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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/12/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3094/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Famiglia CC CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AF LL Presidente Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3094/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 31/05/1955, rappresentato e difeso dall'Avv. DOMENICO BONFANTI RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. n. 1935/2024 pubblicata il 23/10/2024 e passata in giudicato, il
Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e con ordinanza rinviava a successiva udienza per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 16/12/2025 il Giudice relatore d., non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia della resistente, sentiva la parte ricorrente, la quale confermava la propria volontà di divorziare.
pagina 1 di 2 Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, stante altresì il contegno processuale tenuto dalla parte resistente che, seppur destinataria di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi.
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo parte resistente nazionalità straniera (essendo cittadina cubana)
e avendo fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio civile in Cuba in data 27/04/2001 (iscritto Controparte_1 nei registri dello Stato civile del Comune di VAL BREMBILLA – anno 2001 , n. 5, P. 2, S. C);
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VAL BREMBILLA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) NULLA per le spese.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente relatore est.
AF LL pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Famiglia CC CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AF LL Presidente Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3094/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 31/05/1955, rappresentato e difeso dall'Avv. DOMENICO BONFANTI RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. n. 1935/2024 pubblicata il 23/10/2024 e passata in giudicato, il
Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e con ordinanza rinviava a successiva udienza per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 16/12/2025 il Giudice relatore d., non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia della resistente, sentiva la parte ricorrente, la quale confermava la propria volontà di divorziare.
pagina 1 di 2 Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, stante altresì il contegno processuale tenuto dalla parte resistente che, seppur destinataria di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi.
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo parte resistente nazionalità straniera (essendo cittadina cubana)
e avendo fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio civile in Cuba in data 27/04/2001 (iscritto Controparte_1 nei registri dello Stato civile del Comune di VAL BREMBILLA – anno 2001 , n. 5, P. 2, S. C);
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VAL BREMBILLA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) NULLA per le spese.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente relatore est.
AF LL pagina 2 di 2