Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 78
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per violazione obbligo di motivazione chiara ed intelligibile

    La motivazione dell'atto impugnato è ritenuta sufficiente in quanto indica chiaramente gli importi versati spontaneamente e il prospetto con gli interessi di mora.

  • Rigettato
    Illegittimità per difetto del presupposto della edificabilità dei terreni

    Il giudice rileva che non vi è alcuna richiesta di IMU per i terreni, come dimostrato dal prospetto allegato all'avviso che indica 'somma zero' per tali beni.

  • Rigettato
    Illegittimità per erronea determinazione del valore venale dei terreni

    La ricorrente non fornisce un valore alternativo e si limita a una generica contestazione. Inoltre, la consulenza tecnica di parte è stata depositata tardivamente e non può essere considerata. Gli atti che determinano i valori venali non sono stati impugnati tempestivamente davanti al giudice amministrativo e sono quindi vincolanti.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per definitività dei presupposti atti di accertamento

    La questione di inammissibilità sollevata dalla Soget S.p.a. non è fondata poiché l'atto impugnato è il primo atto impositivo e l'invito al contraddittorio non è un atto impositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 78
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 78
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo