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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 606/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
PILIEGO AL, LA
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1322/2022 depositato il 31/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1744/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 10/11/2021
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190029175665000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190029175665000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1744/2021 depositata in data 10/11/2021 con cui la CTP di Bari, sezione 8, rigettava il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 014 2019
00291756 65 000 notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2013 e 2014 per complessivi euro 771,84.
Eccepiva, in primo grado, l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando la fondatezza del ricorso ed instando per il rigetto e chiedeva, altresì, la chiamata in causa dell'ente impositore.
La CGT di Bari, con sentenza oggetto di appello, respingeva il ricorso e condannava il contribuente al pagamento delle spese di lite.
Argomentava che il contribuente erroneamente non aveva provveduto a chiamare in giudizio l'ente impositore e pertanto era decaduto dalla facoltà di contestare quanto indicato nella cartella impugnata con riferimento all'avvenuta notifica dei presupposti avvisi di accertamento, che facevano fede fino a querela di falso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Ed infatti, a norma dell'art. 39 D. lgs. n. 112/1999 il concessionario, nelle liti che non riguardano esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti esecutivi, "deve" chiamare in causa l'ente creditore interessato.
Nel caso di specie, l'agente della riscossione ha documentato di avere denunciato la lite all'ente impositore ed ha chiesto alla CTP di Bari che, ove la Regione Puglia non si fosse costituita in giudizio, provvedesse ad autorizzare la chiamata in causa della medesima.
A tale riguardo, il Concessionario pone all'attenzione del Giudice di appello di avere provveduto nuovamente, con l'allegata comunicazione pec del 2/1/2026, a denunciare all'ente impositore la pendenza del presente giudizio di appello
E' evidente che l'Agenzia delle Riscossione non ha chiamato in causa la Regione con la conseguenza che la causa va decisa allo stato degli atti.
A tale riguardo non si può fare a meno di rilevare che, non essendo stata fornita la prova della notifica degli atti prodromici, la predetta cartella impugnata risulta notificata nel 2020 ben dopo il decorso del termine di prescrizione (triennale) previsto per detto tributo locale, non essendo stati prodotti atti interruttivi intermedi.
Le suesposte considerazioni sono assorbenti e rendono ultroneo l'esame delle altre questioni sollevate dal ricorrente. Le spese vengono compensate, in ragione della natura della causa.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 01420190029175665000; compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bari, 28.01.2026
Il Presidentedr. Giulio Maisano
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
PILIEGO AL, LA
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1322/2022 depositato il 31/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1744/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 10/11/2021
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190029175665000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190029175665000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1744/2021 depositata in data 10/11/2021 con cui la CTP di Bari, sezione 8, rigettava il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 014 2019
00291756 65 000 notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2013 e 2014 per complessivi euro 771,84.
Eccepiva, in primo grado, l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando la fondatezza del ricorso ed instando per il rigetto e chiedeva, altresì, la chiamata in causa dell'ente impositore.
La CGT di Bari, con sentenza oggetto di appello, respingeva il ricorso e condannava il contribuente al pagamento delle spese di lite.
Argomentava che il contribuente erroneamente non aveva provveduto a chiamare in giudizio l'ente impositore e pertanto era decaduto dalla facoltà di contestare quanto indicato nella cartella impugnata con riferimento all'avvenuta notifica dei presupposti avvisi di accertamento, che facevano fede fino a querela di falso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Ed infatti, a norma dell'art. 39 D. lgs. n. 112/1999 il concessionario, nelle liti che non riguardano esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti esecutivi, "deve" chiamare in causa l'ente creditore interessato.
Nel caso di specie, l'agente della riscossione ha documentato di avere denunciato la lite all'ente impositore ed ha chiesto alla CTP di Bari che, ove la Regione Puglia non si fosse costituita in giudizio, provvedesse ad autorizzare la chiamata in causa della medesima.
A tale riguardo, il Concessionario pone all'attenzione del Giudice di appello di avere provveduto nuovamente, con l'allegata comunicazione pec del 2/1/2026, a denunciare all'ente impositore la pendenza del presente giudizio di appello
E' evidente che l'Agenzia delle Riscossione non ha chiamato in causa la Regione con la conseguenza che la causa va decisa allo stato degli atti.
A tale riguardo non si può fare a meno di rilevare che, non essendo stata fornita la prova della notifica degli atti prodromici, la predetta cartella impugnata risulta notificata nel 2020 ben dopo il decorso del termine di prescrizione (triennale) previsto per detto tributo locale, non essendo stati prodotti atti interruttivi intermedi.
Le suesposte considerazioni sono assorbenti e rendono ultroneo l'esame delle altre questioni sollevate dal ricorrente. Le spese vengono compensate, in ragione della natura della causa.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 01420190029175665000; compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bari, 28.01.2026
Il Presidentedr. Giulio Maisano
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego