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Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/2023, n. 10424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10424 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS UN FE OV, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13 giugno 2022 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Nocera;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AN Di RD, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10424 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: NOCERA ANDREA Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. OS UN FE OV, per il tramite del proprio difensore, ricorre per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con la quale il 13 giugno 2022 è stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale di Milano - Sezione Direttissime del 13 ottobre 2021 di diniego dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto l'istante, uscito dal nucleo familiare di origine, non era stato in grado di indicare un proprio indirizzo di residenza, pur dichiaratosi percettore di reddito pari ad euro 5.000,00 per l'anno 2020 ed euro 2.500,00 per l'anno 2021. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, come accennato, OS UN, tramite il suo difensore, affidandosi a due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge e, in particolare, degli artt. 76, 79, 90 e 96 d.P.R. n. 115 del 2002 in ordine alla mancata indicazione della residenza da parte dell'istante. Evidenzia che all'istanza di ammissione al beneficio è stata allegata un'autocertificazione in cui l'istante attesta di aver prodotto nel periodo di interesse redditi inferiori alla soglia di legge e di essere unico componente del proprio nucleo familiare, avendo lasciato l'abitazione materna alcuni anni prima, circostanza corroborata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dalla stessa madre. Rileva altresì che, ai fini delle verifiche, è sufficiente la compiuta identificazione dell'istante e l'indicazione del codice fiscale. Deduce, quindi, un primo profilo di illegittimità dell'ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta omessa indicazione della residenza e della conseguente impossibilità, in assenza, di procedere alla verifica giudiziale sulla verosimiglianza dei redditi dichiarati, atteso che il citato requisito è espressamente previsto all'art. 90 del d.P.R. n. 115 del 2002 solo per il soggetto apolide e non per gli stranieri. Un secondo profilo di illegittimità del provvedimento attiene all'apprezzamento della autocertificazione prodotta, che ha piena valenza probatoria circa la composizione del nucleo familiare e la situazione reddituale, nell'ordinanza ritenuta inaffidabile pur se non contraddetta da elementi indiziari gravi precisi e concordanti di segno contrario. Cita, a supporto, l'orientamento di questa Corte di legittimità ("Sez. 4, n. 4166 del 7 febbraio 2022") che, nel richiamare i principi generali in tema di gratuito patrocinio, sottolinea la stringente esigenza di tutela per i cittadini extracomunitari per l'accesso alla giustizia, nonché l'omologo provvedimento, di segno contrario, adottato dal medesimo Tribunale di Milano in sede di opposizione al provvedimento rigetto di analoga istanza di ammissione al beneficio avanzata da un coimputato del OS UN. 3.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 111 Cost. in ordine alla omessa motivazione dell'ordinanza di rigetto, per aver omesso il Tribunale di motivare il rigetto in relazione ai criteri previsti dall'art. 96 del d.P.R. n. 115 del 200, fondando sulla mancata indicazione della residenza l'unico parametro impeditivo all'ammissione del beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. L'ordinanza impugnata, a correzione ed integrazione della "scarna" motivazione dell'originario provvedimento di rigetto, ha evidenziato che l'omessa indicazione della residenza anagrafica dell'istante incide "non sulla legittimità, quanto sul merito" del provvedimento di ammissione al beneficio. Osserva, in particolare che, dalla lettura coordinata dell'art. 79, comma 1, lett. a) e dell'art. 96, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, il giudice svolge un primo esame giudiziale sulla sussistenza delle condizioni di verificabilità dei requisiti per l'ammissione al beneficio, in ragione delle indicazioni fornite in istanza circa la composizione del nucleo familiare effettivo, per poi trasmettere, ai fini della verifica delle condizioni reddituali personali e familiari complessive, alla Guardia di finanza l'istanza, unitamente alla allegata documentazione sostitutiva. Il Tribunale di Milano ha, quindi, dedotto che "la mancata indicazione di una residenza in Italia o all'estero è (...) ostativa all'accertamento di congruità e verosimiglianza delle dichiarazioni reddituali in cui si sostanzia il vaglio preliminare di cui all'articolo 96 cit., sicché è per tali ragioni che deve ritenersi rigettata l'istanza, con decisione che nel merito non può che condividersi." 3. Il ragionamento presuntivo operato dal Tribunale di Milano si pone in contrasto con la stessa disciplina del Testo Unico sulle spese di giustizia e sulla normativa dalla stessa richiamata. Giova ricordare che a norma dell'art.79, comma 1, lett. b), d.P.R. n.115 del 2002, l'istanza deve contenere «le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica...», nonché «dichiarazione sostitutiva di certificazione ...con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate dall'art. 6». La ratio della norma è quella di valutare, ai sensi dell'art. 76, comma 1, stesso testo normativo, il reddito, quale condizione per l'ammissione al beneficio, «costituito dalla somma dei redditi conseguiti... da ogni componente della famiglia, compreso l'istante». Deve, pertanto, ritenersi sussistente un obbligo dell'istante di produrre una certificazione anagrafica o documentazione equipollente e, comunque, di esplicitare la composizione della sua famiglia, quanto meno quale situazione di fatto comportante la presenza di persone con lui conviventi. 3.1. A tale proposito, questa Corte intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale che afferma che, ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio, l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata (Sez. 4, n. 53356 del 27/09/2016, Tilleni Scaglione, Rv. 268682 - 01; Sez. 4, n. 3167 del 14.10.1999, Cavarchio, Rv. 214882; il principio è stato più di recente ribadito da Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021, Pellestrì Fortunato, Rv. 280939 - 01). 3.2. Deve darsi atto dell'esistenza di un opposto orientamento, al quale sembra far riferimento l'ordinanza impugnata, che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 96, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ammette la possibilità di un vaglio preliminare del giudice sull'attendibilità dell'autocertificazione dell'istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio e di rigettare l'istanza ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate. (Sez. 4, n. 4628 del 20/09/2017, dep. 2018. Tortorella, Rv. 271942 - 01; conf. Sez. 4, n. 51963 del 3/11/2016; Sez. 4, n. 54494 del 29/11/2016; Sez. 4, n. 36787 del 08/05/2018, Marotta, Rv. 273423 - 01). 3.3. In realtà il contrasto è più apparente che reale, affermando la seconda linea interpretativa la possibilità in astratto di un vaglio preliminare del giudice circa la sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio, di fatto notevolmente compressa dalla stessa natura di delibazione ex actis e dalla necessaria condizione dell'emergenza di "indizi gravi, precisi e concordanti" circa la sussistenza di disponibilità economiche difformi da quelle dichiarate. Tale limitato spazio delibativo emerge, nella soluzione concreta, dalla stessa fattispecie oggetto della pronuncia Sez. 4, "Marotta", in cui la Corte, ritenendo che l'istante avesse assolto all'onere minimo di allegazione a suo carico indicando una condizione di assenza di redditi, ha annullato con rinvio il provvedimento con cui era stata respinta l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza per la possibile ricorrenza di redditi non documentati, ritenendo meramente apparente la motivazione che prospettava l'esistenza di ulteriori contribuzioni senza esplicitazione delle valutazioni a sostegno di tale conclusione. 3.4. Ancor più evidente è il tentativo della composizione del contrasto interpretativo nella contraria opzione espressa da Sez. 4, "Tilleni Scaglione", che in parte motiva ritiene non condivisibile l'assunto secondo il quale al giudice non sarebbe consentito di vagliare l'attendibilità dell'autocertificazione, ricordando che, "anche alla luce dell'interpretazione ampia riconosciuta dalla Corte di Strasburgo al concetto di «insufficienza dei mezzi economici», che costituisce la ratio del diritto fondamentale dell'accusato all'assistenza gratuita riconosciuto dall'art.6, par.3, lett c) CEDU (Corte EDU 25/04/1983, Pakelli c. Germania), i requisiti di gravità, precisione e concordanza, indicati dall'art. 2729 cod. civ., perché gli indizi possano assurgere al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative". Analogamente, nella più recente Sez. 4, "Pellastrì Fortunato", relativa alla omessa specificazione da parte del ricorrente della ripartizione del reddito dichiarato tra i vari componenti del nucleo familiare, in relazione all'anno di riferimento, al principio generale della preclusione del sindacato giudiziale nel merito della autodichiarazione per valutarne la attendibilità, espresso da Sez. 4, "Cavarchio", segue la enunciazione della regola di giudizio in ordine alla valutazione dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. fr In entrambi gli arresti si afferma che sussiste, in base agli stessi principi emergenti dalla normativa statale, l'obbligo del giudice di esaminare, ai fini del giudizio sulla condizione di non abbienza, le prove che confermino o confutino la sostanziale e fattuale percezione e condivisione di redditi ulteriori destinati ad incidere sulla predetta condizione. Anche la presunzione astrattamente disciplinata dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n.115/2002 (Corte Cost. n.139 del 14-16 aprile 2010), pur ammettendo la prova contraria, non modifica il procedimento logico che, secondo la regola dettata dall'art. 2729 cod. civ., il giudice è tenuto a seguire al fine di affermare l'inversione dell'onere della prova in ordine ai presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. 4. Questa Corte intende seguire la linea della composizione del contrasto interpretativo tracciato in parte motiva da Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021, Pellestrì Fortunato, Rv. 280939 - 01, rilevando, che, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, il giudice non può entrare nel merito di quanto oggetto di autocertificazione dell'istante, che assume valenza probatoria, per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitarsi a verificare se l'istante abbia adempiuto all'obbligo di produrre una certificazione anagrafica o documentazione equipollente e, comunque, di esplicitare la composizione della sua famiglia, quanto meno quale situazione di fatto comportante la presenza di persone con lui conviventi, e, sulla base dei redditi esposti concedere il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata. 4.1. Resta fermo l'approdo comune delle due opzioni ermeneutiche in tema di ripartizione dell'onere della prova, spettando al ricorrente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, e al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine. Tale iter argomentativo presuppone, in ogni caso, la previa corretta individuazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti la cui ammissione consenta di ritenere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, il superamento dei limiti di reddito prescritti dalla legge. 4.2. Peraltro, ai sensi dell'art.76 co.2 D.L.vo 30.5.2002 n.115, non può rilevare, ai fini del giudizio di ammissibilità o di conferma del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il solo dato formale della omessa indicazione della residenza anagrafica, pur se costituisce un dato probatorio significativo. Sulla base della lettura coordinata dell'art. 79, comma 1, lett. a) e dell'art. 96, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, tuttavia, non incombeva sul richiedente straniero l'obbligo di indicare la propria residenza ai fini della ammissione a beneficio, essendo semmai suo onere fornire precisazioni al riguardo qualora ai sensi dell'art.79 terzo comma T.U. spese di giustizia l'autorità giudiziaria ne avesse fatto richiesta. Inoltre, il richiedente ha fornito allegazione dimostrativa della sua condizione monofamiliare a riscontro della autocertificazione. 5. Nella fattispecie che occupa, il giudice dell'opposizione è pervenuto al divisamento espresso sulla base di una valutazione presuntiva secondo la quale l'omessa indicazione della residenza anagrafica del richiedente si presenterebbe ostativa alla individuazione della effettiva composizione del nucleo familiare, non consentendo così la verifica della corrispondenza del reddito dichiarato con quello cumulativo dei familiari conviventi. 6. Ricorre, pertanto, il vizio lamentato dalla parte ricorrente laddove il giudice dell'opposizione è pervenuto al divisamento espresso sulla base di una valutazione di ostatività all'accertamento di congruità e verosimiglianza delle dichiarazioni reddituali per l'ammissione, fondata su un pregiudizio di omessa indicazione della residenza anagrafica da parte del dichiarante espressa nelle forme e nei tempi prescritti dalla disciplina speciale, al contempo prospettando oneri di collaborazione processuale al fine del vaglio preliminare previsto dall'art. 96 T.U. spese di giustizia, assolutamente non contemplati. 6.1. La declaratoria di inammissibilità della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del ricorrente si pone in deciso contrasto con il contenuto dell'onere di allegazione stabilito dalla normativa speciale, che è appunto quello minimo indicato nella sopra richiamata disciplina. 7. Ritenuti sussistenti i vizi dedotti, deve, dunque, annullarsi l'ordinanza impugnata, disponendo rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Milano. Così deciso i Roma, il 14 febbraio 2023 I
udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Nocera;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AN Di RD, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10424 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: NOCERA ANDREA Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. OS UN FE OV, per il tramite del proprio difensore, ricorre per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con la quale il 13 giugno 2022 è stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale di Milano - Sezione Direttissime del 13 ottobre 2021 di diniego dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto l'istante, uscito dal nucleo familiare di origine, non era stato in grado di indicare un proprio indirizzo di residenza, pur dichiaratosi percettore di reddito pari ad euro 5.000,00 per l'anno 2020 ed euro 2.500,00 per l'anno 2021. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, come accennato, OS UN, tramite il suo difensore, affidandosi a due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge e, in particolare, degli artt. 76, 79, 90 e 96 d.P.R. n. 115 del 2002 in ordine alla mancata indicazione della residenza da parte dell'istante. Evidenzia che all'istanza di ammissione al beneficio è stata allegata un'autocertificazione in cui l'istante attesta di aver prodotto nel periodo di interesse redditi inferiori alla soglia di legge e di essere unico componente del proprio nucleo familiare, avendo lasciato l'abitazione materna alcuni anni prima, circostanza corroborata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dalla stessa madre. Rileva altresì che, ai fini delle verifiche, è sufficiente la compiuta identificazione dell'istante e l'indicazione del codice fiscale. Deduce, quindi, un primo profilo di illegittimità dell'ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta omessa indicazione della residenza e della conseguente impossibilità, in assenza, di procedere alla verifica giudiziale sulla verosimiglianza dei redditi dichiarati, atteso che il citato requisito è espressamente previsto all'art. 90 del d.P.R. n. 115 del 2002 solo per il soggetto apolide e non per gli stranieri. Un secondo profilo di illegittimità del provvedimento attiene all'apprezzamento della autocertificazione prodotta, che ha piena valenza probatoria circa la composizione del nucleo familiare e la situazione reddituale, nell'ordinanza ritenuta inaffidabile pur se non contraddetta da elementi indiziari gravi precisi e concordanti di segno contrario. Cita, a supporto, l'orientamento di questa Corte di legittimità ("Sez. 4, n. 4166 del 7 febbraio 2022") che, nel richiamare i principi generali in tema di gratuito patrocinio, sottolinea la stringente esigenza di tutela per i cittadini extracomunitari per l'accesso alla giustizia, nonché l'omologo provvedimento, di segno contrario, adottato dal medesimo Tribunale di Milano in sede di opposizione al provvedimento rigetto di analoga istanza di ammissione al beneficio avanzata da un coimputato del OS UN. 3.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 111 Cost. in ordine alla omessa motivazione dell'ordinanza di rigetto, per aver omesso il Tribunale di motivare il rigetto in relazione ai criteri previsti dall'art. 96 del d.P.R. n. 115 del 200, fondando sulla mancata indicazione della residenza l'unico parametro impeditivo all'ammissione del beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. L'ordinanza impugnata, a correzione ed integrazione della "scarna" motivazione dell'originario provvedimento di rigetto, ha evidenziato che l'omessa indicazione della residenza anagrafica dell'istante incide "non sulla legittimità, quanto sul merito" del provvedimento di ammissione al beneficio. Osserva, in particolare che, dalla lettura coordinata dell'art. 79, comma 1, lett. a) e dell'art. 96, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, il giudice svolge un primo esame giudiziale sulla sussistenza delle condizioni di verificabilità dei requisiti per l'ammissione al beneficio, in ragione delle indicazioni fornite in istanza circa la composizione del nucleo familiare effettivo, per poi trasmettere, ai fini della verifica delle condizioni reddituali personali e familiari complessive, alla Guardia di finanza l'istanza, unitamente alla allegata documentazione sostitutiva. Il Tribunale di Milano ha, quindi, dedotto che "la mancata indicazione di una residenza in Italia o all'estero è (...) ostativa all'accertamento di congruità e verosimiglianza delle dichiarazioni reddituali in cui si sostanzia il vaglio preliminare di cui all'articolo 96 cit., sicché è per tali ragioni che deve ritenersi rigettata l'istanza, con decisione che nel merito non può che condividersi." 3. Il ragionamento presuntivo operato dal Tribunale di Milano si pone in contrasto con la stessa disciplina del Testo Unico sulle spese di giustizia e sulla normativa dalla stessa richiamata. Giova ricordare che a norma dell'art.79, comma 1, lett. b), d.P.R. n.115 del 2002, l'istanza deve contenere «le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica...», nonché «dichiarazione sostitutiva di certificazione ...con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate dall'art. 6». La ratio della norma è quella di valutare, ai sensi dell'art. 76, comma 1, stesso testo normativo, il reddito, quale condizione per l'ammissione al beneficio, «costituito dalla somma dei redditi conseguiti... da ogni componente della famiglia, compreso l'istante». Deve, pertanto, ritenersi sussistente un obbligo dell'istante di produrre una certificazione anagrafica o documentazione equipollente e, comunque, di esplicitare la composizione della sua famiglia, quanto meno quale situazione di fatto comportante la presenza di persone con lui conviventi. 3.1. A tale proposito, questa Corte intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale che afferma che, ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio, l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata (Sez. 4, n. 53356 del 27/09/2016, Tilleni Scaglione, Rv. 268682 - 01; Sez. 4, n. 3167 del 14.10.1999, Cavarchio, Rv. 214882; il principio è stato più di recente ribadito da Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021, Pellestrì Fortunato, Rv. 280939 - 01). 3.2. Deve darsi atto dell'esistenza di un opposto orientamento, al quale sembra far riferimento l'ordinanza impugnata, che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 96, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ammette la possibilità di un vaglio preliminare del giudice sull'attendibilità dell'autocertificazione dell'istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio e di rigettare l'istanza ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate. (Sez. 4, n. 4628 del 20/09/2017, dep. 2018. Tortorella, Rv. 271942 - 01; conf. Sez. 4, n. 51963 del 3/11/2016; Sez. 4, n. 54494 del 29/11/2016; Sez. 4, n. 36787 del 08/05/2018, Marotta, Rv. 273423 - 01). 3.3. In realtà il contrasto è più apparente che reale, affermando la seconda linea interpretativa la possibilità in astratto di un vaglio preliminare del giudice circa la sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio, di fatto notevolmente compressa dalla stessa natura di delibazione ex actis e dalla necessaria condizione dell'emergenza di "indizi gravi, precisi e concordanti" circa la sussistenza di disponibilità economiche difformi da quelle dichiarate. Tale limitato spazio delibativo emerge, nella soluzione concreta, dalla stessa fattispecie oggetto della pronuncia Sez. 4, "Marotta", in cui la Corte, ritenendo che l'istante avesse assolto all'onere minimo di allegazione a suo carico indicando una condizione di assenza di redditi, ha annullato con rinvio il provvedimento con cui era stata respinta l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza per la possibile ricorrenza di redditi non documentati, ritenendo meramente apparente la motivazione che prospettava l'esistenza di ulteriori contribuzioni senza esplicitazione delle valutazioni a sostegno di tale conclusione. 3.4. Ancor più evidente è il tentativo della composizione del contrasto interpretativo nella contraria opzione espressa da Sez. 4, "Tilleni Scaglione", che in parte motiva ritiene non condivisibile l'assunto secondo il quale al giudice non sarebbe consentito di vagliare l'attendibilità dell'autocertificazione, ricordando che, "anche alla luce dell'interpretazione ampia riconosciuta dalla Corte di Strasburgo al concetto di «insufficienza dei mezzi economici», che costituisce la ratio del diritto fondamentale dell'accusato all'assistenza gratuita riconosciuto dall'art.6, par.3, lett c) CEDU (Corte EDU 25/04/1983, Pakelli c. Germania), i requisiti di gravità, precisione e concordanza, indicati dall'art. 2729 cod. civ., perché gli indizi possano assurgere al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative". Analogamente, nella più recente Sez. 4, "Pellastrì Fortunato", relativa alla omessa specificazione da parte del ricorrente della ripartizione del reddito dichiarato tra i vari componenti del nucleo familiare, in relazione all'anno di riferimento, al principio generale della preclusione del sindacato giudiziale nel merito della autodichiarazione per valutarne la attendibilità, espresso da Sez. 4, "Cavarchio", segue la enunciazione della regola di giudizio in ordine alla valutazione dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. fr In entrambi gli arresti si afferma che sussiste, in base agli stessi principi emergenti dalla normativa statale, l'obbligo del giudice di esaminare, ai fini del giudizio sulla condizione di non abbienza, le prove che confermino o confutino la sostanziale e fattuale percezione e condivisione di redditi ulteriori destinati ad incidere sulla predetta condizione. Anche la presunzione astrattamente disciplinata dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n.115/2002 (Corte Cost. n.139 del 14-16 aprile 2010), pur ammettendo la prova contraria, non modifica il procedimento logico che, secondo la regola dettata dall'art. 2729 cod. civ., il giudice è tenuto a seguire al fine di affermare l'inversione dell'onere della prova in ordine ai presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. 4. Questa Corte intende seguire la linea della composizione del contrasto interpretativo tracciato in parte motiva da Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021, Pellestrì Fortunato, Rv. 280939 - 01, rilevando, che, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, il giudice non può entrare nel merito di quanto oggetto di autocertificazione dell'istante, che assume valenza probatoria, per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitarsi a verificare se l'istante abbia adempiuto all'obbligo di produrre una certificazione anagrafica o documentazione equipollente e, comunque, di esplicitare la composizione della sua famiglia, quanto meno quale situazione di fatto comportante la presenza di persone con lui conviventi, e, sulla base dei redditi esposti concedere il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata. 4.1. Resta fermo l'approdo comune delle due opzioni ermeneutiche in tema di ripartizione dell'onere della prova, spettando al ricorrente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, e al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine. Tale iter argomentativo presuppone, in ogni caso, la previa corretta individuazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti la cui ammissione consenta di ritenere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, il superamento dei limiti di reddito prescritti dalla legge. 4.2. Peraltro, ai sensi dell'art.76 co.2 D.L.vo 30.5.2002 n.115, non può rilevare, ai fini del giudizio di ammissibilità o di conferma del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il solo dato formale della omessa indicazione della residenza anagrafica, pur se costituisce un dato probatorio significativo. Sulla base della lettura coordinata dell'art. 79, comma 1, lett. a) e dell'art. 96, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, tuttavia, non incombeva sul richiedente straniero l'obbligo di indicare la propria residenza ai fini della ammissione a beneficio, essendo semmai suo onere fornire precisazioni al riguardo qualora ai sensi dell'art.79 terzo comma T.U. spese di giustizia l'autorità giudiziaria ne avesse fatto richiesta. Inoltre, il richiedente ha fornito allegazione dimostrativa della sua condizione monofamiliare a riscontro della autocertificazione. 5. Nella fattispecie che occupa, il giudice dell'opposizione è pervenuto al divisamento espresso sulla base di una valutazione presuntiva secondo la quale l'omessa indicazione della residenza anagrafica del richiedente si presenterebbe ostativa alla individuazione della effettiva composizione del nucleo familiare, non consentendo così la verifica della corrispondenza del reddito dichiarato con quello cumulativo dei familiari conviventi. 6. Ricorre, pertanto, il vizio lamentato dalla parte ricorrente laddove il giudice dell'opposizione è pervenuto al divisamento espresso sulla base di una valutazione di ostatività all'accertamento di congruità e verosimiglianza delle dichiarazioni reddituali per l'ammissione, fondata su un pregiudizio di omessa indicazione della residenza anagrafica da parte del dichiarante espressa nelle forme e nei tempi prescritti dalla disciplina speciale, al contempo prospettando oneri di collaborazione processuale al fine del vaglio preliminare previsto dall'art. 96 T.U. spese di giustizia, assolutamente non contemplati. 6.1. La declaratoria di inammissibilità della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del ricorrente si pone in deciso contrasto con il contenuto dell'onere di allegazione stabilito dalla normativa speciale, che è appunto quello minimo indicato nella sopra richiamata disciplina. 7. Ritenuti sussistenti i vizi dedotti, deve, dunque, annullarsi l'ordinanza impugnata, disponendo rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Milano. Così deciso i Roma, il 14 febbraio 2023 I