CASS
Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2024, n. 17701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17701 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/01/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Antonio BALSAMO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17701 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 11/04/2024 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli Nord, giudice dell'esecuzione - giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento di precedente ordinanza da parte della Terza Sezione penale di questa Corte con sentenza n. 43829 del 11/10/2023 - ha rigettato la richiesta, formulata nell'interesse di CI GI, di revoca dell'ordine di demolizione di opere abusive, impartito con il decreto penale di condanna n. 1454/14 del 14 ottobre 2014, definitivo il 23 gennaio 2015, riguardanti l'intero piano rialzato di un edificio sito in Comune di Giugliano in Campania, del quale è stata illegittimamente mutata la destinazione d'uso da deposito ad abitazione. 2. Con l'ordinanza oggetto dell'annullamento, l'ordine di demolizione era stato revocato per avere il giudice ritenuto che l'esecuzione della demolizione avrebbe irrimediabilmente pregiudicato il piano soprastante del medesimo edificio, escluso dall'ordine di demolizione, ravvisando dunque una sproporzione tra l'esecuzione della demolizione e i suoi effetti. Il giudice rimettente, tuttavia, investito del ricorso del pubblico ministero, ha ritenuto irrilevante l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolizione di un fabbricato abusivo senza pregiudizio per le parti lecite del medesimo fabbricato, poiché essa, nella specie, era dipesa da causa imputabile al condannato, dovendo la sospensione o la revoca dell'ordine essere disposte solo in caso di impossibilità assoluta di adempiervi, non imputabile al condannato (come emerge dalla stessa sentenza di annullamento, il fabbricato nel quale si trovano le porzioni abusive che hanno determinato la condanna del ricorrente e l'emissione dell'ordine di demolizione del piano rialzato, é composto, per l'appunto, da un piano rialzato e da un primo piano ed esso é stato interamente condonato, siccome ab origine abusivo;
successivamente al condono, il ricorrente aveva però mutato la destinazione a deposito del piano rialzato ad abitazione, cosicché l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolizione era imputabile al condannato che, quindi, non poteva utilmente dolersene). La Corte di cassazione, inoltre, ha precisato che l'unica ipotesi, diversa da quella in esame, nella quale l'impossibilità tecnica di procedere alla demolizione può rilevare riguarda i soli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire di cui all'art. 34 d.P.R. 380/2001, i quali devono essere rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio tecnico comunale e che, decorso tale termine, sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una 2 sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite a usi diversi da quello residenziale (c.d. fiscalizzazione dell'illecito edilizio, applicabile però solo alle difformità parziali, diverse dal caso all'esame, che ha riguardato un mutamento di destinazione d'uso con opere, costituite dalla realizzazione degli impianti fissi idraulici ed elettrici, dalla intonacatura e installazione degli infissi in ferro e dalla realizzazione di un ripostiglio esterno di circa 15 mq. e balcone esterno, per effetto delle quali era stato ottenuto dal preesistente deposito un appartamento composto da salone, cucina, due servizi igienici e tre camere, della superficie complessiva di circa mq. 90). Il giudice rimettente, inoltre, ha ritenuto improprio il richiamo al principio di proporzione per giustificare la revoca dell'ordine, siccome evocato in maniera del tutto generica, la pretesa "sproporzione" tra la demolizione e il pregiudizio essendo stata prospettata senza precisazione o specificazione, senza neppure indicare come e in che misura l'esecuzione di tale ordine pregiudicherebbe irrimediabilmente diritti fondamentali al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della Convenzione EDU, anche in considerazione della circostanza che l'ordine era stato impartito nel 2014 e che, quindi, il condannato aveva potuto attivarsi per reperire una lecita sistemazione abitativa alternativa per sé e il proprio nucleo familiare, idoneo alla cura dei soggetti occupanti. 3. Il Tribunale, giudice del rinvio, richiamato il principio di diritto formulato da quello rimettente, ha ritenuto che l'impossibilità tecnica di eseguire la demolizione senza arrecare pregiudizio alle parti lecite del fabbricato era, nella specie, imputabile al ricorrente e, dunque, irrilevante. Costui, dopo il condono, aveva mutato illegittimamente la destinazione d'uso del piano rialzato, senza che ciò potesse ricondursi al concetto di parziale difformità dal permesso di costruire, il mutamento richiedendo un permesso di costruire a causa delle modifiche che comportano il passaggio di categoria urbanistica e, ove eseguito in centri storici, anche il cambio di categoria omogenea. Quanto alla sproporzione, ha precisato che l'ordine aveva ad oggetto le sole parti abusive e non anche quelle eventualmente condonate e che era onere dell'organo dell'esecuzione attenersi a quanto strettamente indicato nell'ordinanza, fatta salva la possibilità di demolizione dell'intero stabile ove il ripristino dello stato dei luoghi non fosse altrimenti possibile. Quanto alle esigenze familiari dell'occupante dell'immobile sito al primo piano (tale CI RR), il Tribunale ha ritenuto ininfluente tale circostanza, non emergendo alcun titolo di costui sulla porzione di immobile, non potendosi neppure fare riferimento alla pronuncia del TAR Campania del 11/4/2023, con la quale era stata solo messa in evidenza la mancanza di motivazione a sostegno dell'acquisizione di • , un'area per un'estensione superiore al sedime senza nulla affermare in ordine all'abuso e alla legittimità delle opere, la cui non sanabilità era confermata invece dal provvedimento adottato in autotutela dal Comune di Giugliano in Campania, con il quale è stato formalizzato il diniego e annullato l'attestato di procedibilità rilasciato il 15/6/2022. Infine, le condizioni di salute di una delle figlie di CI RR non è stata ritenuta dirimente, il provvedimento di demolizione risalendo al 2014 e non avendo gli indagati esperito nelle more alcun tentativo per rinvenire soluzioni abitative alternative. 4. La difesa di CI GI ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione, deducendo la violazione del principio di proporzionalità e vizio della motivazione. Quanto al primo profilo, ha affermato che il giudice del rinvio si sarebbe attenuto unicamente, nell'applicazione del principio suindicato, all'elemento dell'impossibilità tecnica imputabile al condannato, senza operare il c.d. test di proporzionalità sulla base degli indici CEDU (natura e gravità della violazione;
possibilità di misure meno invasive;
disponibilità di un'adeguata sistemazione alternativa), rilevandosi che, nella specie, sarebbe stata sufficiente la eliminazione delle sole opere abusive che hanno determinato il mutamento della destinazione d'uso, ripristinando il deposito regolarmente assentito. Sotto altro profilo, ha rilevato che l'immobile del primo piano è abitato dal nucleo familiare di un soggetto (CI RR) diverso dal condannato, con la conseguenza che la demolizione pregiudicherebbe i diritti fondamentali di tale famiglia, i cui componenti, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, non hanno assunto la qualità di indagati e neppure di destinatari del decreto penale di condanna, essendo rimasti verosimilmente ignari della condanna riportata dal CI GI e dell'ordine di demolizione che ne è derivato, il che spiegherebbe, nell'ottica difensiva, il mancato reperimento di una diversa soluzione abitativa. 5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Antonio BALSAMO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Non può convenirsi con la difesa laddove lamenta l'omessa verifica della proporzionalità in base agli indici di matrice convenzionale. In via preliminare, il Tribunale ha intanto operato la verifica demandata dal giudice rimettente, valutando, da un lato, la gravità della violazione (una vera e proprio immutatio della destinazione d'uso del bene da deposito a civile abitazione, le cui caratteristiche sono peraltro ben evidenziate anche nella sentenza di annullamento) e ritenendo che la sproporzione tra la demolizione dell'opera oggetto del relativo ordine e l'eventuale sacrificio delle parti dello stabile condonate e non rientranti nell'intervento di cambiamento della destinazione d'uso, era imputabile a un comportamento del condannato, il quale aveva operato il mutamento della destinazione d'uso successivamente al condono. La difesa ha opposto, anche in questa sede e nonostante il fermo richiamo contenuto nella sentenza di annullamento (con la quale si è osservato che, diversamente opinando, si consentirebbe di impedire l'esecuzione di un ordine di demolizione per effetto della realizzazione non autorizzata di opere in aderenza, in appoggio o in sopraelevazione a porzioni legittime del fabbricato, in tal modo frustrando la necessità di ripristinare l'assetto urbanistico preesistente cui è strumentale l'ordine di demolizione), argomenti che tuttavia sono stati esaminati dal Tribunale entro le coordinate ermeneutiche fornite dal giudice rimettente, pur dovendosi operare alcune precisazioni che non incrinano però la correttezza della decisione finale. 3. In premessa, va ribadito, in base ai principi affermati dalla Corte EDU, proprio in tema di reati edilizi, che il giudice è tenuto, nel dare attuazione a un ordine di demolizione di un immobile abusivo che risulti adibito ad abitazione, a rispettare il principio di proporzionalità (CEDU VA e KE c. Bulgaria del 21/4/2016 e Kaminskas c. Lituania del 4/8/2020), principi puntualizzati anche nella sentenza di annullamento. Ma, a tal proposito, va osservato che il principio di proporzionalità introduce un problema di bilanciamento del diritto fondamentale coinvolto riconducibile all'art. 8 CEDU e agli artt. 2 e 3 Costituzione con valori di pari rango, quali l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente che, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, giustificano l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che il provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo della normativa edilizia il ripristino, cioè, dello status quo ante (sez. 3, n. 48021 del 11/9/2019, Giordano, Rv. 277994-01). Ora, nella specie, la verifica del rispetto del principio di proporzionalità nei termini fissati dal diritto convenzionale, richiamato anche nella sentenza di annullamento, andava eseguita rispetto alla situazione del condannato, autore dell'abuso, laddove, nella specie, la difesa ha argomentato l'assenta compromissione di diritti fondamentali (abitazione), agitando situazioni riguardanti soggetti che non risultano avere alcuna relazione giuridica con l'immobile in questione, cosicché del tutto eccentriche appaiono le argomentazioni difensive con le quali si è opposta la "verosimile" ignoranza di tali occupanti in ordine alla condanna del ricorrente e al conseguente ordine di demolizione che avrebbe impedito il reperimento di altra sistemazione abitativa (quanto alla imputabilità della causa che origina l'impossibilità di demolire al netto delle opere condonate o non abusive, vedi sez. 3, n. 35972 del 22/9/2010, Lembo, Rv. 248569-01, in cui il principio è stato affermato con riferimento all'impossibilità tecnica di demolire un manufatto abusivo, in ipotesi dì sospensione condizionale della pena subordinata a tale demolizione, precisandosi che tale impossibilità può rilevare, come causa di revoca del beneficio, solo se non dipenda da causa imputabile al condannato (in motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale il condannato aveva giustificato la mancata demolizione del manufatto posto al piano terra in quanto tecnicamente impedita dalla presenza di un piano superiore non abusivo, ha precisato che la dedotta impossibilità fosse imputabile al condannato per aver realizzato, o comunque tollerato, l'esecuzione di una sopraelevazione in violazione della normativa urbanistica e del vincolo cautelare;
n. 19387 del 27/4/2016, Di Dio, Rv. 267108-01). Peraltro, con riferimento alla posizione di tali soggetti, terzi rispetto alla commissione dell'abuso, nella specie come precisato neppure esistente atteso che l'unica relazione giuridica con il bene riguarda il condannato, si osserva che essa può esser fatta valere con gli strumenti privatistici, risolvendosi in una questione risarcitoria che non può paralizzare l'ordine avente efficacia erga omnes, fatta salva ovviamente l'ipotesi dell'impossibilità di acquisizione in presenza di un soggetto incolpevole, avente una relazione giuridica con il bene (vedi, in motivazione, sez. 3, n. 32706 del 27/4/2004, Giardina). 4. Orbene, nel caso all'esame, pur dovendosi precisare che il riferimento operato dal giudice alla valutazione da operarsi da parte dell'organo dell'esecuzione in ordine al contenuto dell'ordine é certamente corretto ove riferito alla delimitazione dell'ordine stesso e non al vaglio di proporzionalità che è invece devoluto al giudice, il vaglio di proporzionalità in questa sede è stato correttamente condotto avuto riguardo alla posizione del soggetto colpito dall'ordine, in relazione a un bene che risulta nella sua disponibilità, non essendo stati allegati elementi per ritenere che lo stesso sia detenuto da terzi, soggetti per i quali l'ordinamento appronta specifiche tutele. Il ricorrente, in altri termini, ha agitato la mancata verifica della proporzionalità dell'ordine demolitorio con riferimento a situazioni neppure comprovate e, soprattutto, non afferenti alla sua sfera, non avendo opposto la dedotta sproporzione in relazione E. al suo diritto all'abitazione che sarebbe compromesso dall'esecuzione dell'ordine di demolizione. E, sotto tale profilo, le doglianze si rivelano del tutto aspecifiche. 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 11 aprile 2024.
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Antonio BALSAMO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17701 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 11/04/2024 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli Nord, giudice dell'esecuzione - giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento di precedente ordinanza da parte della Terza Sezione penale di questa Corte con sentenza n. 43829 del 11/10/2023 - ha rigettato la richiesta, formulata nell'interesse di CI GI, di revoca dell'ordine di demolizione di opere abusive, impartito con il decreto penale di condanna n. 1454/14 del 14 ottobre 2014, definitivo il 23 gennaio 2015, riguardanti l'intero piano rialzato di un edificio sito in Comune di Giugliano in Campania, del quale è stata illegittimamente mutata la destinazione d'uso da deposito ad abitazione. 2. Con l'ordinanza oggetto dell'annullamento, l'ordine di demolizione era stato revocato per avere il giudice ritenuto che l'esecuzione della demolizione avrebbe irrimediabilmente pregiudicato il piano soprastante del medesimo edificio, escluso dall'ordine di demolizione, ravvisando dunque una sproporzione tra l'esecuzione della demolizione e i suoi effetti. Il giudice rimettente, tuttavia, investito del ricorso del pubblico ministero, ha ritenuto irrilevante l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolizione di un fabbricato abusivo senza pregiudizio per le parti lecite del medesimo fabbricato, poiché essa, nella specie, era dipesa da causa imputabile al condannato, dovendo la sospensione o la revoca dell'ordine essere disposte solo in caso di impossibilità assoluta di adempiervi, non imputabile al condannato (come emerge dalla stessa sentenza di annullamento, il fabbricato nel quale si trovano le porzioni abusive che hanno determinato la condanna del ricorrente e l'emissione dell'ordine di demolizione del piano rialzato, é composto, per l'appunto, da un piano rialzato e da un primo piano ed esso é stato interamente condonato, siccome ab origine abusivo;
successivamente al condono, il ricorrente aveva però mutato la destinazione a deposito del piano rialzato ad abitazione, cosicché l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolizione era imputabile al condannato che, quindi, non poteva utilmente dolersene). La Corte di cassazione, inoltre, ha precisato che l'unica ipotesi, diversa da quella in esame, nella quale l'impossibilità tecnica di procedere alla demolizione può rilevare riguarda i soli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire di cui all'art. 34 d.P.R. 380/2001, i quali devono essere rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio tecnico comunale e che, decorso tale termine, sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una 2 sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite a usi diversi da quello residenziale (c.d. fiscalizzazione dell'illecito edilizio, applicabile però solo alle difformità parziali, diverse dal caso all'esame, che ha riguardato un mutamento di destinazione d'uso con opere, costituite dalla realizzazione degli impianti fissi idraulici ed elettrici, dalla intonacatura e installazione degli infissi in ferro e dalla realizzazione di un ripostiglio esterno di circa 15 mq. e balcone esterno, per effetto delle quali era stato ottenuto dal preesistente deposito un appartamento composto da salone, cucina, due servizi igienici e tre camere, della superficie complessiva di circa mq. 90). Il giudice rimettente, inoltre, ha ritenuto improprio il richiamo al principio di proporzione per giustificare la revoca dell'ordine, siccome evocato in maniera del tutto generica, la pretesa "sproporzione" tra la demolizione e il pregiudizio essendo stata prospettata senza precisazione o specificazione, senza neppure indicare come e in che misura l'esecuzione di tale ordine pregiudicherebbe irrimediabilmente diritti fondamentali al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della Convenzione EDU, anche in considerazione della circostanza che l'ordine era stato impartito nel 2014 e che, quindi, il condannato aveva potuto attivarsi per reperire una lecita sistemazione abitativa alternativa per sé e il proprio nucleo familiare, idoneo alla cura dei soggetti occupanti. 3. Il Tribunale, giudice del rinvio, richiamato il principio di diritto formulato da quello rimettente, ha ritenuto che l'impossibilità tecnica di eseguire la demolizione senza arrecare pregiudizio alle parti lecite del fabbricato era, nella specie, imputabile al ricorrente e, dunque, irrilevante. Costui, dopo il condono, aveva mutato illegittimamente la destinazione d'uso del piano rialzato, senza che ciò potesse ricondursi al concetto di parziale difformità dal permesso di costruire, il mutamento richiedendo un permesso di costruire a causa delle modifiche che comportano il passaggio di categoria urbanistica e, ove eseguito in centri storici, anche il cambio di categoria omogenea. Quanto alla sproporzione, ha precisato che l'ordine aveva ad oggetto le sole parti abusive e non anche quelle eventualmente condonate e che era onere dell'organo dell'esecuzione attenersi a quanto strettamente indicato nell'ordinanza, fatta salva la possibilità di demolizione dell'intero stabile ove il ripristino dello stato dei luoghi non fosse altrimenti possibile. Quanto alle esigenze familiari dell'occupante dell'immobile sito al primo piano (tale CI RR), il Tribunale ha ritenuto ininfluente tale circostanza, non emergendo alcun titolo di costui sulla porzione di immobile, non potendosi neppure fare riferimento alla pronuncia del TAR Campania del 11/4/2023, con la quale era stata solo messa in evidenza la mancanza di motivazione a sostegno dell'acquisizione di • , un'area per un'estensione superiore al sedime senza nulla affermare in ordine all'abuso e alla legittimità delle opere, la cui non sanabilità era confermata invece dal provvedimento adottato in autotutela dal Comune di Giugliano in Campania, con il quale è stato formalizzato il diniego e annullato l'attestato di procedibilità rilasciato il 15/6/2022. Infine, le condizioni di salute di una delle figlie di CI RR non è stata ritenuta dirimente, il provvedimento di demolizione risalendo al 2014 e non avendo gli indagati esperito nelle more alcun tentativo per rinvenire soluzioni abitative alternative. 4. La difesa di CI GI ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione, deducendo la violazione del principio di proporzionalità e vizio della motivazione. Quanto al primo profilo, ha affermato che il giudice del rinvio si sarebbe attenuto unicamente, nell'applicazione del principio suindicato, all'elemento dell'impossibilità tecnica imputabile al condannato, senza operare il c.d. test di proporzionalità sulla base degli indici CEDU (natura e gravità della violazione;
possibilità di misure meno invasive;
disponibilità di un'adeguata sistemazione alternativa), rilevandosi che, nella specie, sarebbe stata sufficiente la eliminazione delle sole opere abusive che hanno determinato il mutamento della destinazione d'uso, ripristinando il deposito regolarmente assentito. Sotto altro profilo, ha rilevato che l'immobile del primo piano è abitato dal nucleo familiare di un soggetto (CI RR) diverso dal condannato, con la conseguenza che la demolizione pregiudicherebbe i diritti fondamentali di tale famiglia, i cui componenti, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, non hanno assunto la qualità di indagati e neppure di destinatari del decreto penale di condanna, essendo rimasti verosimilmente ignari della condanna riportata dal CI GI e dell'ordine di demolizione che ne è derivato, il che spiegherebbe, nell'ottica difensiva, il mancato reperimento di una diversa soluzione abitativa. 5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Antonio BALSAMO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Non può convenirsi con la difesa laddove lamenta l'omessa verifica della proporzionalità in base agli indici di matrice convenzionale. In via preliminare, il Tribunale ha intanto operato la verifica demandata dal giudice rimettente, valutando, da un lato, la gravità della violazione (una vera e proprio immutatio della destinazione d'uso del bene da deposito a civile abitazione, le cui caratteristiche sono peraltro ben evidenziate anche nella sentenza di annullamento) e ritenendo che la sproporzione tra la demolizione dell'opera oggetto del relativo ordine e l'eventuale sacrificio delle parti dello stabile condonate e non rientranti nell'intervento di cambiamento della destinazione d'uso, era imputabile a un comportamento del condannato, il quale aveva operato il mutamento della destinazione d'uso successivamente al condono. La difesa ha opposto, anche in questa sede e nonostante il fermo richiamo contenuto nella sentenza di annullamento (con la quale si è osservato che, diversamente opinando, si consentirebbe di impedire l'esecuzione di un ordine di demolizione per effetto della realizzazione non autorizzata di opere in aderenza, in appoggio o in sopraelevazione a porzioni legittime del fabbricato, in tal modo frustrando la necessità di ripristinare l'assetto urbanistico preesistente cui è strumentale l'ordine di demolizione), argomenti che tuttavia sono stati esaminati dal Tribunale entro le coordinate ermeneutiche fornite dal giudice rimettente, pur dovendosi operare alcune precisazioni che non incrinano però la correttezza della decisione finale. 3. In premessa, va ribadito, in base ai principi affermati dalla Corte EDU, proprio in tema di reati edilizi, che il giudice è tenuto, nel dare attuazione a un ordine di demolizione di un immobile abusivo che risulti adibito ad abitazione, a rispettare il principio di proporzionalità (CEDU VA e KE c. Bulgaria del 21/4/2016 e Kaminskas c. Lituania del 4/8/2020), principi puntualizzati anche nella sentenza di annullamento. Ma, a tal proposito, va osservato che il principio di proporzionalità introduce un problema di bilanciamento del diritto fondamentale coinvolto riconducibile all'art. 8 CEDU e agli artt. 2 e 3 Costituzione con valori di pari rango, quali l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente che, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, giustificano l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che il provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo della normativa edilizia il ripristino, cioè, dello status quo ante (sez. 3, n. 48021 del 11/9/2019, Giordano, Rv. 277994-01). Ora, nella specie, la verifica del rispetto del principio di proporzionalità nei termini fissati dal diritto convenzionale, richiamato anche nella sentenza di annullamento, andava eseguita rispetto alla situazione del condannato, autore dell'abuso, laddove, nella specie, la difesa ha argomentato l'assenta compromissione di diritti fondamentali (abitazione), agitando situazioni riguardanti soggetti che non risultano avere alcuna relazione giuridica con l'immobile in questione, cosicché del tutto eccentriche appaiono le argomentazioni difensive con le quali si è opposta la "verosimile" ignoranza di tali occupanti in ordine alla condanna del ricorrente e al conseguente ordine di demolizione che avrebbe impedito il reperimento di altra sistemazione abitativa (quanto alla imputabilità della causa che origina l'impossibilità di demolire al netto delle opere condonate o non abusive, vedi sez. 3, n. 35972 del 22/9/2010, Lembo, Rv. 248569-01, in cui il principio è stato affermato con riferimento all'impossibilità tecnica di demolire un manufatto abusivo, in ipotesi dì sospensione condizionale della pena subordinata a tale demolizione, precisandosi che tale impossibilità può rilevare, come causa di revoca del beneficio, solo se non dipenda da causa imputabile al condannato (in motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale il condannato aveva giustificato la mancata demolizione del manufatto posto al piano terra in quanto tecnicamente impedita dalla presenza di un piano superiore non abusivo, ha precisato che la dedotta impossibilità fosse imputabile al condannato per aver realizzato, o comunque tollerato, l'esecuzione di una sopraelevazione in violazione della normativa urbanistica e del vincolo cautelare;
n. 19387 del 27/4/2016, Di Dio, Rv. 267108-01). Peraltro, con riferimento alla posizione di tali soggetti, terzi rispetto alla commissione dell'abuso, nella specie come precisato neppure esistente atteso che l'unica relazione giuridica con il bene riguarda il condannato, si osserva che essa può esser fatta valere con gli strumenti privatistici, risolvendosi in una questione risarcitoria che non può paralizzare l'ordine avente efficacia erga omnes, fatta salva ovviamente l'ipotesi dell'impossibilità di acquisizione in presenza di un soggetto incolpevole, avente una relazione giuridica con il bene (vedi, in motivazione, sez. 3, n. 32706 del 27/4/2004, Giardina). 4. Orbene, nel caso all'esame, pur dovendosi precisare che il riferimento operato dal giudice alla valutazione da operarsi da parte dell'organo dell'esecuzione in ordine al contenuto dell'ordine é certamente corretto ove riferito alla delimitazione dell'ordine stesso e non al vaglio di proporzionalità che è invece devoluto al giudice, il vaglio di proporzionalità in questa sede è stato correttamente condotto avuto riguardo alla posizione del soggetto colpito dall'ordine, in relazione a un bene che risulta nella sua disponibilità, non essendo stati allegati elementi per ritenere che lo stesso sia detenuto da terzi, soggetti per i quali l'ordinamento appronta specifiche tutele. Il ricorrente, in altri termini, ha agitato la mancata verifica della proporzionalità dell'ordine demolitorio con riferimento a situazioni neppure comprovate e, soprattutto, non afferenti alla sua sfera, non avendo opposto la dedotta sproporzione in relazione E. al suo diritto all'abitazione che sarebbe compromesso dall'esecuzione dell'ordine di demolizione. E, sotto tale profilo, le doglianze si rivelano del tutto aspecifiche. 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 11 aprile 2024.