Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2001, n. 19785
CASS
Sentenza 8 febbraio 2001

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Massime1

Il reclamo avverso le sanzioni disciplinari adottate dalla Direzione della Casa circondariale, proposto ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), è atto di parte assimilabile ad ogni effetto ad una impugnazione, sicché la sanzione per l'inosservanza dei termini entro i quali può essere proposto è quella dell'inammissibilità, come previsto per tutti i mezzi di gravame. (Nella specie la Corte ha precisato inoltre che i termini per proporre il reclamo decorrono per legge dalla comunicazione del provvedimento).

Commentario1

  • 1Magistrato di sorveglianza di Alessandria, ordinanza 12 agosto 2011; Giudice VIGNERA, ric. D.
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 8 settembre 2011

    ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – ORDINAMENTO PENITENZIARIO – MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA – COMPETENZA PER TERRITORIO – ART. 677 C.P.P. – AMBITO OPERATIVO – PROCEDIMENTO DI PRIMO O UNICO GRADO (Cod. proc. pen., art. 677; L. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale, artt. 68 ss.). ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – ORDINAMENTO PENITENZIARIO – MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA – PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE – COMPETENZA PER TERRITORIO – ART. 677 C.P.P. – IRRILEVANZA (Cod. proc. pen., art. 677; L. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2001, n. 19785
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19785
Data del deposito : 8 febbraio 2001

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