Sentenza 12 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 12/12/2024, n. 5411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 5411 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 5411/2024
Depositato il 12/12/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 06/11/2024 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PROVITERA GI, Giudice monocratico in data 06/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2959/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
RR - CF_RR
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1391 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1720/2024 depositato il
13/11/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe RR , qualificatasi erede di MI , ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 1391 del 18/03/2024, emesso dal comune di San Nicola la
Strada e notificato il 23/03/2024 per la TARI dell'anno 2018. La ricorrente ha chiesto, con vittoria di spese,
l'annullamento del prefato atto, rilevandone l'inesistenza della notifica;
nel merito, deduceva la violazione dell'art.21-septies legge 241/1990 e dell'art. 23 e 40 D.lgs. 82/2005, il difetto di sottoscrizione e di motivazione dell'atto impugnato, con carenza di legittimazione passiva, la decadenza dal diritto di riscossione, l'errata applicazione del regime sanzionatorio e la violazione delle norme sui debiti ereditari.
Si è costituito il Comune di S. Nicola L.S., contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
La controversia è stata trattata e decisa in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare ammissibile per carenza della legittimazione attiva del ricorrente.
Invero, come dedotto dalla stessa ricorrente, dagli atti si evince che intestatario dell'accertamento impugnato è MI - defunto in data 5.12.2021 - al quale peraltro l'atto risulta notificato in data 23.3.2024 (v. tracciamento della posta privata “Società_1 s.r.l.”, dal quale risulta consegnata al destinatario).
Ciò posto, va rilevato però che il ricorso è stato avanzato da RR quale erede di MI, qualità quest'ultima che non si ricava dagli atti ed in ordine alla quale non è dato conoscere se per testamento o per successione legittima;
invero, sono stati documentati solo l'avvenuto decesso di MI e lo stato di famiglia - dal quale tuttavia non emerge il rapporto tra la ricorrente ed il de cuius - ma non la presentazione della denuncia di successione ed il titolo da cui deriverebbe la qualifica di erede.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed esime dall'esaminare le questioni sollevate.
La particolarità della questione e motivi di equità consentono di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.