Sentenza 7 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/2001, n. 9254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9254 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
IO Z A R T IS G E LA CORTE SUPR9254/01 R REPUBBLICA ITALIANA A D E T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N E S E Oggetto SEZION PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 5543/00 Dott. Pasquale REALE - Presidente LOSAVIO Rel. Consigliere Dott. Giovanni Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere 21332 Cron. FORTE Consigliere Rep. Dott. Fabrizio Ud. 08/02/2001 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di RIMINI, con ordinanza del 01/03/00, nella causa iscritta al n° 280/99 vertente s tra WURTH Srl;
GEA COSTRUZIONI di AR SA & C. Sas;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio 1'08/02/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore 2001 Generale Dott. Raffaele CENICCOLA con le quali si 355 chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del tribunale di Forlì, con le ulteriori statuizioni di legge. Il Collegio, premesso che il Tribunale di Rimini, con ordinanza 1 marzo 2000, ha richiesto di ufficio il regolamento di compe- tenza con riferimento alla sentenza 16 dicembre 1999 con la quale il Tribunale di Forlì ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sulla istanza di fal- limento presentata dalla società a r.l. Wurth nei con- fronti della società in a.s. Gea Costruzioni di CC AB e C., avendo la società debitrice, prima della presentazione della istanza, trasferito la propria sede in Bellaria - Igea Marina, luogo compreso nel circonda- rio del Tribunale di Rimini;
che a giudizio del Tribunale di Rimini il trasferi- mento della sede legale come attestato dal certificato della Camera di Commercio deve considerarsi meramente fittizio, giacchè le indagini della Guardia di Finanza di Rimini hanno accertato che, deliberato il trasferi- mento, la Gea Costruzioni non ha svolto alcuna attività di impresa nella indicata sede, come ha confermato lo stesso amministratore di fatto della società;
ritenuto che
gli incontestabili accertamenti della Guardia 2 di Finanza hanno rivelato la natura meramente fittizia del deliberato trasferimento della sede sociale della Gea Costruzioni, essendo risultato che la società nep- pure occupò di fatto i locali dell'appartamento ad essa locato nell'immobile formalmente indicato come sua nuo- va sede in Bellaria, dove dunque non operò in alcun modo, non essendosi verificato alcun mutamento nella sede rimasta ferma in Cesenatico (luogo compreso nel circondario del Tribunale di Forlì); che, in conclusione, deve affermarsi la competenza di quel Tribunale a norma dell'art. 9 legge fallimen- tare a deliberare sulla istanza di fallimento propo- sta nei confronti della società in a.s. Gea Costruzio- ni, cassata conseguentemente la sentenza declinatoria della competenza pronunciata dallo stesso Tribunale.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Forlì a provvedere sulla istanza di fallimento proposta nei confronti della società in a.s. Gea Costruzioni di CC AB & C. e conseguentemente annulla la sen- tenza 16 dicembre 1999 dello stesso Tribunale che de- clinava la propria competenza al riguardo. Roma, 8 febbraio 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Pasquale RealsMeer Giovanni Losavio gismulatevio, est 3 1 1 ESENTE DA REGISTRAZIONE