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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/09/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 13487/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvia Governatori Presidente
2) dott.ssa Monica Tarchi Giudice
3) dott.ssa Serena Alinari Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 13487/2025 V.G. promosso su ricorso congiunto da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Parte_1
Caprara e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Lucia Zigliotto RICORRENTI avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni di entrambe le parti come da nota di trattazione scritta congiunta dalle medesime depositata: “affinché il Collegio con sentenza omologhi gli accordi di cui al ricorso introduttivo del giudizio, concernenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, e la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze per la relativa annotazione”, ovvero come da ricorso congiunto : “1) Affidamento e collocamento dei figli pagina 1 di 7 minori. I figli minori resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, ma con collocamento presso la madre presso l'odierno domicilio della stessa sito in Vicenza, Via Remondini 15. 2) Esercizio della responsabilità genitoriale. Nell'esercizio della loro responsabilità genitoriale, i genitori si impegnano a collaborare tra loro nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i minori relativamente alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni dei figli. Tutte le decisioni concernenti attività o richieste dei figli dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori senza che ciascuno ne discuta preventivamente con i minori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. 3) Diritto di visita del genitore non collocatario. Il padre sarà libero di vedere e tenere con sé i figli in qualsiasi momento, previo accordo con gli stessi e compatibilmente con le loro esigenze personali. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed ai figli un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre: - un fine settimana al mese i figli si recheranno dal padre a Firenze con spese del trasferimento degli stessi ad esclusivo ed integrale carico della madre;
un fine settimana al mese sarà rimessa all'autodeterminazione dei figli e del padre la scelta dei primi di recarsi dal padre a
Firenze ovvero del secondo di recarsi dai figli a Vicenza: in ogni caso, tutte le spese inerenti al trasferimento da una città all'altra dei figli e/o del padre saranno ad esclusivo ed integrale carico del padre. Tale calendario di visite dovrà essere convenuto di mese in mese dal padre con i figli e comunicato alla madre, il tutto entro il 20 di ogni mese, tenendo conto in via prioritaria delle sole esigenze lavorative e/o di carattere personale dei figli e del padre e soltanto in via secondaria, ove non sia possibile il trasferimento tramite mezzi di trasporto pubblico, altresì dei turni di lavoro della sig.ra e della sua Pt_2 eventuale reperibilità, circostanze che dovranno di volta in volta dalla stessa essere debitamente comprovate nel termine di cui sopra. Eventuali imprevisti dovranno essere tempestivamente comunicati al padre e, laddove non consentano di garantire il rispetto del suddetto calendario di visita, sarà diritto del padre vedere i figli un fine settimana in più nel mese successivo, purché sempre previamente concordato con i minori e comunicato alla madre entro un congruo termine, tenendo conto in via prioritaria delle sole esigenze pagina 2 di 7 lavorative e/o di carattere personale dei figli e del padre e soltanto in via secondaria, ove non sia possibile il trasferimento tramite mezzi di trasporto pubblico, altresì dei turni di lavoro della sig.ra e della sua eventuale reperibilità, circostanze che dovranno di Pt_2 volta in volta dalla stessa essere debitamente comprovate nel termine di cui sopra. 4)
Vacanze invernali ed estive. Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, i minori trascorreranno il periodo delle festività natalizie - anche in località turistica - per metà con il padre e per metà con la madre ed in particolare ad anni alterni il giorno di Natale con uno dei genitori ed il giorno di Capodanno con l'altro. Il calendario delle festività natalizie dovrà essere concordato con i figli e comunicato tra le parti entro il 10 dicembre di ogni anno ed eventuali modifiche saranno ammesse soltanto se preventivamente concordate tra le parti, previo accordo anche con i figli. Nel periodo delle festività pasquali i minori trascorreranno 3 giorni col padre e 2 giorni con la madre ed in particolare ad anni alterni il giorno di Pasqua con uno dei genitori. Il calendario delle festività pasquali dovrà essere concordato con i figli e comunicato tra le parti entro un mese dal giorno di Pasqua di ogni anno ed eventuali modifiche saranno ammesse soltanto se preventivamente concordate tra le parti, previo accordo anche con i figli. Nel periodo estivo i minori trascorreranno col padre - anche in località turistica - due settimane, il cui carattere consecutivo o meno dipenderà dalla coincidenza con il periodo di ferie del padre. Il calendario delle ferie estive dovrà essere comunicato entro il 30 aprile di ogni anno ed eventuali modifiche saranno ammesse soltanto se preventivamente concordate tra le parti, previo accordo anche con i figli. Nel caso in cui i genitori scelgano entrambi il mese di agosto per trascorrere le ferie estive con i figli, essi potranno scegliere o la prima e la seconda settimana del mese oppure la terza e la quarta settimana. Fermo restando quanto sopra ed in aggiunta al calendario di visita mensile di cui al paragrafo 3) ed al calendario delle ferie estive sopra precisato, nei mesi di chiusura estiva delle scuole i figli, se lo vorranno, potranno recarsi liberamente dal padre, previo accordo con lo stesso da comunicarsi entro congruo termine alla madre. Il trasferimento dei minori previsto in vista di tutte le sovraindicate festività/soggiorni per recarsi dal padre e poi per tornare dalla madre saranno a carico per metà del padre e per metà della madre. 5) Assegno di mantenimento ordinario dei figli. Il padre corrisponderà la somma complessiva di importo pari ad € 400,00 (quattrocento) mensili a titolo di mantenimento ordinario complessivo per pagina 3 di 7 entrambi i figli. Tale somma dovrà essere versata tramite bonifico bancario entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese. Sono da intendersi comprese nell'assegno di mantenimento ordinario sopra indicato: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, carburante, ricarica cellulare, baby sitter, pre-scuola, doposcuola, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura di animali domestici dei figli. 6) Spese straordinarie obbligatorie: Sono a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno le seguenti spese straordinarie obbligatorie, per le quali cioè non è richiesta la previa concertazione: spese di trasporto urbano, libri scolastici, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, spese relative alla tassa di iscrizione per lo svolgimento di 1 attività sportiva a figlio (ad eccezione dell'equitazione di Madeleine, che sarà ad esclusivo carico della madre, come di seguito meglio concordato), spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci non da banco prescritti dal medico, acquisto di integratori prescritti dal medico, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato
(le spese per visite di controllo e per gli interventi di routine, come l'igiene dentale e le otturazioni, anche tramite specialista privato, si considerano spese per cui non è richiesta la preventiva concertazione, a condizione che lo specialista privato vada individuato e scelto di comune accordo tra le parti), spese protesiche, spese di sostegno su prescrizione
(es. logopedia, supporto psicologico e simili). Ancorché non sia richiesto alcuna preventiva concertazione tra le parti in ordine alle suddette voci di spesa, il padre dovrà essere previamente e tempestivamente informato delle decisioni riguardanti le stesse. Il genitore che ha anticipato le predette spese dovrà inviare, a mezzo Whatsapp, idonea documentazione comprovante la stessa (scontrino e/o fattura) entro un mese dal pagamento ed il rimborso pro-quota dovrà avvenire entro il mese successivo a decorrere dalla esibizione dell'idonea documentazione. 7) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: Sono a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno le seguenti spese straordinarie per le quali è richiesta la previa concertazione: a. Spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese pagina 4 di 7 alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, frequentazione del conservatorio o di scuole formative, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense, ed eventuali pernottamenti fuori sede), uscite didattiche organizzate dalla scuola superiori della durata superiore ad un giorno, le spese relative alle lezioni di sostegno/ripetizione consigliate dall'insegnante, viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto quali mini car, macchina, motorino o moto (ad eccezione delle spese relative all'assicurazione, bollo e mantenimento della moto di che saranno ad esclusivo carico della madre, come di seguito Per_1 meglio concordato), conseguimento della patente presso autoscuola private, acquisto di cellulare, computer o dispositivi elettronici. c. Spese sportive: spese per l'acquisto delle attrezzature e di tutto quanto connesso e correlato allo svolgimento delle attività sportive dei figli (ad eccezione delle spese per l'acquisto delle attrezzature e di tutto quanto connesso e correlato all'equitazione di Madeleine, che saranno ad esclusivo carico della madre, come di seguito meglio concordato). d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, acquisto di occhiali da vista e/o da sole con lenti graduate ove prescritte dal medico, visite specialistiche (fatto salvo quanto già precisato al punto 6). e. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle suddette voci di spesa da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro a mezzo Whatsapp dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha inviato a mezzo
Whatsapp, idonea documentazione comprovante la stessa (scontrino e/o fattura) entro un mese dal pagamento, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. 8)
pagina 5 di 7 Spese straordinarie a carico esclusivo ed integrale della madre. Le parti convengono che sono a carico esclusivo ed integrale della madre le spese relative all'assicurazione, bollo e mantenimento (ivi comprese riparazioni e revisioni) della moto di , nonché le Per_1 spese di iscrizione, accessori e tutto quanto sia correlato e connesso allo sport di equitazione di Madeleine. 9) Applicazione delle Linee Guida del C.N.F. del 29.11.2017.
Per quanto non disciplinato nel presente ricorso le parti concordano di far riferimento, in punto di spese, a quanto previsto dalle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del C.N.F. del 29.11.2017.
9)Assegni familiari. L'assegno unico e universale per i figli a carico sarà attribuito al
100% alla madre. 10)Deducibilità fiscale. La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef, così come eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio esclusivo della madre”.
FATTO E DIRITTO
1. Il presente procedimento ha per oggetto la regolamentazione delle questioni concernenti l'affidamento e il mantenimento dei figli minori e , nati Persona_2 Persona_3 rispettivamente in data 17.11.2008 e in data 07.01.2011 dalla relazione more uxorio intrattenuta dai ricorrenti;
le parti hanno chiesto al Tribunale il recepimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto, come in epigrafe riportate, rinunziando alla comparizione personale.
2. Il P.M. ha apposto il proprio parere.
3. All'udienza di trattazione scritta del 17.07.2025 il Giudice, letta la nota di trattazione congiunta dei procuratori delle parti, ha rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
4. Ritiene il Collegio che le condizioni proposte siano accoglibili, in quanto non contrarie a norme imperative di legge e all'ordine pubblico e conformi all'interesse dei figli minori.
5. Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione delle spese di lite, avendo le parti raggiunto un accordo sulle questioni controverse.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, in via definitiva, così provvede:
1) omologa l'accordo raggiunto dalle parti e dispone in conformità alle condizioni del ricorso congiunto che devono intendersi qui integralmente richiamate;
2) dispone la compensazione delle spese di lite.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 18.09.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente
dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvia Governatori Presidente
2) dott.ssa Monica Tarchi Giudice
3) dott.ssa Serena Alinari Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 13487/2025 V.G. promosso su ricorso congiunto da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Parte_1
Caprara e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Lucia Zigliotto RICORRENTI avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni di entrambe le parti come da nota di trattazione scritta congiunta dalle medesime depositata: “affinché il Collegio con sentenza omologhi gli accordi di cui al ricorso introduttivo del giudizio, concernenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, e la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze per la relativa annotazione”, ovvero come da ricorso congiunto : “1) Affidamento e collocamento dei figli pagina 1 di 7 minori. I figli minori resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, ma con collocamento presso la madre presso l'odierno domicilio della stessa sito in Vicenza, Via Remondini 15. 2) Esercizio della responsabilità genitoriale. Nell'esercizio della loro responsabilità genitoriale, i genitori si impegnano a collaborare tra loro nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i minori relativamente alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni dei figli. Tutte le decisioni concernenti attività o richieste dei figli dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori senza che ciascuno ne discuta preventivamente con i minori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. 3) Diritto di visita del genitore non collocatario. Il padre sarà libero di vedere e tenere con sé i figli in qualsiasi momento, previo accordo con gli stessi e compatibilmente con le loro esigenze personali. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed ai figli un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre: - un fine settimana al mese i figli si recheranno dal padre a Firenze con spese del trasferimento degli stessi ad esclusivo ed integrale carico della madre;
un fine settimana al mese sarà rimessa all'autodeterminazione dei figli e del padre la scelta dei primi di recarsi dal padre a
Firenze ovvero del secondo di recarsi dai figli a Vicenza: in ogni caso, tutte le spese inerenti al trasferimento da una città all'altra dei figli e/o del padre saranno ad esclusivo ed integrale carico del padre. Tale calendario di visite dovrà essere convenuto di mese in mese dal padre con i figli e comunicato alla madre, il tutto entro il 20 di ogni mese, tenendo conto in via prioritaria delle sole esigenze lavorative e/o di carattere personale dei figli e del padre e soltanto in via secondaria, ove non sia possibile il trasferimento tramite mezzi di trasporto pubblico, altresì dei turni di lavoro della sig.ra e della sua Pt_2 eventuale reperibilità, circostanze che dovranno di volta in volta dalla stessa essere debitamente comprovate nel termine di cui sopra. Eventuali imprevisti dovranno essere tempestivamente comunicati al padre e, laddove non consentano di garantire il rispetto del suddetto calendario di visita, sarà diritto del padre vedere i figli un fine settimana in più nel mese successivo, purché sempre previamente concordato con i minori e comunicato alla madre entro un congruo termine, tenendo conto in via prioritaria delle sole esigenze pagina 2 di 7 lavorative e/o di carattere personale dei figli e del padre e soltanto in via secondaria, ove non sia possibile il trasferimento tramite mezzi di trasporto pubblico, altresì dei turni di lavoro della sig.ra e della sua eventuale reperibilità, circostanze che dovranno di Pt_2 volta in volta dalla stessa essere debitamente comprovate nel termine di cui sopra. 4)
Vacanze invernali ed estive. Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, i minori trascorreranno il periodo delle festività natalizie - anche in località turistica - per metà con il padre e per metà con la madre ed in particolare ad anni alterni il giorno di Natale con uno dei genitori ed il giorno di Capodanno con l'altro. Il calendario delle festività natalizie dovrà essere concordato con i figli e comunicato tra le parti entro il 10 dicembre di ogni anno ed eventuali modifiche saranno ammesse soltanto se preventivamente concordate tra le parti, previo accordo anche con i figli. Nel periodo delle festività pasquali i minori trascorreranno 3 giorni col padre e 2 giorni con la madre ed in particolare ad anni alterni il giorno di Pasqua con uno dei genitori. Il calendario delle festività pasquali dovrà essere concordato con i figli e comunicato tra le parti entro un mese dal giorno di Pasqua di ogni anno ed eventuali modifiche saranno ammesse soltanto se preventivamente concordate tra le parti, previo accordo anche con i figli. Nel periodo estivo i minori trascorreranno col padre - anche in località turistica - due settimane, il cui carattere consecutivo o meno dipenderà dalla coincidenza con il periodo di ferie del padre. Il calendario delle ferie estive dovrà essere comunicato entro il 30 aprile di ogni anno ed eventuali modifiche saranno ammesse soltanto se preventivamente concordate tra le parti, previo accordo anche con i figli. Nel caso in cui i genitori scelgano entrambi il mese di agosto per trascorrere le ferie estive con i figli, essi potranno scegliere o la prima e la seconda settimana del mese oppure la terza e la quarta settimana. Fermo restando quanto sopra ed in aggiunta al calendario di visita mensile di cui al paragrafo 3) ed al calendario delle ferie estive sopra precisato, nei mesi di chiusura estiva delle scuole i figli, se lo vorranno, potranno recarsi liberamente dal padre, previo accordo con lo stesso da comunicarsi entro congruo termine alla madre. Il trasferimento dei minori previsto in vista di tutte le sovraindicate festività/soggiorni per recarsi dal padre e poi per tornare dalla madre saranno a carico per metà del padre e per metà della madre. 5) Assegno di mantenimento ordinario dei figli. Il padre corrisponderà la somma complessiva di importo pari ad € 400,00 (quattrocento) mensili a titolo di mantenimento ordinario complessivo per pagina 3 di 7 entrambi i figli. Tale somma dovrà essere versata tramite bonifico bancario entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese. Sono da intendersi comprese nell'assegno di mantenimento ordinario sopra indicato: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, carburante, ricarica cellulare, baby sitter, pre-scuola, doposcuola, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura di animali domestici dei figli. 6) Spese straordinarie obbligatorie: Sono a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno le seguenti spese straordinarie obbligatorie, per le quali cioè non è richiesta la previa concertazione: spese di trasporto urbano, libri scolastici, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, spese relative alla tassa di iscrizione per lo svolgimento di 1 attività sportiva a figlio (ad eccezione dell'equitazione di Madeleine, che sarà ad esclusivo carico della madre, come di seguito meglio concordato), spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci non da banco prescritti dal medico, acquisto di integratori prescritti dal medico, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato
(le spese per visite di controllo e per gli interventi di routine, come l'igiene dentale e le otturazioni, anche tramite specialista privato, si considerano spese per cui non è richiesta la preventiva concertazione, a condizione che lo specialista privato vada individuato e scelto di comune accordo tra le parti), spese protesiche, spese di sostegno su prescrizione
(es. logopedia, supporto psicologico e simili). Ancorché non sia richiesto alcuna preventiva concertazione tra le parti in ordine alle suddette voci di spesa, il padre dovrà essere previamente e tempestivamente informato delle decisioni riguardanti le stesse. Il genitore che ha anticipato le predette spese dovrà inviare, a mezzo Whatsapp, idonea documentazione comprovante la stessa (scontrino e/o fattura) entro un mese dal pagamento ed il rimborso pro-quota dovrà avvenire entro il mese successivo a decorrere dalla esibizione dell'idonea documentazione. 7) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: Sono a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno le seguenti spese straordinarie per le quali è richiesta la previa concertazione: a. Spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese pagina 4 di 7 alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, frequentazione del conservatorio o di scuole formative, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense, ed eventuali pernottamenti fuori sede), uscite didattiche organizzate dalla scuola superiori della durata superiore ad un giorno, le spese relative alle lezioni di sostegno/ripetizione consigliate dall'insegnante, viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto quali mini car, macchina, motorino o moto (ad eccezione delle spese relative all'assicurazione, bollo e mantenimento della moto di che saranno ad esclusivo carico della madre, come di seguito Per_1 meglio concordato), conseguimento della patente presso autoscuola private, acquisto di cellulare, computer o dispositivi elettronici. c. Spese sportive: spese per l'acquisto delle attrezzature e di tutto quanto connesso e correlato allo svolgimento delle attività sportive dei figli (ad eccezione delle spese per l'acquisto delle attrezzature e di tutto quanto connesso e correlato all'equitazione di Madeleine, che saranno ad esclusivo carico della madre, come di seguito meglio concordato). d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, acquisto di occhiali da vista e/o da sole con lenti graduate ove prescritte dal medico, visite specialistiche (fatto salvo quanto già precisato al punto 6). e. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle suddette voci di spesa da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro a mezzo Whatsapp dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha inviato a mezzo
Whatsapp, idonea documentazione comprovante la stessa (scontrino e/o fattura) entro un mese dal pagamento, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. 8)
pagina 5 di 7 Spese straordinarie a carico esclusivo ed integrale della madre. Le parti convengono che sono a carico esclusivo ed integrale della madre le spese relative all'assicurazione, bollo e mantenimento (ivi comprese riparazioni e revisioni) della moto di , nonché le Per_1 spese di iscrizione, accessori e tutto quanto sia correlato e connesso allo sport di equitazione di Madeleine. 9) Applicazione delle Linee Guida del C.N.F. del 29.11.2017.
Per quanto non disciplinato nel presente ricorso le parti concordano di far riferimento, in punto di spese, a quanto previsto dalle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del C.N.F. del 29.11.2017.
9)Assegni familiari. L'assegno unico e universale per i figli a carico sarà attribuito al
100% alla madre. 10)Deducibilità fiscale. La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef, così come eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio esclusivo della madre”.
FATTO E DIRITTO
1. Il presente procedimento ha per oggetto la regolamentazione delle questioni concernenti l'affidamento e il mantenimento dei figli minori e , nati Persona_2 Persona_3 rispettivamente in data 17.11.2008 e in data 07.01.2011 dalla relazione more uxorio intrattenuta dai ricorrenti;
le parti hanno chiesto al Tribunale il recepimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto, come in epigrafe riportate, rinunziando alla comparizione personale.
2. Il P.M. ha apposto il proprio parere.
3. All'udienza di trattazione scritta del 17.07.2025 il Giudice, letta la nota di trattazione congiunta dei procuratori delle parti, ha rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
4. Ritiene il Collegio che le condizioni proposte siano accoglibili, in quanto non contrarie a norme imperative di legge e all'ordine pubblico e conformi all'interesse dei figli minori.
5. Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione delle spese di lite, avendo le parti raggiunto un accordo sulle questioni controverse.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, in via definitiva, così provvede:
1) omologa l'accordo raggiunto dalle parti e dispone in conformità alle condizioni del ricorso congiunto che devono intendersi qui integralmente richiamate;
2) dispone la compensazione delle spese di lite.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 18.09.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente
dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 7 di 7