Sentenza 9 novembre 2011
Massime • 1
Va annullata senza rinvio l'ordinanza di rigetto della restituzione nel termine per proporre appello avverso sentenza contumaciale quando già emerga la mancanza di prova della conoscenza effettiva da parte del richiedente del provvedimento, potendo in tal caso la restituzione essere disposta direttamente dalla Corte di Cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2011, n. 45716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45716 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 09/11/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1915
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 8328/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
La CC VI, nato il [...];
Avverso Ordinanza Tribunale di S. Maria C.V., emessa il 18/11/010;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile;
Letta la richiesta scritta, in data 28/03/011, del PG della Cassazione nella persona del dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per Annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di S. Maria C.V., quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa il 18/11/010 - provvedendo sull'incidente di esecuzione avente per oggetto istanza, ex art. 670 c.p.p.; nonché richiesta di restituzione in termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. in data 24/04/1981 (divenuta irrevocabile il 12/06/1981), emessa nei confronti di La CC VI, dichiarato colpevole del reato di contrabbando di 610 Kg di T.L.E. ed altro (fatto commesso il 06/04/1976); condannato alla pena di L. 65.000.000 di multa - rigettava entrambe le istanze. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e);
in ordine: a) alla ritualità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. del 24/04/1981 (notifica eseguita l'08/06/1981); b) al rigetto dell'istanza di restituzione in termine.
Il ricorrente, nella sostanza, esponeva che non aveva avuto mai conoscenza concreta ed effettiva dell'esito del giudizio di 1^ grado. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il PG della Cassazione, con richiesta scritta in data 28/03/011, concludeva per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di cui in motivazione. Il Tribunale di S. Maria C.V., con sentenza emessa il 24/04/1981, dichiarava La CC VI (rimasto contumace nel giudizio) colpevole dei reati di contrabbando di Kg. 610 di T.L.E. capo a) della rubrica;
D.P.R. n. 343 del 1973, artt. 282 e segg.; nonché di evasione IVA capo b); D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 67 e 69; fatti accertati in Mondragone il 06/04/1976 e lo condannava alla pena di L. 65.000.000,00 di multa. L'estratto contumaciale della sentenza veniva notificato l'08/06/81 nel domicilio dell'imputato (presso i suoi genitori) in Napoli, via Rampe S. Marcellino n. 8, a mani del padre EL, tale qualificatosi;
capace e convivente. La citata sentenza del 24/04/1981, non essendo stata proposta impugnazione - diveniva irrevocabile il 12/06/1981. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si osserva - quanto all'istanza ex art. 670 c.p.p., avente per oggetto la declaratoria di nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza del 24/04/1981, con conseguente nullità del titolo esecutivo - che le censure dedotte nel ricorso sono infondate. Invero, come si evince dall'esame degli atti, La CC VI - pur avendo trasferito, sin dal 21/01/78, la propria residenza anagrafica dall'abitazione dei genitori (via Rampe S. Marcellino n. 8 in Napoli) prima nel Comune di Cancello Anione, poi in località NA - di fatto aveva conservato il proprio domicilio presso la predetta abitazione dei genitori in Napoli, ove frequentemente si tratteneva in coabitazione con i medesimi.
Consegue, pertanto, che la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. del 24/04/1981 è stata ritualmente eseguita, ex art. 157 c.p.p., comma 2, presso la predetta abitazione dei genitori in Napoli, via Rampe di S. Marcellino n. 8, a mani del padre, La CC EL.
L'ulteriore assunto difensivo - secondo cui, La CC EL (nato il [...], deceduto il 02/04/1991) era già affetto all'epoca dei fatti da ischemia cerebrale, per cui non era capace di intendere e di volere all'atto della notifica (08/06/1981) - non è stato provato in modo certo ed esaustivo.
Invero - come congruamente motivato dal Tribunale di S. Maria C.V. nell'ordinanza de qua - dall'esame dell'attestazione del dott. Mascotti Sergio del 14/07/010 non si evince con assoluta certezza che la patologia cerebrale di cui era affetto La CC EL (di anni 65 all'epoca dei fatti;
deceduto dieci anni dopo) fossero di tale gravità da escludere la sua capacità di intendere e di volere all'atto della notifica eseguita l'08/06/1981.
Tanto affermato sull'istanza, ex art. 670 c.p.p., va subito aggiunto che è da accogliere il ricorso per quanto attiene alla contestuale istanza, ex art. 175 c.p., di restituzione nel termine per proporre Appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. del 24/04/1981.
Al riguardo va osservato in via preliminare che - trattandosi di sentenza contumaciale - dalla rituale notifica dell'estratto contumaciale della citata decisione (il che costituisce soltanto presunzione legale di conoscenza dell'atto de quo), non deriva, come conseguenza automatica ed immediata, la prova della conoscenza diretta e concreta, da parte dell'interessato (l'imputato La CC VI), dell'avvenuto deposito della sentenza di 1^ grado. Era, pertanto, precipuo onere processuale del Tribunale di S. Maria C.V., quale giudice dell'esecuzione - essendo avvenuta la notifica de qua non a mani dell'imputato, ma a mani del padre - accertare che l'imputato, La CC VI, avesse avuto effettiva conoscenza del deposito della sentenza del 24/04/1981, il tutto ai sensi dell'art.175 c.p.p., comma 2, (come attualmente vigente a seguito della modifica normativa di cui alla L. n. 60 del 2005). Si rileva, invece, che alcun accertamento è stato eseguito sul punto de quo. Anzi - stante la mobilità mostrata da La CC VI nel fissare e modificare sia la propria residenza che il proprio domicilio - appare verosimile che, tale conoscenza effettiva della sentenza del 24/04/1981 sia mancata in concreto. Va annullata, pertanto, senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di S. Maria C.V. del 18/11/10, limitatamente alla richiesta di restituzione nel termine per proporre Appello;
restituzione che viene ammessa direttamente da questa Corte di Cassazione. Tale pronuncia non è in contrasto con quella precedente di rigetto della richiesta ex art.670 c.p.p. poiché quest'ultima è basata sulla formale validità
della notifica dell'estratto contumaciale, mentre la prima si fonda sulla effettiva conoscenza o meno dell'atto da parte dell'interessato.
La Corte, all'uopo, riserva al giudice dell'impugnazione - la Corte di Appello di Napoli, davanti alla quale già è stato proposto Appello - gli eventuali provvedimenti di cui all'art. 175, comma 7, art. 670 c.p.p., comma 2 e 3.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla rimessione in termine dell'imputato, che ammette. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011