Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 13/04/2023, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
Sentenza n. 1083/2023
Depositato il 13/04/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 21/03/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI GIROLAMO PIETRO, Presidente
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Relatore
RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice
in data 21/03/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 544/2021 depositato il 15/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pachino - Via Xxv Luglio 96018 Pachino SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200003260 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200003260 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200003260 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200003260 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 , ha proposto ricorso avverso l'Avviso di Accertamento Esecutivo Tari Pi. 1089014200003260 del 149.10.2020 notificato il 12.2.2021, con il quale si chiede la somma di €.
2.193,00 per mancato versamento TARI anno d'imposta 2015.
Impugnata l'avviso di accertamento legge 241/1990 per i seguenti motivi:
1) Nullità/inesistenza della notifica
2) Violazione legge 241/1990 e art. 2 legge n. 212/2000
3) Violazione art. 12 comma 4 DPR n. 602/73 e legge 241/1990
4) Violazione art. 3 legge 241/1990 e art.7 legge 212/2000
5) Diritto di difesa – illegittimità dell'emissione
6) Violazione art. 7 legge 212/2000, art.3 legge 241/1990 e art.1 comma 162 legge 296/2007
7) Prescrizione del credito
Il Comune di Pachino non risulta costituito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile
La Corte osserva che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto. In caso di rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, può essere proposto dopo novanta giorni dalla domanda di restituzione (art. 21, D. Lgs. n° 546/92).
La notifica del ricorso all'ente impositore da parte del ricorrente deve avvenire a mezzo pec ) secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico (PTT) dettate dal D. M. 23/12/2013 n° 163, e dai successivi decreti attuativi.
Nel caso di specie non vi è la prova che il ricorso sia stato portato a conoscenza dellì'Ente Impositore nei modi sopra indicate, presupponendo che sia stato trasmesso solo a questa CGT, venendo meno a quanto disposto dall'art. 21 Dlgs n. 546/1992
Per le ragioni esposte, il ricorso è dichiarato inammissibile, l'atto di accertamento impugnato va confermato e non essendoci comparizione della parte convenuta dichiara nulla per le spese.
P.Q.M.
La Commissione dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Cosi deciso in Siracusa lì, 21 Marzo 2023
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Salvatore Crispino Sanfilippo Pietro Di Girolamo
Firmato digitalmente Firmato digitalmente