Sentenza 8 febbraio 2001
Massime • 1
Il reclamo avverso le sanzioni disciplinari adottate dalla Direzione della Casa circondariale, proposto ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), è atto di parte assimilabile ad ogni effetto ad una impugnazione, sicché la sanzione per l'inosservanza dei termini entro i quali può essere proposto è quella dell'inammissibilità, come previsto per tutti i mezzi di gravame. (Nella specie la Corte ha precisato inoltre che i termini per proporre il reclamo decorrono per legge dalla comunicazione del provvedimento).
Commentario • 1
- 1. Magistrato di sorveglianza di Alessandria, ordinanza 12 agosto 2011; Giudice VIGNERA, ric. D.Redazione · https://www.diritto.it/ · 8 settembre 2011
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – ORDINAMENTO PENITENZIARIO – MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA – COMPETENZA PER TERRITORIO – ART. 677 C.P.P. – AMBITO OPERATIVO – PROCEDIMENTO DI PRIMO O UNICO GRADO (Cod. proc. pen., art. 677; L. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale, artt. 68 ss.). ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – ORDINAMENTO PENITENZIARIO – MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA – PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE – COMPETENZA PER TERRITORIO – ART. 677 C.P.P. – IRRILEVANZA (Cod. proc. pen., art. 677; L. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2001, n. 19785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19785 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARIO SOSSI Presidente del 08/02/2001
1. Dott. CAMILLO LOSANA Consigliere SENTENZA
2. " PIERO MOCALI Consigliere N. 808
3. " PAOLO BARDOVAGNI rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " ANNA MABELLINI Consigliere N. 23640/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM EL, n. 11.9.1969 a Novate Milanese,
avverso l'ordinanza in data 10.5.2000 del Magistrato di Sorveglianza di Macerata
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le conclusioni del P.M., che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA:
Con il provvedimento in epigrafe è stato dichiarato inammissibile il reclamo di AM EL avverso la sanzione disciplinare nei suoi confronti adottata dalla direzione della Casa circondariale di Ascoli Piceno e comunicatagli il 16.2.2000, perché tardivamente proposto il 3.3.2000.
Ricorre per cassazione l'interessato, deducendo:
1) il termine di dieci giorni dalla comunicazione per proporre reclamo, previsto dall'art. 14 ter L. 26.7.1975 n. 354, richiamato dal successivo art. 69, co. 6, doveva ritenersi ordinatorio, al pari di quelli stabiliti dalle stesse disposizioni per la pronuncia del Magistrato di sorveglianza e dall'art. 666, co. 2, C.P.P. per la notifica del provvedimento di inammissibilità (entrambi nella fattispecie rimasti inosservati);
2) in ogni caso, egli aveva fatto rilevare alla direzione dell'istituto con apposite istanze del 20 e 24 febbraio che l'addebito non era circostanziato, ricevendo riscontro negativo il 25.2.2000; da tale data andava quindi computato il termine per reclamare.
Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto alla prima questione sollevata, va considerato che il reclamo è atto di parte assimilabile ad ogni effetto a una impugnazione (Cass., Sez. 1^, 6.7/21.9.1995, Ganci;
25.3/4.7.1998, Pianese); la sanzione per inosservanza dei termini entro i quali può essere proposto è quindi quella, tipicamente prevista per i mezzi di gravame, dell'inammissibilità. La decisione del Magistrato di sorveglianza e la notifica dell'eventuale declaratoria di inammissibilità sono invece atti del procedimento, i cui vizi sono soggetti al diverso regime delle nullità, che peraltro opera soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge (art. 177 C.P.P.), onde la pronuncia oltre i termini e la tardiva notifica della declaratoria di inammissibilità - non esistendo alcuna previsione legale di nullità - non influiscono, per costante giurisprudenza, sulla validità ed efficacia del provvedimento adottato.
Quanto alla decorrenza del termine, deve anzitutto rilevarsi che la legge la individua inequivocamente nel momento della comunicazione del provvedimento, onde eventuali istanze successivamente proposte all'autorità decidente non valgono a spostarla. Nel caso di specie, oltretutto, il ricorrente afferma di avere segnalato alla direzione penitenziaria un vizio di contestazione dell'addebito che, per espressa previsione dell'art. 69, co. 6 lett. b), L. n. 354/1975, è deducibile in sede di reclamo, cosicché l'istanza, in quanto tendente a far valere "ex post" la nullità della procedura dinanzi allo stesso organo disciplinare, si risolve nella proposizione di un rimedio diverso da quello consentito dalla legge, che non può avere alcuna rilevanza processuale.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile;
consegue la condanna del ricorrente alle spese della procedura e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in lire 500.000
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2001