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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente e Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
PETROLO PAOLO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1146/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pizzo - Via Marcello Salomone 89812 Pizzo VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447113240100014246 IMU 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. impugnava in data 23.07.2025 l'avviso di accertamento n° 447113240100014246 per IMU anno 2019 a lei notificato in data 29.05.2025 nei confronti del Comune di Pizzo e della Soget s.p.a., sulla base dei seguenti motivi:
I. Illegittimità per violazione di legge – Violazione e/o falsa applicazione dell'obbligo della motivazione chiara ed intelligibile.
II. Illegittimità per difetto del presupposto della edificabilità dei terreni – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 36 D. Lgs. n. 504/1992.
III. Illegittimità per manifesta erroneità e sproporzione dei criteri utilizzati per determinare il valore venale dei terreni oggetto di imposizione – Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Si costituiva in giudizio la Soget s.p.a., che deduceva l'inammissibilità del ricorso per definitività dei presupposti atti di accertamento, prodromici all'avviso di accertamento impugnato, regolarmente notificati e per carenza del presupposto di decadenza dal diritto alla riscossione. In particolare, avrebbe notificato in data 19.12.2024 l'invito al contraddittorio informato ex art. 6 bis, legge n. 212/2000. Rispetto alla fase antecedente alla formazione del ruolo, poi, si riteneva carente di legittimazione passiva.
Nessuno si costituiva in giudizio per il Comune di Pizzo (ma non vi è prova dell'avvenuta notificazione).
La difesa della ricorrente depositava in data 2.01.2026 una memoria illustrativa, con allegata una consulenza tecnica di parte del 10.06.2022 e ribadiva i propri motivi, così sintetizzati:
1. In via preliminare: sul riparto dell'onere probatorio e la sua totale inosservanza da parte dell'Ente impositore;
2. Sulla manifesta illegittimità dell'avviso per difetto assoluto di motivazione: un vizio già sanzionato da codesta Corte;
3. Nel merito: l'illegittimità della pretesa per erronea determinazione del valore venale, alla luce dei dirimenti precedenti di codesta Corte.
All'udienza del 22 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia che l'atto impugnato è un avviso di accertamento;
quindi, non è fondata la questione avanzata dalla Soget s.p.a. relativa all'inammissibilità del ricorso per definitività dei presupposti atti di accertamento, essendo il presente il primo atto impositivo, non potendosi qualificare tale l'invito al contraddittorio, che è mero atto interlocutorio, di cui peraltro la Soget s.p.a. non forniva prova della notificazione.
Ancora, il contraddittorio deve ritenersi correttamente instaurato, pur a fronte dell'omessa produzione in giudizio da parte della ricorrente della prova della notificazione del ricorso ad entrambe le convenute. Infatti, sul portale vi è soltanto la pec, senza però alcuna ricevuta di accettazione e soprattutto di consegna.
Cionondimeno, la Soget s.p.a. si è regolarmente costituita in giudizio ed ha controdedotto. Non lo stesso si può dire, invece, per il Comune di Pizzo, che è rimasto contumace. La Soget s.p.a., però, è concessionaria non solo per la riscossione, ma anche per l'accertamento; pertanto, la sua costituzione in giudizio sana il difetto in ordine alla prova della notificazione anche nei confronti dell'Ente impositore, essendo il diritto di difesa pienamente garantito anche quale organo accertatore.
Venendo al merito, non convince la tesi della ricorrente secondo cui la motivazione sarebbe carente indicando l'atto un'alternativa tra l'omesso ed il tardivo pagamento: infatti, sono indicati chiaramente gli importi versati spontaneamente, ossia euro 6.214,00 €, quale parte dell'acconto relativo al dovuto per le aree fabbricabili
(si veda pagina 7 dell'atto impugnato). Vi è poi il prospetto con indicati singolarmente i giorni di ritardo, il tasso di interesse e la somma conseguentemente dovuta.
Anche il secondo motivo non ha pregio: non vi è alcuna richiesta di IMU per i terreni, come si evince chiaramente dal prospetto che, pur elencandoli, a fianco reca la somma zero quale importo dovuto.
Da ultimo, i criteri di stima del valore venale attribuito all'immobile venivano riportati nell'atto impugnato, come segue:
· VISTA la delibera C.C. n. 13 del 30/03/2019 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) – DETERMINAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2019 con la quale si prendeva atto delle aliquote per l'anno 2018, nello specifico per IMU: Aliquote: Ordinaria 10,60x mille;
Abitazioni principali (per cat. A01,A08,A09) 4,00x mille;
Terreni
Agricoli esenti;
Detrazioni: Ordinaria 200,00€;
· VISTO il regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n. 16 del 08/09/2014;
· VISTA la delibera di G.C. n. 122 del 20/11/2012 rettificata con delibera di G.C. n. 148 del 28/12/2012 per la determinazione dei valori delle aree edificabili;
· VISTO il Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera della Commissione Straordinaria n.
22 del 17/09/2020.
Tali atti non sono stati tempestivamente impugnati davanti al Giudice amministrativo e pertanto allo stato sono pienamente vincolanti ed in vigore.
La ricorrente non fornisce, peraltro, un valore alternativo da attribuire al bene, limitandosi ad una generica contestazione in ordine alla sproporzionatezza di quanto richiesto. Ciò a maggior ragione in considerazione del dedotto (e non provato) vincolo idro-geologico, in assenza di una consulenza tecnica di parte. Infatti, quella agli atti, pur essendo stata depositata dal consulente alla parte nell'anno 2022 (riguardando un'altra annualità, ossia 2016 e non già il 2019), è stata tardivamente depositata in giudizio.
Infatti, l'art. 32, d. lgs. 546/1992 prevede che i documenti debbano essere depositati in giudizio fino a venti giorni liberi antecedenti l'udienza di trattazione.
Trattandosi di termini liberi, si dovranno escludere dal computo sia il giorno della presentazione degli atti che quello dell'udienza, in applicazione della regola generale di cui all'art. 155, comma 1, c.p.c. Anche in tale ipotesi, poiché i termini per il deposito sono “a ritroso”, e quindi si computano dalla data dell'udienza di trattazione, si ritengono non applicabili i commi 4 e 5 dell'art. 155 c.p.c., ai sensi dei quali “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato”. Tali disposizioni operano infatti con esclusivo riguardo ai termini c.d. “a decorrenza successiva”, e non anche per quelli che si computano “a ritroso”, con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di un'abbreviazione di quell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del medesimo. Pertanto, laddove il termine di cui all'art. 32, comma 1, D.lgs. 546/92 scada in un giorno festivo o di sabato
(come nel caso di specie, il 1 gennaio), si deve considerare la scadenza del termine anticipata al giorno precedente non festivo.
Il termine previsto per il deposito di memorie e documenti deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice, per cui la mancata osservanza determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte non abbia eccepito alcunchè al riguardo.
La possibilità di sanatoria a seguito di acquiescenza è ammessa, difatti, soltanto con riferimento alla forma degli atti processuali, e non anche relativamente all'inosservanza dei termini perentori, come previsto dall'art. 153 c.p.c.
Pertanto, della consulenza tecnica di parte non si potrà tenere alcun conto, in quanto tardivamente depositata.
Ancora, la difesa della ricorrente citava numerosa giurisprudenza, non allegata né al ricorso, né alla memoria illustrativa.
Concludendo, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore della sola convenuta costituita.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Soget s.p.a., che liquida in euro 1.500,00, con distrazione in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario.
Nulla per il Comune di Pizzo.
Vibo Valentia, 22 gennaio 2025
Il Presidente Relatore,dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente e Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
PETROLO PAOLO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1146/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pizzo - Via Marcello Salomone 89812 Pizzo VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447113240100014246 IMU 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. impugnava in data 23.07.2025 l'avviso di accertamento n° 447113240100014246 per IMU anno 2019 a lei notificato in data 29.05.2025 nei confronti del Comune di Pizzo e della Soget s.p.a., sulla base dei seguenti motivi:
I. Illegittimità per violazione di legge – Violazione e/o falsa applicazione dell'obbligo della motivazione chiara ed intelligibile.
II. Illegittimità per difetto del presupposto della edificabilità dei terreni – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 36 D. Lgs. n. 504/1992.
III. Illegittimità per manifesta erroneità e sproporzione dei criteri utilizzati per determinare il valore venale dei terreni oggetto di imposizione – Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Si costituiva in giudizio la Soget s.p.a., che deduceva l'inammissibilità del ricorso per definitività dei presupposti atti di accertamento, prodromici all'avviso di accertamento impugnato, regolarmente notificati e per carenza del presupposto di decadenza dal diritto alla riscossione. In particolare, avrebbe notificato in data 19.12.2024 l'invito al contraddittorio informato ex art. 6 bis, legge n. 212/2000. Rispetto alla fase antecedente alla formazione del ruolo, poi, si riteneva carente di legittimazione passiva.
Nessuno si costituiva in giudizio per il Comune di Pizzo (ma non vi è prova dell'avvenuta notificazione).
La difesa della ricorrente depositava in data 2.01.2026 una memoria illustrativa, con allegata una consulenza tecnica di parte del 10.06.2022 e ribadiva i propri motivi, così sintetizzati:
1. In via preliminare: sul riparto dell'onere probatorio e la sua totale inosservanza da parte dell'Ente impositore;
2. Sulla manifesta illegittimità dell'avviso per difetto assoluto di motivazione: un vizio già sanzionato da codesta Corte;
3. Nel merito: l'illegittimità della pretesa per erronea determinazione del valore venale, alla luce dei dirimenti precedenti di codesta Corte.
All'udienza del 22 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia che l'atto impugnato è un avviso di accertamento;
quindi, non è fondata la questione avanzata dalla Soget s.p.a. relativa all'inammissibilità del ricorso per definitività dei presupposti atti di accertamento, essendo il presente il primo atto impositivo, non potendosi qualificare tale l'invito al contraddittorio, che è mero atto interlocutorio, di cui peraltro la Soget s.p.a. non forniva prova della notificazione.
Ancora, il contraddittorio deve ritenersi correttamente instaurato, pur a fronte dell'omessa produzione in giudizio da parte della ricorrente della prova della notificazione del ricorso ad entrambe le convenute. Infatti, sul portale vi è soltanto la pec, senza però alcuna ricevuta di accettazione e soprattutto di consegna.
Cionondimeno, la Soget s.p.a. si è regolarmente costituita in giudizio ed ha controdedotto. Non lo stesso si può dire, invece, per il Comune di Pizzo, che è rimasto contumace. La Soget s.p.a., però, è concessionaria non solo per la riscossione, ma anche per l'accertamento; pertanto, la sua costituzione in giudizio sana il difetto in ordine alla prova della notificazione anche nei confronti dell'Ente impositore, essendo il diritto di difesa pienamente garantito anche quale organo accertatore.
Venendo al merito, non convince la tesi della ricorrente secondo cui la motivazione sarebbe carente indicando l'atto un'alternativa tra l'omesso ed il tardivo pagamento: infatti, sono indicati chiaramente gli importi versati spontaneamente, ossia euro 6.214,00 €, quale parte dell'acconto relativo al dovuto per le aree fabbricabili
(si veda pagina 7 dell'atto impugnato). Vi è poi il prospetto con indicati singolarmente i giorni di ritardo, il tasso di interesse e la somma conseguentemente dovuta.
Anche il secondo motivo non ha pregio: non vi è alcuna richiesta di IMU per i terreni, come si evince chiaramente dal prospetto che, pur elencandoli, a fianco reca la somma zero quale importo dovuto.
Da ultimo, i criteri di stima del valore venale attribuito all'immobile venivano riportati nell'atto impugnato, come segue:
· VISTA la delibera C.C. n. 13 del 30/03/2019 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) – DETERMINAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2019 con la quale si prendeva atto delle aliquote per l'anno 2018, nello specifico per IMU: Aliquote: Ordinaria 10,60x mille;
Abitazioni principali (per cat. A01,A08,A09) 4,00x mille;
Terreni
Agricoli esenti;
Detrazioni: Ordinaria 200,00€;
· VISTO il regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n. 16 del 08/09/2014;
· VISTA la delibera di G.C. n. 122 del 20/11/2012 rettificata con delibera di G.C. n. 148 del 28/12/2012 per la determinazione dei valori delle aree edificabili;
· VISTO il Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera della Commissione Straordinaria n.
22 del 17/09/2020.
Tali atti non sono stati tempestivamente impugnati davanti al Giudice amministrativo e pertanto allo stato sono pienamente vincolanti ed in vigore.
La ricorrente non fornisce, peraltro, un valore alternativo da attribuire al bene, limitandosi ad una generica contestazione in ordine alla sproporzionatezza di quanto richiesto. Ciò a maggior ragione in considerazione del dedotto (e non provato) vincolo idro-geologico, in assenza di una consulenza tecnica di parte. Infatti, quella agli atti, pur essendo stata depositata dal consulente alla parte nell'anno 2022 (riguardando un'altra annualità, ossia 2016 e non già il 2019), è stata tardivamente depositata in giudizio.
Infatti, l'art. 32, d. lgs. 546/1992 prevede che i documenti debbano essere depositati in giudizio fino a venti giorni liberi antecedenti l'udienza di trattazione.
Trattandosi di termini liberi, si dovranno escludere dal computo sia il giorno della presentazione degli atti che quello dell'udienza, in applicazione della regola generale di cui all'art. 155, comma 1, c.p.c. Anche in tale ipotesi, poiché i termini per il deposito sono “a ritroso”, e quindi si computano dalla data dell'udienza di trattazione, si ritengono non applicabili i commi 4 e 5 dell'art. 155 c.p.c., ai sensi dei quali “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato”. Tali disposizioni operano infatti con esclusivo riguardo ai termini c.d. “a decorrenza successiva”, e non anche per quelli che si computano “a ritroso”, con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di un'abbreviazione di quell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del medesimo. Pertanto, laddove il termine di cui all'art. 32, comma 1, D.lgs. 546/92 scada in un giorno festivo o di sabato
(come nel caso di specie, il 1 gennaio), si deve considerare la scadenza del termine anticipata al giorno precedente non festivo.
Il termine previsto per il deposito di memorie e documenti deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice, per cui la mancata osservanza determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte non abbia eccepito alcunchè al riguardo.
La possibilità di sanatoria a seguito di acquiescenza è ammessa, difatti, soltanto con riferimento alla forma degli atti processuali, e non anche relativamente all'inosservanza dei termini perentori, come previsto dall'art. 153 c.p.c.
Pertanto, della consulenza tecnica di parte non si potrà tenere alcun conto, in quanto tardivamente depositata.
Ancora, la difesa della ricorrente citava numerosa giurisprudenza, non allegata né al ricorso, né alla memoria illustrativa.
Concludendo, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore della sola convenuta costituita.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Soget s.p.a., che liquida in euro 1.500,00, con distrazione in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario.
Nulla per il Comune di Pizzo.
Vibo Valentia, 22 gennaio 2025
Il Presidente Relatore,dott.ssa Sara Amerio