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Sentenza 11 ottobre 2023
Sentenza 11 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2023, n. 41155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41155 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che chiede il rigetto del ricorso. uditi i difensori avv.ti Ignazio Dragone il quale chiede l'accoglimento del ricorso ed avv.to Pesaro il quale chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.1 II Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza in data 24 marzo 2023 respingeva l'istanza di riesame avanzata da CO GI avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale del 6 marzo 2023 che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del medesimo in quanto gravemente indiziato del delitto di concorso in estorsione aggravata. 1.2 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell'indagato, Avv.ti Pesaro e Dragone, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione alla omessa indicazione degli elementi specifici sulla base dei quali ritenere l'attualità delle esigenze cautelari al momento dell'emissione dell'ordinanza che risultava pronunciata a distanza di due anni dalla data di consumazione dei fatti;
- carenza ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta Penale Sent. Sez. 2 Num. 41155 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 28/09/2023 gravità indiziaria sotto diversi profili riguardanti: l'importo della somma richiesta a titolo estorsivo e del debito del GA;
il ruolo svolto negli incontri dal coindagato Leo, l'assenza di qualsiasi intercettazione riguardante l'incontro tra CO ed i calabresi e l'oggetto della eventuale discussione, il reale svolgimento di detto incontro del 6 ottobre mai registrato neppure dal trojan installato sull'apparecchio cellulare del coindagato RR, l'impossibilità di ricondurre l'azione aggressiva e le minacce in danno del GA anche al CO, l'assenza di qualsiasi contatto diretto di questi con GA o VI che si sarebbe assunto il debito, il ruolo di garante del credito assunto dal ricorrente, la circostanza che in occasione della successiva trasferta del febbraio 2021 il CO non aveva incontrato i calabresi, l'assenza di conversazioni intercettate tra VI e CO, l'impossibilità di attribuire all'indagato un ruolo di vertice dell'organizzazione criminale operante in Massafra in forza di un giudicato risalente a condotte di 25 anni prima;
la ritenuta sussistenza della condizione di assoggettamento mafioso;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla qualificazione dei fatti nei termini dell'art. 629 cod.pen. essendo dimostrato che si era agito esclusivamente per il recupero di un credito di C 85.000 derivante dal precedente fornitura di prodotti alimentari da parte dei calabresi in favore del GA;
- mancanza di motivazione con riguardo alla ritenuta esistenza delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il primo motivo è infondato;
ed invero secondo il prevalente orientamento di questa Corte di cassazione la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 - 02). 2.2 Fondato è invece il secondo motivo;
premesso che secondo l'orientamento delle Sezioni Unite in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01), deve ritenersi che nel caso in esame sia mancata l'esatta indicazione del materiale indiziario per affermare un concorso punibile del ricorrente nei fatti contestati. Invero, il tribunale del riesame, nella lunga motivazione ha sottolineato i plurimi elementi desunti dalle intercettazioni e dall'analisi dei sistemi GPS per ritenere che i coindagati 2 del CO, tali RR, SI e IT si fossero ripetutamente recati in territorio pugliese per ottenere la restituzione di un debito da parte di GA AS precedentemente contratto per la fornitura di prodotti alimentari. In tale contesto il tribunale sottolinea, ricollegandosi alla stessa contestazione riportata a pagg. 1-2, che i tre calabresi avrebbero incontrato il CO per ottenere da questi un'intermediazione mafiosa quale esponente di spicco della criminalità di Massafra diretta ad obbligare il GA al pagamento delle somme dovute. Tuttavia, a fronte della dimostrazione dell'incontro tra il ricorrente ed i tre calabresi, che la difesa pure contesta, la motivazione della ordinanza impugnata, la cui parte motiva decisiva è contenuta alle pagine 27-28, omette di indicare gli elementi specifici sulla base dei quali potere affermare la sussistenza di gravi indizi del concorso del ricorrente nel fatto estorsivo commesso da altri, mancando qualsiasi specificazione dettagliata idonea a fare affermare che proprio CO, dopo avere incontrato i calabresi, ebbe ad assumere una qualsiasi iniziativa di pressione nei confronti dei debitore GA, sollecitando lo stesso ad effettuare il pagamento, peraltro mai avvenuto, e sfruttando il proprio potere intimidatorio derivante dal contestato ruolo criminale. Sul punto, non può omettersi di osservare, che è la stessa contestazione a difettare di specificità posto che si limita a descrivere i contatti che i tre calabresi che agivano per la riscossione del credito (RR, SI e IT) ebbero con CO senza però nulla aggiungere circa le successive iniziative di questi tali da potere configurare un concorso punibile. Iniziative che non possono certamente desumersi dalle successive azioni anche aggressive poste in essere dai tre predetti concorrenti, ed alle quali secondo la motivazione del provvedimento impugnato, non risulta avere partecipato direttamente il ricorrente. Ne discende pertanto che l'impugnato provvedimento deve essere annullato con rinvio limitatamente alla posizione del CO dovendosi in sede di nuovo giudizio di riesame approfondire il tema della sua interlocuzione con la persona offesa diretta a sollecitare/intimidire la stessa ad effettuare il pagamento del debito con spendita della propria caratura mafiosa.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Roma, 28 settembre 2023 L CONSIGLJERE ES . IL PRESIDENTE LI OS
sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che chiede il rigetto del ricorso. uditi i difensori avv.ti Ignazio Dragone il quale chiede l'accoglimento del ricorso ed avv.to Pesaro il quale chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.1 II Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza in data 24 marzo 2023 respingeva l'istanza di riesame avanzata da CO GI avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale del 6 marzo 2023 che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del medesimo in quanto gravemente indiziato del delitto di concorso in estorsione aggravata. 1.2 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell'indagato, Avv.ti Pesaro e Dragone, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione alla omessa indicazione degli elementi specifici sulla base dei quali ritenere l'attualità delle esigenze cautelari al momento dell'emissione dell'ordinanza che risultava pronunciata a distanza di due anni dalla data di consumazione dei fatti;
- carenza ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta Penale Sent. Sez. 2 Num. 41155 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 28/09/2023 gravità indiziaria sotto diversi profili riguardanti: l'importo della somma richiesta a titolo estorsivo e del debito del GA;
il ruolo svolto negli incontri dal coindagato Leo, l'assenza di qualsiasi intercettazione riguardante l'incontro tra CO ed i calabresi e l'oggetto della eventuale discussione, il reale svolgimento di detto incontro del 6 ottobre mai registrato neppure dal trojan installato sull'apparecchio cellulare del coindagato RR, l'impossibilità di ricondurre l'azione aggressiva e le minacce in danno del GA anche al CO, l'assenza di qualsiasi contatto diretto di questi con GA o VI che si sarebbe assunto il debito, il ruolo di garante del credito assunto dal ricorrente, la circostanza che in occasione della successiva trasferta del febbraio 2021 il CO non aveva incontrato i calabresi, l'assenza di conversazioni intercettate tra VI e CO, l'impossibilità di attribuire all'indagato un ruolo di vertice dell'organizzazione criminale operante in Massafra in forza di un giudicato risalente a condotte di 25 anni prima;
la ritenuta sussistenza della condizione di assoggettamento mafioso;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla qualificazione dei fatti nei termini dell'art. 629 cod.pen. essendo dimostrato che si era agito esclusivamente per il recupero di un credito di C 85.000 derivante dal precedente fornitura di prodotti alimentari da parte dei calabresi in favore del GA;
- mancanza di motivazione con riguardo alla ritenuta esistenza delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il primo motivo è infondato;
ed invero secondo il prevalente orientamento di questa Corte di cassazione la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 - 02). 2.2 Fondato è invece il secondo motivo;
premesso che secondo l'orientamento delle Sezioni Unite in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01), deve ritenersi che nel caso in esame sia mancata l'esatta indicazione del materiale indiziario per affermare un concorso punibile del ricorrente nei fatti contestati. Invero, il tribunale del riesame, nella lunga motivazione ha sottolineato i plurimi elementi desunti dalle intercettazioni e dall'analisi dei sistemi GPS per ritenere che i coindagati 2 del CO, tali RR, SI e IT si fossero ripetutamente recati in territorio pugliese per ottenere la restituzione di un debito da parte di GA AS precedentemente contratto per la fornitura di prodotti alimentari. In tale contesto il tribunale sottolinea, ricollegandosi alla stessa contestazione riportata a pagg. 1-2, che i tre calabresi avrebbero incontrato il CO per ottenere da questi un'intermediazione mafiosa quale esponente di spicco della criminalità di Massafra diretta ad obbligare il GA al pagamento delle somme dovute. Tuttavia, a fronte della dimostrazione dell'incontro tra il ricorrente ed i tre calabresi, che la difesa pure contesta, la motivazione della ordinanza impugnata, la cui parte motiva decisiva è contenuta alle pagine 27-28, omette di indicare gli elementi specifici sulla base dei quali potere affermare la sussistenza di gravi indizi del concorso del ricorrente nel fatto estorsivo commesso da altri, mancando qualsiasi specificazione dettagliata idonea a fare affermare che proprio CO, dopo avere incontrato i calabresi, ebbe ad assumere una qualsiasi iniziativa di pressione nei confronti dei debitore GA, sollecitando lo stesso ad effettuare il pagamento, peraltro mai avvenuto, e sfruttando il proprio potere intimidatorio derivante dal contestato ruolo criminale. Sul punto, non può omettersi di osservare, che è la stessa contestazione a difettare di specificità posto che si limita a descrivere i contatti che i tre calabresi che agivano per la riscossione del credito (RR, SI e IT) ebbero con CO senza però nulla aggiungere circa le successive iniziative di questi tali da potere configurare un concorso punibile. Iniziative che non possono certamente desumersi dalle successive azioni anche aggressive poste in essere dai tre predetti concorrenti, ed alle quali secondo la motivazione del provvedimento impugnato, non risulta avere partecipato direttamente il ricorrente. Ne discende pertanto che l'impugnato provvedimento deve essere annullato con rinvio limitatamente alla posizione del CO dovendosi in sede di nuovo giudizio di riesame approfondire il tema della sua interlocuzione con la persona offesa diretta a sollecitare/intimidire la stessa ad effettuare il pagamento del debito con spendita della propria caratura mafiosa.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Roma, 28 settembre 2023 L CONSIGLJERE ES . IL PRESIDENTE LI OS