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Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/2023, n. 27022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27022 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA IZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
-f3)íPubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO CA- ha concluso chiedendo udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27022 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 7 luglio 2021 GIP del Tribunale di Palermo in relazione a fattispecie di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso con contestazione di recidiva reiterata e specifica 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato CA ZI con l'Avvocato Corrado Sinatra del Foro di Palermo. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità non potendosi,V -parere del ricorrente, ritenere sussistente alcuna responsabilità penale. Infatti, la richiesta avanzata dall'imputato alla persona offesa risulterebbe essere stata fraintesa essendo una richiesta di natura assolutamente neutra avente ad oggetto un'eventuale liberalità come del resto dovrebbe ritenersi confermato dal fatto che nei mesi successivi il ricorrente non si sia più recato presso il supermercato al fine di avanzare ulteriori richieste. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della desistenza attiva, da desumersi dalla mancanza di ulteriori attività successive a quella contestata. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe motivato adeguatamente le ragioni per le quali ha ritenuto di dover correttamente contestare la recidiva limitandosi a ritenere sufficiente che l'imputato risulti gravato da uno specifico precedente penale. 2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche non essendo stata adeguatamente valutata, a parere del ricorrente, la effettiva "quantità del reato" (così letteralmente il ricorso). 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Pietro Molino - ha depositato conclusioni scritte chiedendo volersi dichiarare l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile 2. Il primo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o 2 l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, infatti, l'iter argonnentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzate le modalità di richiesta, consistite in un allusivo riferimento alla necessità di contribuire al sostentamento della famiglia di detenuti. Tale espressione, secondo quella che è la giurisprudenza consolidata costante di questa Corte anche richiamata dalla sentenza di primo grado, tanto più in quanto rese in contesti particolarmente permeati dalla presenza di criminalità organizzata, è stato correttamente logicamente considerata alla stregua di evocazione implicita di una richiesta proveniente da esponenti della criminalità organizzata medesima anche a prescindere dal previo accertamento del fatto che il richiedente sia effettivamente un soggetto estraneo. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che, in relazione al delitto di estorsione, trattandosi di reato a forma libera, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può invece operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo che nel caso di specie non ricorre in difetto di alcuna condotta attiva individuabile in capo all'imputato (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 12045 del 16/12/2020 - dep. 30/03/2021 - Rv. 281137 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 3793 del 11/09/2019 - dep. 29/01/2020 - Rv. 277969 - 01). 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dalla motivazione della sentenza di primo grado si afferma esplicitamente che "il presente episodio appare certamente disvelatore di un 'allarmante progressione criminale della personalità del VA (...) e di una sua pregnante pericolosità via via aggravatasi nel tempo". Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. Risulta adeguatamente valorizzata la stabilità della scelta criminale, la presenza di una progettualità criminosa ulteriore rispetto alle precedenti condanne che trova nelle medesime condanne un qualificato presupposto e, infine, la totale indifferenza mostrata dall'imputato rispetto alle sanzioni in precedenza riportate, il che ulteriormente ne qualifica la pericolosità. 3 5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. In particolare, la Corte territoriale, valutando la possibilità di interventi atti a mitigare il trattamento sanzionatorio, ha evidenziato la mancanza di elementi valutabili a favore dell'imputato non potendo rientrare in tale novero una confessione resa a fronte dell'evidenza dei fatti. Ancora una volta, si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 6. Le suesposte considerazioni fondano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si stima congrua nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023 Il Consiglie e estensore Il Preside e
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
-f3)íPubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO CA- ha concluso chiedendo udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27022 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 7 luglio 2021 GIP del Tribunale di Palermo in relazione a fattispecie di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso con contestazione di recidiva reiterata e specifica 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato CA ZI con l'Avvocato Corrado Sinatra del Foro di Palermo. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità non potendosi,V -parere del ricorrente, ritenere sussistente alcuna responsabilità penale. Infatti, la richiesta avanzata dall'imputato alla persona offesa risulterebbe essere stata fraintesa essendo una richiesta di natura assolutamente neutra avente ad oggetto un'eventuale liberalità come del resto dovrebbe ritenersi confermato dal fatto che nei mesi successivi il ricorrente non si sia più recato presso il supermercato al fine di avanzare ulteriori richieste. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della desistenza attiva, da desumersi dalla mancanza di ulteriori attività successive a quella contestata. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe motivato adeguatamente le ragioni per le quali ha ritenuto di dover correttamente contestare la recidiva limitandosi a ritenere sufficiente che l'imputato risulti gravato da uno specifico precedente penale. 2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche non essendo stata adeguatamente valutata, a parere del ricorrente, la effettiva "quantità del reato" (così letteralmente il ricorso). 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Pietro Molino - ha depositato conclusioni scritte chiedendo volersi dichiarare l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile 2. Il primo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o 2 l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, infatti, l'iter argonnentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzate le modalità di richiesta, consistite in un allusivo riferimento alla necessità di contribuire al sostentamento della famiglia di detenuti. Tale espressione, secondo quella che è la giurisprudenza consolidata costante di questa Corte anche richiamata dalla sentenza di primo grado, tanto più in quanto rese in contesti particolarmente permeati dalla presenza di criminalità organizzata, è stato correttamente logicamente considerata alla stregua di evocazione implicita di una richiesta proveniente da esponenti della criminalità organizzata medesima anche a prescindere dal previo accertamento del fatto che il richiedente sia effettivamente un soggetto estraneo. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che, in relazione al delitto di estorsione, trattandosi di reato a forma libera, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può invece operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo che nel caso di specie non ricorre in difetto di alcuna condotta attiva individuabile in capo all'imputato (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 12045 del 16/12/2020 - dep. 30/03/2021 - Rv. 281137 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 3793 del 11/09/2019 - dep. 29/01/2020 - Rv. 277969 - 01). 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dalla motivazione della sentenza di primo grado si afferma esplicitamente che "il presente episodio appare certamente disvelatore di un 'allarmante progressione criminale della personalità del VA (...) e di una sua pregnante pericolosità via via aggravatasi nel tempo". Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. Risulta adeguatamente valorizzata la stabilità della scelta criminale, la presenza di una progettualità criminosa ulteriore rispetto alle precedenti condanne che trova nelle medesime condanne un qualificato presupposto e, infine, la totale indifferenza mostrata dall'imputato rispetto alle sanzioni in precedenza riportate, il che ulteriormente ne qualifica la pericolosità. 3 5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. In particolare, la Corte territoriale, valutando la possibilità di interventi atti a mitigare il trattamento sanzionatorio, ha evidenziato la mancanza di elementi valutabili a favore dell'imputato non potendo rientrare in tale novero una confessione resa a fronte dell'evidenza dei fatti. Ancora una volta, si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 6. Le suesposte considerazioni fondano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si stima congrua nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023 Il Consiglie e estensore Il Preside e