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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 18/11/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N.________ SENT.
N. 1042/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, codice fiscale , nato il [...], a [...] Parte_1 C.F._1
(AUSTRALIA), assistito e difeso dall'Avv. COSTANTINO CARUGNO, codice fiscale
C.F._2
e
, codice fiscale nata il [...], a [...], Parte_2 C.F._3 assistita e difesa dall'Avv. COSTANTINO CARUGNO, codice fiscale C.F._2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di divorzio congiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.05.2025, premessa l'avvenuta separazione coniugale di cui al provvedimento del 29.02.2016 e l'impossibilità di ricostruire la convivenza coniugale, veniva richiesta la presente pronuncia di divorzio.
Nel predetto ricorso i coniugi e la difesa, ai sensi degli artt. 473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data 26.06.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
Dai documenti prodotti si rileva, infatti, che i suddetti, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale ai fini della separazione, non hanno più ripreso coniugale convivenza, come da dichiarazioni concordemente rese dagli interessati anche nel presente procedimento. Devono pertanto ritenersi sussistenti tutte le condizioni di legge (art. 3 della L. 898/1970 e succ. mod.), attesa anche la circostanza che il ricorso introduttivo della presente domanda è stato proposto quando era trascorso il termine prescritto dalla legge di ininterrotta separazione, a far tempo dalla data innanzi indicata;
e tale circostanza rende evidente che tra gli interessati è ormai venuto a cessare qualsiasi elemento, anche affettivo, che possa ragionevolmente far ritenere la ripresa della futura convivenza.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
02.09.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Isernia il 01.09.1996, tra il Sig. Pt_1
e la Sig.ra ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isernia, a
[...] Parte_2 mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2. confermare le condizioni di cui al verbale di separazione del 26.01.2016; 3. dare atto che i coniugi hanno, comunque, definito prima d'ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi.
4. dichiarare compensate tra le parti le spese del presente procedimento.”
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara, ai su esposti patti e condizioni, la cessazione degli effetti civili, del matrimonio celebrato il 01.09.1996 tra i coniugi suddetti, trascritto nel registro dei matrimoni del Comune di
Isernia, anno 1996, al n. 53, Parte II, Serie A, ed ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto
Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza ai sensi di legge. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.11.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Michele Caroppoli
N. 1042/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, codice fiscale , nato il [...], a [...] Parte_1 C.F._1
(AUSTRALIA), assistito e difeso dall'Avv. COSTANTINO CARUGNO, codice fiscale
C.F._2
e
, codice fiscale nata il [...], a [...], Parte_2 C.F._3 assistita e difesa dall'Avv. COSTANTINO CARUGNO, codice fiscale C.F._2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di divorzio congiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.05.2025, premessa l'avvenuta separazione coniugale di cui al provvedimento del 29.02.2016 e l'impossibilità di ricostruire la convivenza coniugale, veniva richiesta la presente pronuncia di divorzio.
Nel predetto ricorso i coniugi e la difesa, ai sensi degli artt. 473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data 26.06.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
Dai documenti prodotti si rileva, infatti, che i suddetti, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale ai fini della separazione, non hanno più ripreso coniugale convivenza, come da dichiarazioni concordemente rese dagli interessati anche nel presente procedimento. Devono pertanto ritenersi sussistenti tutte le condizioni di legge (art. 3 della L. 898/1970 e succ. mod.), attesa anche la circostanza che il ricorso introduttivo della presente domanda è stato proposto quando era trascorso il termine prescritto dalla legge di ininterrotta separazione, a far tempo dalla data innanzi indicata;
e tale circostanza rende evidente che tra gli interessati è ormai venuto a cessare qualsiasi elemento, anche affettivo, che possa ragionevolmente far ritenere la ripresa della futura convivenza.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
02.09.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Isernia il 01.09.1996, tra il Sig. Pt_1
e la Sig.ra ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isernia, a
[...] Parte_2 mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2. confermare le condizioni di cui al verbale di separazione del 26.01.2016; 3. dare atto che i coniugi hanno, comunque, definito prima d'ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi.
4. dichiarare compensate tra le parti le spese del presente procedimento.”
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara, ai su esposti patti e condizioni, la cessazione degli effetti civili, del matrimonio celebrato il 01.09.1996 tra i coniugi suddetti, trascritto nel registro dei matrimoni del Comune di
Isernia, anno 1996, al n. 53, Parte II, Serie A, ed ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto
Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza ai sensi di legge. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.11.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Michele Caroppoli