CASS
Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2024, n. 42170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42170 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato FILIPPONE LAURA si riporta ai motivi di ricorso chiedendone raccoglimento. Penale Sent. Sez. 3 Num. 42170 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 28/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.EN AC ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Sezione 4, in data 02/05/2023, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli del 29/01/2013, avente ad oggetto quale reato più grave quello di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, ha rideterminato la pena, per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 6, 80 comma 2, d.P.R. 309 del 1990, contestati con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991, nonchétes±rd con l'aggravante di cui agli artt. 3 e 4 della legge 146 del 2006 (capi di imputazione sub C e D). Il giudice a quo ha quantificato la pena in complessivi anni due di reclusione, da sommare, a titolo di continuazione, alla pena inflitta con la sentenza del 29/01/2013, giungendo, per l'effetto, alla pena complessiva finale di anni 14 di reclusione. Si premette che la Corte di Cassazione, in sede rescindente, aveva accolto il motivo relativo alla violazione della disciplina del reato continuato, in quanto la Corte territoriale aveva erroneamente determinato l'aumento per i reati giudicati nel presente processo, limitandosi a dimezzare la pena riportata con la condanna in primo grado, senza valutare separatamente l'aumento da applicare a ciascuno dei reati per i gli. ali è intervenuta condanna e senza esplicitare in alcun modo il percorso motivazionale seguito nella determinazione della pena relativamente a ciascuno di tali reati né specificare il calcolo eseguito per la riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. 2.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione, essendo la Corte d'appello incorsa nel medesimo vizio della pronuncia annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, avendo in modo apodittico e indiscriminato equiparato ai fatti di cui ai capi di imputazione sub C) e D), ritenendo gli stessi "assolutamente equivalenti", senza tuttavia considerare la ontologica diversità che li connota. Invero, con riferimento al capo di imputazione contraddistinto dalla lettera C), la contestazione afferisce alla condotta di acquisto, trasporto e detenzione a fini di cessione a terzi di "25 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana", mentre in relazione al capo di imputazione contraddistinto con la lettera D), la condotta consiste nella detenzione a fine di cessione di "un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo hashish". Il ricorrente evidenzia, pertanto, la diversa gravità e offensività del fatto di reato, sia in relazione alla condotta contestata sia in relazione al tipo di sostanza stupefacente, come correttamente indicato dal Procuratore generale in sede di conclusioni, il quale ha diversificato in termini sanzionatori la pena da infliggere in concreto per i due capi di imputazione, richiedendo anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 7000 di multa per il capo sub C) e mesi 8 di reclusione ed euro 3000 di multa per il capo di cui sub D), trattandosi di fatti di diversa gravità. La Corte territoriale, peraltro non ha articolato un diverso percorso motivazionale in ordine alle due ipotesi di reato contestato, in tal modo non 1 \W) rispettando i principi enunciati dalle Sezioni Unite Pizzone in ordine all'obbligo di motivazione distinta e specifica in relazione al quantum di pena da infliggere per ciascuno dei reati satellite. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene) (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269) Nel caso in disamina, il giudice ha congruamente motivato, facendo richiamo, nella determinazione della pena per i reati satellite, a elementi la cui offensività è stata ritenuta equivalente. In particolare, il giudice ha determinato gli aumenti di pena in anni uno e mesi sei di reclusione per ciascuno dei due capi di imputazione, facendo richiamo agli ingenti quantitativi di stupefacente, della medesima tipologia (hashsh e marijuana) acquistati e trasportati dall'estero per la distribuzione in Italia, e alla personalità dell'agente, gravato da molteplici precedenti, anche specifici, il quale deteneva una posizione di vertice nel contesto delinquenziale nell'ambito del quale sono maturati i reati. Si osserva che, in relazione al capo di imputazione sub B), pur non essendo specificato il quantitativo di stupefacente, né essendo tale quantitativo altrimenti individuabile, il giudice ha evidenziato la pari gravità della condotta, trattandosi di fatti commessi in concorso con altri soggetti, in un contesto camorristico e di traffico internazionale di droghe leggere, e considerata anche la recidiva specifica, in quanto tutti e tre gli episodi, compreso quello'è- stata ritenuta la continuazione, sono connotati dalle medesime modalità, dall'assunzione del medesimo ruolo e sono aggravati ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen. Trattasi di motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico-giuridico, avendo il giudice a quo mostrato di avere distintamente valutato le connotazioni criminologiche proprie di ciascuno dei reati in contestazione, ritenendole, con valutazione insindacabile in questa sede, equivalenti. 4.11 ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
2 Il Consigliere estensore Il Presidente Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, all'udienza del 28 giugno 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato FILIPPONE LAURA si riporta ai motivi di ricorso chiedendone raccoglimento. Penale Sent. Sez. 3 Num. 42170 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 28/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.EN AC ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Sezione 4, in data 02/05/2023, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli del 29/01/2013, avente ad oggetto quale reato più grave quello di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, ha rideterminato la pena, per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 6, 80 comma 2, d.P.R. 309 del 1990, contestati con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991, nonchétes±rd con l'aggravante di cui agli artt. 3 e 4 della legge 146 del 2006 (capi di imputazione sub C e D). Il giudice a quo ha quantificato la pena in complessivi anni due di reclusione, da sommare, a titolo di continuazione, alla pena inflitta con la sentenza del 29/01/2013, giungendo, per l'effetto, alla pena complessiva finale di anni 14 di reclusione. Si premette che la Corte di Cassazione, in sede rescindente, aveva accolto il motivo relativo alla violazione della disciplina del reato continuato, in quanto la Corte territoriale aveva erroneamente determinato l'aumento per i reati giudicati nel presente processo, limitandosi a dimezzare la pena riportata con la condanna in primo grado, senza valutare separatamente l'aumento da applicare a ciascuno dei reati per i gli. ali è intervenuta condanna e senza esplicitare in alcun modo il percorso motivazionale seguito nella determinazione della pena relativamente a ciascuno di tali reati né specificare il calcolo eseguito per la riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. 2.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione, essendo la Corte d'appello incorsa nel medesimo vizio della pronuncia annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, avendo in modo apodittico e indiscriminato equiparato ai fatti di cui ai capi di imputazione sub C) e D), ritenendo gli stessi "assolutamente equivalenti", senza tuttavia considerare la ontologica diversità che li connota. Invero, con riferimento al capo di imputazione contraddistinto dalla lettera C), la contestazione afferisce alla condotta di acquisto, trasporto e detenzione a fini di cessione a terzi di "25 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana", mentre in relazione al capo di imputazione contraddistinto con la lettera D), la condotta consiste nella detenzione a fine di cessione di "un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo hashish". Il ricorrente evidenzia, pertanto, la diversa gravità e offensività del fatto di reato, sia in relazione alla condotta contestata sia in relazione al tipo di sostanza stupefacente, come correttamente indicato dal Procuratore generale in sede di conclusioni, il quale ha diversificato in termini sanzionatori la pena da infliggere in concreto per i due capi di imputazione, richiedendo anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 7000 di multa per il capo sub C) e mesi 8 di reclusione ed euro 3000 di multa per il capo di cui sub D), trattandosi di fatti di diversa gravità. La Corte territoriale, peraltro non ha articolato un diverso percorso motivazionale in ordine alle due ipotesi di reato contestato, in tal modo non 1 \W) rispettando i principi enunciati dalle Sezioni Unite Pizzone in ordine all'obbligo di motivazione distinta e specifica in relazione al quantum di pena da infliggere per ciascuno dei reati satellite. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene) (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269) Nel caso in disamina, il giudice ha congruamente motivato, facendo richiamo, nella determinazione della pena per i reati satellite, a elementi la cui offensività è stata ritenuta equivalente. In particolare, il giudice ha determinato gli aumenti di pena in anni uno e mesi sei di reclusione per ciascuno dei due capi di imputazione, facendo richiamo agli ingenti quantitativi di stupefacente, della medesima tipologia (hashsh e marijuana) acquistati e trasportati dall'estero per la distribuzione in Italia, e alla personalità dell'agente, gravato da molteplici precedenti, anche specifici, il quale deteneva una posizione di vertice nel contesto delinquenziale nell'ambito del quale sono maturati i reati. Si osserva che, in relazione al capo di imputazione sub B), pur non essendo specificato il quantitativo di stupefacente, né essendo tale quantitativo altrimenti individuabile, il giudice ha evidenziato la pari gravità della condotta, trattandosi di fatti commessi in concorso con altri soggetti, in un contesto camorristico e di traffico internazionale di droghe leggere, e considerata anche la recidiva specifica, in quanto tutti e tre gli episodi, compreso quello'è- stata ritenuta la continuazione, sono connotati dalle medesime modalità, dall'assunzione del medesimo ruolo e sono aggravati ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen. Trattasi di motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico-giuridico, avendo il giudice a quo mostrato di avere distintamente valutato le connotazioni criminologiche proprie di ciascuno dei reati in contestazione, ritenendole, con valutazione insindacabile in questa sede, equivalenti. 4.11 ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
2 Il Consigliere estensore Il Presidente Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, all'udienza del 28 giugno 2024