CASS
Sentenza 7 settembre 2023
Sentenza 7 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/09/2023, n. 36964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36964 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da PA VI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sezione Prima, n. 25991 del 13/01/2022, dep. 06/07/2022, con cui, in riferimento all'imputazione di cui al capo A), era stato rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma del 12/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NN Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv.to Felicia D'Amico, difensore e procuratore speciale dell'Associazione Nazionale per la lotta, contro l'illegalità e le mafie TO CA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udite le conclusioni dell'avv.to Giulio Vasaturo, difensore e procuratore speciale di;
Libera Associazione Nomi e Numeri contro la Mafia, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 36964 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 14/06/2023 udite le conclusioni dell'avv.to LO D'Amata, difensore e procuratore speciale della Regione Lazio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udite le conclusioni dell'avv.to Massimo Mercurelli, difensore di fiducia di VI PA, che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di cassazione, Prima Sezione Penale, rigettava il ricorso di VI PA (classe 1989) avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma del 12/11/2021, in riferimento - per quanto di interesse nella presente sede processuale - alla condanna per il delitto di partecipazione, con ruolo apicale, alla compagine associativa di cui al capo A), ai sensi dell'art. 416 bis, commi 2, 4, 5, 6 cod. pen. 2. VI PA ricorre, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale avv.to Massimo Mercurelli, articolando due motivi di ricorso: 2.1 dopo aver premesso una disamina del rimedio disciplinato dall'art. 625-bis cod. proc. pen., la difesa chiarisce che intende denunciare tanto l'errore di fatto in senso stretto che quello per omissione, osservando che il rigetto della doglianza relativa alla partecipazione di VI PA è stata effettuata attraverso il mero rinvio allo scrutinio della circostanze a lui sfavorevoli in riferimento alle aggravanti di cui ai commi quarto, quinto, sesto dell'art. 416-bis cod. pen., benché, in riferimento all'aggravante dell'essere l'associazione armata, lo PA era stato citato con specifico riferimento all'episodio del 19/11/2011 ed al suo coinvolgimento nel progetto omicidiario in danno di IZ ER;
nessuna menzione di VI PA era stata effettuata in relazione alle ulteriori circostanze aggravanti, per cui il rigetto del ricorso in riferimento alla partecipazione associativa di VI PA si è fondato unicamente sui predetti episodi, rispetto ai quali sussiste l'errore di fatto. L'episodio del 19/11/2011 si riferisce al sequestro di una pistola detenuta da LO NZ, mai coinvolto nel sodalizio di cui all'art. 416-bis cod. pen., con conseguente irrilevanza dell'episodio in relazione al ruolo associativo ascritto ad VI PA. Analoghe considerazioni vengono operate in riferimento alla vicenda relativa al presunto coinvolgimento nel progetto ai danni di IZ ER, mai, a sua volta, coinvolto in vicende associative;
come emerso dalle indagini, la vicenda si era svolta su di un piano del tutto personale e, comunque, ad oggi, la partecipazione alla vicenda di VI PA non risulta ancora 2 accertata, essendo stata annullata dalla Cassazione la sentenza nella parte in cui riteneva il ricorrente coinvolto nella vicenda del duplice omicidio. In sostanza, quindi, nell'atto di appello, la difesa aveva evidenziato l'assenza di una reale motivazione della sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma nella misura in cui aveva riconosciuto ad VI PA il ruolo di organizzatore e, ciò nonostante, la relativa doglianza in Cassazione è stata valutata come generica, giungendo, addirittura ad onerare la difesa di individuare gli elementi a carico del ricorrente in funzione della loro confutazione;
2.2 si censura, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui la motivazione circa la partecipazione dello PA all'associazione ex art. 416-bis, comma 2, cod. pen., quale organizzatore, era stata del tutto omessa dalla Corte di merito, avendo la Cassazione qualificato come generico il motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di VI PA è inammissibile. 1.La Prima Sezione Penale, con la sentenza oggetto di ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., ha, metodologicamente, premesso che la vicenda processuale riguardava tre specifici versanti: l'associazione di stampo mafioso "clan PA", operante sul litorale di Ostia dal 2004 in avanti;
gli omicidi aggravati di NN GA e di NC TO, personaggi di spicco dell'organizzazione dei Baficchi, che si contrapponeva agli PA ostacolandone l'espansione, con i connessi reati in materia di armi;
gli ulteriori reati-fine dell'associazione. Dopo aver trattato le questioni processuali, la sentenza impugnata si è diffusa sui profili relativi alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed ai criteri di valutazione delle loro propalazioni, per affrontare, poi, il tema della sussistenza del clan PA, al paragrafo 5 della trattazione, in cui sono state esaminate anche le doglianze di AV PA, classe 1989 (motivi 2, 9 e 10 del ricorso, come indicato alla pag. 105 della motivazione), ripercorrendo la genesi dell'associazione alla luce delle sentenze definitive e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In particolare, in tale contesto, sono stati evidenziati specifici aspetti, quali i delitti di estorsione consumata e tentata, accertati a carico di VI PA, classe 1989, con sentenza irrevocabile e la vicenda degli attentati al chiosco "The One" di Ostia, cessati dopo l'assunzione, per la protezione della struttura, di VI PA. Quindi, è stato ricordato come, nell'ambito delle vicende inerenti gli attentati alla vita di NE e BE PA, fosse emerso, dalle intercettazioni svolte nell'ambito del procedimento "Criticai", che la famiglia PA, tra cui VI 3 PA, classe 1989, ed il cognato IZ ER, nipote di Terenzio Fasciani, aveva pianificato un'azione ritorsiva, che era stata bloccata, per cui si era proceduto nei confronti di VI PA solo per la violazione alla normativa sulle armi. Tuttavia, la programmata azione di fuoco era stata inquadrata nell'ottica del riposizionamento delle organizzazioni criminali operanti in Ostia, nel cui contesto era stata collocata anche la gambizzazione di LE ER, fratello di IZ, condotta ascritta ad un soggetto contiguo all'organizzazione avversa agli PA. Alla luce delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dei criteri ermeneutici di legittimità, la sentenza impugnata ha, in tal modo, ampiamente illustrato la qualificazione mafiosa del "clan PA", ripercorrendo nuovamente gli episodi più salienti della sua evoluzione criminosa, ivi inclusi quelli coinvolgenti VI PA, classe 1989, i cui motivi di ricorso sulla specifica tematica sono stati accuratamente analizzati e confutati. Quindi, la Prima Sezione Penale sentenza ha analizzato le doglianze inerenti la natura armata dell'associazione, tra cui, specificamente, il dodicesimo motivo di ricorso di VI PA, classe 1989. richiamando la vicenda dell'omicidio LL ed TO ed altre vicende che rendevano conclamata la disponibilità di armi da parte del consesso, tra cui anche l'episodio del 18/11/2019, in cui VI PA, LO NZ ed DE ER erano stati fermati a bordo di un'auto e rinvenuti in possesso di una Colt 45, attribuita al NZ, ed il già citato episodio emerso nell'ambito del procedimento "Criticai". Successivamente, nel trattare la circostanza aggravante del reinvestimento delle somme conseguite attraverso i delitti di matrice mafiosa, di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., la sentenza impugnata ha considerato anche il tredicesimo motivo di VI PA, classe 1989, ripercorrendo l'indirizzo ermeneutico incentrato sulla natura oggettiva della circostanze aggravante in esame, ed individuando la storica emersione dell'attività di reinvestimento dei proventi delittuosi, come giudizialmente accertata, anche attraverso attività di interposizione fittizia. A questo punto, prima di procedere all'analisi delle singole posizioni processuali, la sentenza della Sezione Prima di questa Corte ha richiamato gli approdi ermeneutici circa il concetto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso, passando, poi, ad esaminare la vicenda relativa al duplice omicidio del GA e dell'TO, di cui VI PA, classe 1989, sarebbe stato uno dei due esecutori materiali;
sul punto, la Prima Sezione ha annullato la sentenza impugnata in quanto, pur ritenendo immune da censure la valutazione di attendibilità e credibilità del collaboratore di giustizia PA OC, ha considerato come il profilo dei riscontri esterni al narrato del collaboratore non risultasse adeguatamente trattato. 4 Infine, nella ulteriore trattazione dei residui motivi di ricorso di VI PA, classe 1989, alle pag. 165 e segg., la sentenza impugnata ha ricordato come la Corte di merito non fosse incorsa in alcuna omissione circa la doglianza relativa alla partecipazione del ricorrente all'associazione sub A), il cui ruolo verticistico era stato delineato attraverso il richiamo alla motivazione del primo giudice, nonché in base alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia PA OC;
rispetto a tale quadro, le doglianze difensive non risultavano dotate di specificità critica, non indicando neanche su quali aspetti i giudici di secondo grado avrebbero omesso la motivazione. Da qui, la declaratoria di genericità del motivo di ricorso. Anche in riferimento agli episodi degli attentati incendiari di cui ai capi E) ed F), nonché in relazione alla vicenda di droga di cui al capo H), la sentenza della Prima Sezione di questa Corte ha ritenuto prive di riscontro le propalazioni del collaboratore di giustizia, pervenendo ad un annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ritenendo, al contrario, del tutto persuasiva la motivazione della Corte di merito circa la condanna del ricorrente per la vicenda di usura di cui al capo Q), vicenda collocata nel contesto associativo, così come il ruolo svolto dal predetto nell'ambito della interposizione fittizia delle sale gioco di Ostia, di cui VI PA, classe 1989, era socio occulto e gestore effettivo. Tale sinteticissima ricostruzione della motivazione della sentenza oggetto di ricorso, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., appare funzionale a rilevare come il primo motivo di ricorso debba essere considerato del tutto versato in fatto ed anche generico, nella misura in cui esso si focalizza non sulla complessiva ricostruzione della vicenda processuale di VI PA, classe 1989, ma sulla critica di alcuni specifici aspetti del più generale compendio, analizzati in maniera parcellizzata ed avulsi dal contesto complessivo, senza che ciò consenta in alcun modo l'emersine di uno o più errori percettivi, causati da equivoco o svista. Nella misura in cui l'errore di fatto, in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa, abbia natura valutativa, innestandosi, cioè, su di un sostrato fattuale correttamente percepito, si è pacificamente al di fuori dell'ambito applicativo del rimedio invocato (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile P., Rv. 221280; Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Padini Catiuscia, Rv. 283667; Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819; Sez. 6, n. 28269 del 28/05/2013, P., Rv. 257031). 2. Anche il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Come visto, la sentenza impugnata ha ritenuto generica la doglianza circa la qualificazione del ruolo del ricorrente, ai sensi dell'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen.; la difesa si duole - nella presente sede processuale - per l'asserita omessa motivazione della Corte di merito circa l'individuazione di tale ruolo, avendo, quindi, invocato l'errore revocatorio della Corte di cassazione per 5 mancata considerazione, a sua volta, delle doglianze difensive prospettate alla Corte di merito. Tanto premesso, appare opportuno chiarire che risulta del tutto estraneo al perimetro del rimedio dell'errore di fatto, di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., ogni doglianza sulla omessa motivazione relativamente ad aspetti di configurabilità della fattispecie criminosa, allorquando la sentenza abbia espressamente considerato il motivo di ricorso - come verificatosi nel caso in esame - e l'errore revocatorio risulti incentrato sulla dedotta, omessa considerazione del motivo di appello circa la configurazione del ruolo ascritto al ricorrente. In tal senso vanno richiamati i principi illustrati dalle Sezioni Unite civili di questa Corte, con la pronuncia n. 31032 del 17/11/2019, Rv. 656234, che, in tema di revocazione, ha chiarito come l'errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso . oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa;
di conseguenza, è esperibile, in sede civile, la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio. Tali principi devono ritenersi applicabili anche al rimedio revocatorio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., che condivide con l'istituto di cui agli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. la connotazione di rimedio ai casi in cui la Corte di cassazione sia incorsa in un errore meramente percettivo, tale dovendosi qualificare anche l'omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso. Diversamente, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso, ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione ed interpretazione dell'oggetto di ricorso, ossia, in altri termini, un errore di diritto. Nel caso in esame, le doglianze sulla sentenza di cui è chiesta la revocazione ruotano, quanto al ruolo apicale di VI PA, classe 1989, essenzialmente intorno alla insufficienza o, finanche, all'apparenza della motivazione delle sentenze di merito, che avrebbero finito per onerare la difesa di individuare e confutare gli elementi indicativi di tale ruolo apicale;
tale vizio è stato espressamente analizzato e valutato dalla sentenza della Prima Sezione Penale della Cassazione, che ha qualificato il motivo di ricorso come generico. Seppure, quindi, potesse, in astratto ragionando, ipotizzarsi un difetto di argomentazione giustificativa da parte della sentenza impugnata, ciò, di per sé, non potrebbe certamente integrare alcun errore percettivo né alcuna omissione nella trattazione dei motivi di ricorso, posto che il giudice dell'impugnazione aveva comunque deciso sul relativo capo di domanda, ancorché con motivazione per relationem, ed essendosi, in tal senso, orientata la sentenza di legittimità, che non è, dunque, incorsa in alcun vizio di omessa pronuncia. Dall'inammissibilità del ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorrente va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili - Associazione Nazionale per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie TO CA, Regione Lazio, Libera Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie APS - liquidate, per ciascuna di esse, in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio: dalla parte civile Associazione Nazionale per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie "TO CA", che liquida in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori di legge;
dalla parte civile Regione Lazio, che liquida in complessivi euro 3.600,00 oltre oneri accessori;
dalla parte civile Libera Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie APS, che liquida in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14/06/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NN Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv.to Felicia D'Amico, difensore e procuratore speciale dell'Associazione Nazionale per la lotta, contro l'illegalità e le mafie TO CA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udite le conclusioni dell'avv.to Giulio Vasaturo, difensore e procuratore speciale di;
Libera Associazione Nomi e Numeri contro la Mafia, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 36964 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 14/06/2023 udite le conclusioni dell'avv.to LO D'Amata, difensore e procuratore speciale della Regione Lazio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udite le conclusioni dell'avv.to Massimo Mercurelli, difensore di fiducia di VI PA, che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di cassazione, Prima Sezione Penale, rigettava il ricorso di VI PA (classe 1989) avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma del 12/11/2021, in riferimento - per quanto di interesse nella presente sede processuale - alla condanna per il delitto di partecipazione, con ruolo apicale, alla compagine associativa di cui al capo A), ai sensi dell'art. 416 bis, commi 2, 4, 5, 6 cod. pen. 2. VI PA ricorre, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale avv.to Massimo Mercurelli, articolando due motivi di ricorso: 2.1 dopo aver premesso una disamina del rimedio disciplinato dall'art. 625-bis cod. proc. pen., la difesa chiarisce che intende denunciare tanto l'errore di fatto in senso stretto che quello per omissione, osservando che il rigetto della doglianza relativa alla partecipazione di VI PA è stata effettuata attraverso il mero rinvio allo scrutinio della circostanze a lui sfavorevoli in riferimento alle aggravanti di cui ai commi quarto, quinto, sesto dell'art. 416-bis cod. pen., benché, in riferimento all'aggravante dell'essere l'associazione armata, lo PA era stato citato con specifico riferimento all'episodio del 19/11/2011 ed al suo coinvolgimento nel progetto omicidiario in danno di IZ ER;
nessuna menzione di VI PA era stata effettuata in relazione alle ulteriori circostanze aggravanti, per cui il rigetto del ricorso in riferimento alla partecipazione associativa di VI PA si è fondato unicamente sui predetti episodi, rispetto ai quali sussiste l'errore di fatto. L'episodio del 19/11/2011 si riferisce al sequestro di una pistola detenuta da LO NZ, mai coinvolto nel sodalizio di cui all'art. 416-bis cod. pen., con conseguente irrilevanza dell'episodio in relazione al ruolo associativo ascritto ad VI PA. Analoghe considerazioni vengono operate in riferimento alla vicenda relativa al presunto coinvolgimento nel progetto ai danni di IZ ER, mai, a sua volta, coinvolto in vicende associative;
come emerso dalle indagini, la vicenda si era svolta su di un piano del tutto personale e, comunque, ad oggi, la partecipazione alla vicenda di VI PA non risulta ancora 2 accertata, essendo stata annullata dalla Cassazione la sentenza nella parte in cui riteneva il ricorrente coinvolto nella vicenda del duplice omicidio. In sostanza, quindi, nell'atto di appello, la difesa aveva evidenziato l'assenza di una reale motivazione della sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma nella misura in cui aveva riconosciuto ad VI PA il ruolo di organizzatore e, ciò nonostante, la relativa doglianza in Cassazione è stata valutata come generica, giungendo, addirittura ad onerare la difesa di individuare gli elementi a carico del ricorrente in funzione della loro confutazione;
2.2 si censura, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui la motivazione circa la partecipazione dello PA all'associazione ex art. 416-bis, comma 2, cod. pen., quale organizzatore, era stata del tutto omessa dalla Corte di merito, avendo la Cassazione qualificato come generico il motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di VI PA è inammissibile. 1.La Prima Sezione Penale, con la sentenza oggetto di ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., ha, metodologicamente, premesso che la vicenda processuale riguardava tre specifici versanti: l'associazione di stampo mafioso "clan PA", operante sul litorale di Ostia dal 2004 in avanti;
gli omicidi aggravati di NN GA e di NC TO, personaggi di spicco dell'organizzazione dei Baficchi, che si contrapponeva agli PA ostacolandone l'espansione, con i connessi reati in materia di armi;
gli ulteriori reati-fine dell'associazione. Dopo aver trattato le questioni processuali, la sentenza impugnata si è diffusa sui profili relativi alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed ai criteri di valutazione delle loro propalazioni, per affrontare, poi, il tema della sussistenza del clan PA, al paragrafo 5 della trattazione, in cui sono state esaminate anche le doglianze di AV PA, classe 1989 (motivi 2, 9 e 10 del ricorso, come indicato alla pag. 105 della motivazione), ripercorrendo la genesi dell'associazione alla luce delle sentenze definitive e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In particolare, in tale contesto, sono stati evidenziati specifici aspetti, quali i delitti di estorsione consumata e tentata, accertati a carico di VI PA, classe 1989, con sentenza irrevocabile e la vicenda degli attentati al chiosco "The One" di Ostia, cessati dopo l'assunzione, per la protezione della struttura, di VI PA. Quindi, è stato ricordato come, nell'ambito delle vicende inerenti gli attentati alla vita di NE e BE PA, fosse emerso, dalle intercettazioni svolte nell'ambito del procedimento "Criticai", che la famiglia PA, tra cui VI 3 PA, classe 1989, ed il cognato IZ ER, nipote di Terenzio Fasciani, aveva pianificato un'azione ritorsiva, che era stata bloccata, per cui si era proceduto nei confronti di VI PA solo per la violazione alla normativa sulle armi. Tuttavia, la programmata azione di fuoco era stata inquadrata nell'ottica del riposizionamento delle organizzazioni criminali operanti in Ostia, nel cui contesto era stata collocata anche la gambizzazione di LE ER, fratello di IZ, condotta ascritta ad un soggetto contiguo all'organizzazione avversa agli PA. Alla luce delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dei criteri ermeneutici di legittimità, la sentenza impugnata ha, in tal modo, ampiamente illustrato la qualificazione mafiosa del "clan PA", ripercorrendo nuovamente gli episodi più salienti della sua evoluzione criminosa, ivi inclusi quelli coinvolgenti VI PA, classe 1989, i cui motivi di ricorso sulla specifica tematica sono stati accuratamente analizzati e confutati. Quindi, la Prima Sezione Penale sentenza ha analizzato le doglianze inerenti la natura armata dell'associazione, tra cui, specificamente, il dodicesimo motivo di ricorso di VI PA, classe 1989. richiamando la vicenda dell'omicidio LL ed TO ed altre vicende che rendevano conclamata la disponibilità di armi da parte del consesso, tra cui anche l'episodio del 18/11/2019, in cui VI PA, LO NZ ed DE ER erano stati fermati a bordo di un'auto e rinvenuti in possesso di una Colt 45, attribuita al NZ, ed il già citato episodio emerso nell'ambito del procedimento "Criticai". Successivamente, nel trattare la circostanza aggravante del reinvestimento delle somme conseguite attraverso i delitti di matrice mafiosa, di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., la sentenza impugnata ha considerato anche il tredicesimo motivo di VI PA, classe 1989, ripercorrendo l'indirizzo ermeneutico incentrato sulla natura oggettiva della circostanze aggravante in esame, ed individuando la storica emersione dell'attività di reinvestimento dei proventi delittuosi, come giudizialmente accertata, anche attraverso attività di interposizione fittizia. A questo punto, prima di procedere all'analisi delle singole posizioni processuali, la sentenza della Sezione Prima di questa Corte ha richiamato gli approdi ermeneutici circa il concetto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso, passando, poi, ad esaminare la vicenda relativa al duplice omicidio del GA e dell'TO, di cui VI PA, classe 1989, sarebbe stato uno dei due esecutori materiali;
sul punto, la Prima Sezione ha annullato la sentenza impugnata in quanto, pur ritenendo immune da censure la valutazione di attendibilità e credibilità del collaboratore di giustizia PA OC, ha considerato come il profilo dei riscontri esterni al narrato del collaboratore non risultasse adeguatamente trattato. 4 Infine, nella ulteriore trattazione dei residui motivi di ricorso di VI PA, classe 1989, alle pag. 165 e segg., la sentenza impugnata ha ricordato come la Corte di merito non fosse incorsa in alcuna omissione circa la doglianza relativa alla partecipazione del ricorrente all'associazione sub A), il cui ruolo verticistico era stato delineato attraverso il richiamo alla motivazione del primo giudice, nonché in base alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia PA OC;
rispetto a tale quadro, le doglianze difensive non risultavano dotate di specificità critica, non indicando neanche su quali aspetti i giudici di secondo grado avrebbero omesso la motivazione. Da qui, la declaratoria di genericità del motivo di ricorso. Anche in riferimento agli episodi degli attentati incendiari di cui ai capi E) ed F), nonché in relazione alla vicenda di droga di cui al capo H), la sentenza della Prima Sezione di questa Corte ha ritenuto prive di riscontro le propalazioni del collaboratore di giustizia, pervenendo ad un annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ritenendo, al contrario, del tutto persuasiva la motivazione della Corte di merito circa la condanna del ricorrente per la vicenda di usura di cui al capo Q), vicenda collocata nel contesto associativo, così come il ruolo svolto dal predetto nell'ambito della interposizione fittizia delle sale gioco di Ostia, di cui VI PA, classe 1989, era socio occulto e gestore effettivo. Tale sinteticissima ricostruzione della motivazione della sentenza oggetto di ricorso, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., appare funzionale a rilevare come il primo motivo di ricorso debba essere considerato del tutto versato in fatto ed anche generico, nella misura in cui esso si focalizza non sulla complessiva ricostruzione della vicenda processuale di VI PA, classe 1989, ma sulla critica di alcuni specifici aspetti del più generale compendio, analizzati in maniera parcellizzata ed avulsi dal contesto complessivo, senza che ciò consenta in alcun modo l'emersine di uno o più errori percettivi, causati da equivoco o svista. Nella misura in cui l'errore di fatto, in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa, abbia natura valutativa, innestandosi, cioè, su di un sostrato fattuale correttamente percepito, si è pacificamente al di fuori dell'ambito applicativo del rimedio invocato (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile P., Rv. 221280; Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Padini Catiuscia, Rv. 283667; Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819; Sez. 6, n. 28269 del 28/05/2013, P., Rv. 257031). 2. Anche il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Come visto, la sentenza impugnata ha ritenuto generica la doglianza circa la qualificazione del ruolo del ricorrente, ai sensi dell'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen.; la difesa si duole - nella presente sede processuale - per l'asserita omessa motivazione della Corte di merito circa l'individuazione di tale ruolo, avendo, quindi, invocato l'errore revocatorio della Corte di cassazione per 5 mancata considerazione, a sua volta, delle doglianze difensive prospettate alla Corte di merito. Tanto premesso, appare opportuno chiarire che risulta del tutto estraneo al perimetro del rimedio dell'errore di fatto, di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., ogni doglianza sulla omessa motivazione relativamente ad aspetti di configurabilità della fattispecie criminosa, allorquando la sentenza abbia espressamente considerato il motivo di ricorso - come verificatosi nel caso in esame - e l'errore revocatorio risulti incentrato sulla dedotta, omessa considerazione del motivo di appello circa la configurazione del ruolo ascritto al ricorrente. In tal senso vanno richiamati i principi illustrati dalle Sezioni Unite civili di questa Corte, con la pronuncia n. 31032 del 17/11/2019, Rv. 656234, che, in tema di revocazione, ha chiarito come l'errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso . oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa;
di conseguenza, è esperibile, in sede civile, la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio. Tali principi devono ritenersi applicabili anche al rimedio revocatorio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., che condivide con l'istituto di cui agli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. la connotazione di rimedio ai casi in cui la Corte di cassazione sia incorsa in un errore meramente percettivo, tale dovendosi qualificare anche l'omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso. Diversamente, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso, ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione ed interpretazione dell'oggetto di ricorso, ossia, in altri termini, un errore di diritto. Nel caso in esame, le doglianze sulla sentenza di cui è chiesta la revocazione ruotano, quanto al ruolo apicale di VI PA, classe 1989, essenzialmente intorno alla insufficienza o, finanche, all'apparenza della motivazione delle sentenze di merito, che avrebbero finito per onerare la difesa di individuare e confutare gli elementi indicativi di tale ruolo apicale;
tale vizio è stato espressamente analizzato e valutato dalla sentenza della Prima Sezione Penale della Cassazione, che ha qualificato il motivo di ricorso come generico. Seppure, quindi, potesse, in astratto ragionando, ipotizzarsi un difetto di argomentazione giustificativa da parte della sentenza impugnata, ciò, di per sé, non potrebbe certamente integrare alcun errore percettivo né alcuna omissione nella trattazione dei motivi di ricorso, posto che il giudice dell'impugnazione aveva comunque deciso sul relativo capo di domanda, ancorché con motivazione per relationem, ed essendosi, in tal senso, orientata la sentenza di legittimità, che non è, dunque, incorsa in alcun vizio di omessa pronuncia. Dall'inammissibilità del ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorrente va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili - Associazione Nazionale per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie TO CA, Regione Lazio, Libera Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie APS - liquidate, per ciascuna di esse, in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio: dalla parte civile Associazione Nazionale per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie "TO CA", che liquida in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori di legge;
dalla parte civile Regione Lazio, che liquida in complessivi euro 3.600,00 oltre oneri accessori;
dalla parte civile Libera Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie APS, che liquida in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14/06/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente