CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2023, n. 18826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18826 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI CA DR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 02/12/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Mariella De Masellis, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette la memoria e le conclusioni dell'avv. Patrizio Orlandi, difensore della parte civile- Uniflotte s.r.I.- che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui CI CA DR è stato condannato per i reati previsti: - dall'art. 340, comma, 2 cod. pen. per avere, in concorso con altri, ponendosi al centro della pubblica via con le braccia allargate nel mentre altre cinque persone travisate spingevano o rovesciavano nel centro della medesima careggiata alcuni 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 18826 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 19/01/2023 cassonetti di rifiuti, costretto il conducente dell'autobus ad arrestare la marcia interrompendo con tale condotta un pubblico servizio;
- dall'art. 424 cod. pen. per avere, in concorso con altre persone non identificate, acceso - nelle condizioni di tempo e di luogo indicate - un bengala poi gettato all'interno di uno dei cassonetti per la raccolta della carta - che era stato rovesciato - e per avere appiccato il fuoco al medesimo con il pericolo che le fiamme si estendessero agli altri cassonetti: in tal modo l'imputato avrebbe cagionato il pericolo dell'insorgere di un incendio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale con riferimento al riconoscimento dell'imputato quale autore del reato;
il tema attiene alla valutazione della deposizione del teste Di CH AN, autista del pullman, che avrebbe riconosciuto il ricorrente attraverso l'esame di un album contenente quattro fotogrammi - raffiguranti l'imputato - estratti da un video della polizia giudiziaria mai acquisito dal Pubblico Ministero. Sulla questione sarebbe stata eccepita l'inutilizzabilità "dei fotogrammi" nonché la nocività e la suggestività delle domande formulate al teste sugli stessi;
si assume che sarebbe stato precluso alla difesa di visionare il video nella sua integralità, non essendo neppure certo né che il video fosse stato girato proprio il giorno in cui i fatti per cui si procede si verificarono e neppure il suo autore. Sul punto, a differenza di quanto affermato dalla Corte, i testimoni si sarebbero espressi in termini di mera possibilità anche sulla identificazione dell'imputato. Si aggiunge che l'estrapolazione dei fotogrammi avrebbe dovuto essere compiuta attraverso un accertamento tecnico con conseguente verbalizzazione;
le modalità con cui si è proceduto, e dunque l'assenza di un video, avrebbero impedito alla difesa di procedere ad una propria consulenza. Sotto altro profilo, si deduce che il riconoscimento compiuto dal teste sarebbe inattendibile in ragione della composizione dell'album; sarebbe stato raffigurato in tutte le foto l'imputato e in uno dei fotogrammi questi da solo: dunque, si evidenzia, un riconoscimento viziato da una "palese suggestione" . Sulle questioni indicate, la risposta fornita dalla Corte sarebbe viziata;
nè tali questioni sarebbero colmate con l'assunto della Corte secondo cui il teste aveva descritto caratteristiche fisiche e abbigliamento del soggetto tali da essere compatibili con le immagini dell'imputato nei quattro fotogrammi. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 424 cod. pen. Non sarebbe stato accertato il danneggiamento del cassonetto, né che questo fosse pieno di carta e neppure il deterioramento delle parti in plastica. 2 Né, ancora, sarebbe stata verificata la situazione concreta di pericolo di incendio;
un accertamento da compiersi con giudizio ex ante, a base parziale, con riguardo alla probabilità che "il fuoco" evolvesse in incendio. La stessa Corte di appello avrebbe peraltro riconosciuto che nel cassonetto fosse stato introdotto un artificio pirotecnico che avrebbe provocato la combustione del materiale contenuto: dunque, una combustione contenuta e limitata del cassonetto con conseguente inesistenza del pericolo di propagazione. 2.3. Con il terso motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 340 cod. pen. del quale mancherebbe la prova degli elementi costitutivi La condotta dell'imputato, che avrebbe interessato solo un autobus, avrebbe comportato, secondo la Corte di appello, un ritardo di circa trenta minuti con conseguente blocco del traffico in una zona nevralgica di Bologna. Sostiene invece l'imputato che non vi sarebbe la prova del turbamento del servizio pubblico, né che l'interruzione del servizio fu significativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. E' inammissibile per genericità il primo motivo. A differenza degli assunti difensivi, l'identificazione dell'imputato, come autore dei fatti per cui si procede, è stato compiuto non solo sulla base delle dichiarazioni del teste Di CH a cui erano stati mostrati i fotogrammi estrapolati dal video indicato, ma anche sulla base delle dichiarazioni dei teste di polizia TI, SS e EL NO che t conoscevano personalmente CI e che lo videro sia al momento dello sgombero del palazzo abusivamente occupato, sia quando l'imputato capeggiava le persone che parteciparono ad un corteo che percorse le vie del quartiere fino alla Questura, e dunque in un frangente di tempo immediatamente precedente e successivo al compimento dei fatti per cui si procede. Sotto altro profilo, quanto alle dichiarazioni di Di CH, l'assunto difensivo è generico. La prova è stata formata non utilizzando il video filmato dalla polizia giudiziaria ma attraverso le dichiarazioni di un teste a cui sono stati mostrati dei fotogrammi. Il tema non attiene dunque alla utilizzabilità del video, atteso che, come detto, nessun video è stato utilizzato per far discendere la prova della responsabilità dell'imputato, quanto, piuttosto, alla possibilità per la difesa di esercitare le proprie prerogative su quel video al fine di verificare l'attendibilità e genuinità di quei fotogrammi e, dunque, la capacità dimostrativa delle dichiarazioni del teste. 3 Dunque, non una questione di inutilizzabilità ma di nullità. Sulla base di tale quadro di riferimento, il motivo rivela la sua genericità non essendo stato dedotto ed allegato alcunchè, neppure se e in che termini la nullità in questione sia stata eccepita. 3. È inammissibile il secondo motivo di ricorso perché proposto per motivi non consentiti La Corte di cassazione ha già spiegato come l'elemento oggettivo che distingue i reati di danneggiamento e di danneggiamento seguito da incendio consiste nel pericolo di incendio che caratterizza il secondo e che non è ravvisabile nei casi in cui l'autore, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunga detto intento senza cagionare ne' un incendio ne' il pericolo di esso, essendo in tal caso configurabile il reato di danneggiamento;
nel caso in cui detto pericolo sorga ovvero se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, e trovano applicazione, rispettivamente, gli artt. 423 e 424 cod. pen. Quanto alla definizione di incendio, si è fatto notare, essa coincide con un fuoco che divampa irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone;
pericolo di incendio è invece la probabilità che esso evolva dal fuoco appiccato dall'autore del danneggiamento, desunta dalla situazione di fatto con riferimento alle dimensioni del fuoco in relazione all'oggetto del danneggiamento (cfr., Sez. 6, n. 35769 del 22/04/2009, dep. 2010, Musco, Rv. 248585). Il giudizio sulla ricorrenza del pericolo di incendio va formulato sulla base di una prognosi postuma, "ex ante" e a base parziale, avuto riguardo alle circostanze esistenti al momento della condotta, senza alcuna rilevanza dei fattori eccezionali e sopravvenuti, quale, ad esempio, l'intervento tempestivo della persona offesa nello spegnimento delle fiamme (Sez. 5, n. 37196 del 28/03/2017, Costabile, Rv. 270914). Nella specie, i Giudici del merito, con una motivazione priva di illogicità evidenti, hanno fatto discendere il pericolo di incendio dall'avere l'imputato dato fuoco ad un cassonetto pieno di carta attraverso il lancio di un bengala che determinò l'incendio di tutto il materiale contenuto all'interno del cassetto in questione;
un fuoco di dimensioni tali da rendere necessario - in un luogo posto nel pieno centro cittadino - l'intervento dei Vigili del Fuoco;
un fuoco che perdurò per circa trenta minuti, all'esito del quale fu constatato il danneggiamento irreversibile del contenitore con conseguente sostituzione. Dunque un fuoco di rilevanti dimensioni con una propria forza propagatrice. d Umnotivazione adeguata e logicamente coerente, tale da escludere la sussistenza dei vizi dedotti dal ricorrente volti sostanzialmente a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti. 4 4. È inammissibile anche il terzo motivo di ricorso. La Corte ha spiegato come, per effetto della condotta dell'imputato fu cagionato un ritardo di trenta minuti al corso del traffico cittadino in una zona nevralgica della città. La Corte ha fatto dunque una corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di interruzione di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato e causato un'apprezzabile alterazione del funzionamento dell'ufficio o del servizio, ancorché temporanea (Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, Andriulo, Rv. 272321 in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato nel turbamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, non eseguito secondo le modalità ordinariamente previste, benchè in parte effettuato, ma con altri veicoli e in sensibile ritardo). Sul punto nulla di specifico è stato dedotto. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Uniflotte s.r.l. che si liquidano in complessivi 1380,00 euro, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Uniflotte s.r.1., che liquida in complessivi 1380,00 euro, oltre accessori di legge Così deciso in Roma, 1'19 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Mariella De Masellis, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette la memoria e le conclusioni dell'avv. Patrizio Orlandi, difensore della parte civile- Uniflotte s.r.I.- che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui CI CA DR è stato condannato per i reati previsti: - dall'art. 340, comma, 2 cod. pen. per avere, in concorso con altri, ponendosi al centro della pubblica via con le braccia allargate nel mentre altre cinque persone travisate spingevano o rovesciavano nel centro della medesima careggiata alcuni 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 18826 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 19/01/2023 cassonetti di rifiuti, costretto il conducente dell'autobus ad arrestare la marcia interrompendo con tale condotta un pubblico servizio;
- dall'art. 424 cod. pen. per avere, in concorso con altre persone non identificate, acceso - nelle condizioni di tempo e di luogo indicate - un bengala poi gettato all'interno di uno dei cassonetti per la raccolta della carta - che era stato rovesciato - e per avere appiccato il fuoco al medesimo con il pericolo che le fiamme si estendessero agli altri cassonetti: in tal modo l'imputato avrebbe cagionato il pericolo dell'insorgere di un incendio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale con riferimento al riconoscimento dell'imputato quale autore del reato;
il tema attiene alla valutazione della deposizione del teste Di CH AN, autista del pullman, che avrebbe riconosciuto il ricorrente attraverso l'esame di un album contenente quattro fotogrammi - raffiguranti l'imputato - estratti da un video della polizia giudiziaria mai acquisito dal Pubblico Ministero. Sulla questione sarebbe stata eccepita l'inutilizzabilità "dei fotogrammi" nonché la nocività e la suggestività delle domande formulate al teste sugli stessi;
si assume che sarebbe stato precluso alla difesa di visionare il video nella sua integralità, non essendo neppure certo né che il video fosse stato girato proprio il giorno in cui i fatti per cui si procede si verificarono e neppure il suo autore. Sul punto, a differenza di quanto affermato dalla Corte, i testimoni si sarebbero espressi in termini di mera possibilità anche sulla identificazione dell'imputato. Si aggiunge che l'estrapolazione dei fotogrammi avrebbe dovuto essere compiuta attraverso un accertamento tecnico con conseguente verbalizzazione;
le modalità con cui si è proceduto, e dunque l'assenza di un video, avrebbero impedito alla difesa di procedere ad una propria consulenza. Sotto altro profilo, si deduce che il riconoscimento compiuto dal teste sarebbe inattendibile in ragione della composizione dell'album; sarebbe stato raffigurato in tutte le foto l'imputato e in uno dei fotogrammi questi da solo: dunque, si evidenzia, un riconoscimento viziato da una "palese suggestione" . Sulle questioni indicate, la risposta fornita dalla Corte sarebbe viziata;
nè tali questioni sarebbero colmate con l'assunto della Corte secondo cui il teste aveva descritto caratteristiche fisiche e abbigliamento del soggetto tali da essere compatibili con le immagini dell'imputato nei quattro fotogrammi. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 424 cod. pen. Non sarebbe stato accertato il danneggiamento del cassonetto, né che questo fosse pieno di carta e neppure il deterioramento delle parti in plastica. 2 Né, ancora, sarebbe stata verificata la situazione concreta di pericolo di incendio;
un accertamento da compiersi con giudizio ex ante, a base parziale, con riguardo alla probabilità che "il fuoco" evolvesse in incendio. La stessa Corte di appello avrebbe peraltro riconosciuto che nel cassonetto fosse stato introdotto un artificio pirotecnico che avrebbe provocato la combustione del materiale contenuto: dunque, una combustione contenuta e limitata del cassonetto con conseguente inesistenza del pericolo di propagazione. 2.3. Con il terso motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 340 cod. pen. del quale mancherebbe la prova degli elementi costitutivi La condotta dell'imputato, che avrebbe interessato solo un autobus, avrebbe comportato, secondo la Corte di appello, un ritardo di circa trenta minuti con conseguente blocco del traffico in una zona nevralgica di Bologna. Sostiene invece l'imputato che non vi sarebbe la prova del turbamento del servizio pubblico, né che l'interruzione del servizio fu significativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. E' inammissibile per genericità il primo motivo. A differenza degli assunti difensivi, l'identificazione dell'imputato, come autore dei fatti per cui si procede, è stato compiuto non solo sulla base delle dichiarazioni del teste Di CH a cui erano stati mostrati i fotogrammi estrapolati dal video indicato, ma anche sulla base delle dichiarazioni dei teste di polizia TI, SS e EL NO che t conoscevano personalmente CI e che lo videro sia al momento dello sgombero del palazzo abusivamente occupato, sia quando l'imputato capeggiava le persone che parteciparono ad un corteo che percorse le vie del quartiere fino alla Questura, e dunque in un frangente di tempo immediatamente precedente e successivo al compimento dei fatti per cui si procede. Sotto altro profilo, quanto alle dichiarazioni di Di CH, l'assunto difensivo è generico. La prova è stata formata non utilizzando il video filmato dalla polizia giudiziaria ma attraverso le dichiarazioni di un teste a cui sono stati mostrati dei fotogrammi. Il tema non attiene dunque alla utilizzabilità del video, atteso che, come detto, nessun video è stato utilizzato per far discendere la prova della responsabilità dell'imputato, quanto, piuttosto, alla possibilità per la difesa di esercitare le proprie prerogative su quel video al fine di verificare l'attendibilità e genuinità di quei fotogrammi e, dunque, la capacità dimostrativa delle dichiarazioni del teste. 3 Dunque, non una questione di inutilizzabilità ma di nullità. Sulla base di tale quadro di riferimento, il motivo rivela la sua genericità non essendo stato dedotto ed allegato alcunchè, neppure se e in che termini la nullità in questione sia stata eccepita. 3. È inammissibile il secondo motivo di ricorso perché proposto per motivi non consentiti La Corte di cassazione ha già spiegato come l'elemento oggettivo che distingue i reati di danneggiamento e di danneggiamento seguito da incendio consiste nel pericolo di incendio che caratterizza il secondo e che non è ravvisabile nei casi in cui l'autore, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunga detto intento senza cagionare ne' un incendio ne' il pericolo di esso, essendo in tal caso configurabile il reato di danneggiamento;
nel caso in cui detto pericolo sorga ovvero se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, e trovano applicazione, rispettivamente, gli artt. 423 e 424 cod. pen. Quanto alla definizione di incendio, si è fatto notare, essa coincide con un fuoco che divampa irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone;
pericolo di incendio è invece la probabilità che esso evolva dal fuoco appiccato dall'autore del danneggiamento, desunta dalla situazione di fatto con riferimento alle dimensioni del fuoco in relazione all'oggetto del danneggiamento (cfr., Sez. 6, n. 35769 del 22/04/2009, dep. 2010, Musco, Rv. 248585). Il giudizio sulla ricorrenza del pericolo di incendio va formulato sulla base di una prognosi postuma, "ex ante" e a base parziale, avuto riguardo alle circostanze esistenti al momento della condotta, senza alcuna rilevanza dei fattori eccezionali e sopravvenuti, quale, ad esempio, l'intervento tempestivo della persona offesa nello spegnimento delle fiamme (Sez. 5, n. 37196 del 28/03/2017, Costabile, Rv. 270914). Nella specie, i Giudici del merito, con una motivazione priva di illogicità evidenti, hanno fatto discendere il pericolo di incendio dall'avere l'imputato dato fuoco ad un cassonetto pieno di carta attraverso il lancio di un bengala che determinò l'incendio di tutto il materiale contenuto all'interno del cassetto in questione;
un fuoco di dimensioni tali da rendere necessario - in un luogo posto nel pieno centro cittadino - l'intervento dei Vigili del Fuoco;
un fuoco che perdurò per circa trenta minuti, all'esito del quale fu constatato il danneggiamento irreversibile del contenitore con conseguente sostituzione. Dunque un fuoco di rilevanti dimensioni con una propria forza propagatrice. d Umnotivazione adeguata e logicamente coerente, tale da escludere la sussistenza dei vizi dedotti dal ricorrente volti sostanzialmente a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti. 4 4. È inammissibile anche il terzo motivo di ricorso. La Corte ha spiegato come, per effetto della condotta dell'imputato fu cagionato un ritardo di trenta minuti al corso del traffico cittadino in una zona nevralgica della città. La Corte ha fatto dunque una corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di interruzione di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato e causato un'apprezzabile alterazione del funzionamento dell'ufficio o del servizio, ancorché temporanea (Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, Andriulo, Rv. 272321 in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato nel turbamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, non eseguito secondo le modalità ordinariamente previste, benchè in parte effettuato, ma con altri veicoli e in sensibile ritardo). Sul punto nulla di specifico è stato dedotto. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Uniflotte s.r.l. che si liquidano in complessivi 1380,00 euro, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Uniflotte s.r.1., che liquida in complessivi 1380,00 euro, oltre accessori di legge Così deciso in Roma, 1'19 gennaio 2023.