Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 2
In tema di litisconsorzio necessario ed in ipotesi di diritti reali, la parte che assume la non integrità del contraddittorio non può limitarsi ad allegare la necessità di chiamare in causa un terzo che indichi quale proprietario coinvolto dall'azione costitutiva o di accertamento, ma deve individuare la fattispecie sostanziale che richiede la integrazione del contraddittorio e dimostrarne la sussistenza offrendone la dimostrazione - se questa già non risulti dagli atti - che il terzo è titolare dell'unitaria ed inscindibile situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in controversia, di tal che la pronuncia richiesta al giudice sarebbe "inutiliter data" se non emessa unitariamente nei confronti di tutti i soggetti che della situazione stessa siano partecipi.
In tema di servitù apparente, l'acquisto per usucapione presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso ventennale, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire. Ne consegue che, per la usucapione di una servitù di passaggio, non basta provare il decorso del tempo necessario per la usucapione e l'esistenza di un sentiero, ma è necessario dimostrare che questo sin dall'inizio del ventennio aveva i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione, potendo altrimenti il requisito dell'apparenza essere insorto più di recente per effetto del diuturno calpestio e non essendo, perciò, sufficiente a sorreggere il possesso "ad usucapionem" esercitato prima del suo venire in essere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5146 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. COLARUSSO NZ - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. FIORE F. Paolo - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E ALMANSI 188, presso lo studio dell'avvocato ALDO AMBROSIO, difeso dall'avvocato ALBO AMBROSIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CC FR, CC AR, CC ES, CC RO, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato GENNARO IOVINO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 209/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 02/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. NZ COLARUSSO;
udito l'Avvocato IOVINO GENNARO, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NZ MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 1.6.1984, BO RA, BO LA, BO ES, BO SA e AL NZ US convenivano innanzi al Tribunale di Napoli ZI NZ e premesso di essere proprietari di un fondo sito in Terzigno alla contrada Bosco Mauro, lamentavano che su detto fondo il convenuto pretendeva di esercitare il passaggio per accedere alla sua abitazione e chiedevano dichiararsi la inesistenza della relativa servitù, con condanna del ZI al risarcimento del danno. ZI NZ, nel costituirsi in giudizio, eccepiva la costituzione delle servitù per usucapione ed, in subordine, ne chiedeva la costituzione coattiva. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarava la inesistenza del diritto di servitù di passaggio vantata dal ZI, rigettava la domanda del convenuto volta all'acquisto del diritto per usucapione e disponeva ulteriore istruttoria per la eventuale costituzione delle servitù coattiva che, dal neoistituito Tribunale di Noia era negata con sentenza del 15.4.1997. Avverso entrambe le sentenze il ZI proponeva appello che era respinto dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 1.12.1999, notificata il 13.4.2000. La Corte di Appello ha ritenuto:
1) infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di difetto di contraddittorio proposta dall'appellante sul presupposto che l'azione negatoria non sarebbe stata proposta da tutti i comproprietari della strada, potendo, in mancanza di un provato disaccordo tra loro, ciascuno dei comunisti proporre l'azione stessa tendente a far accertare la inesistenza di un peso sul bene;
2) mancanti i requisiti dell'apparenza e del possesso ventennale necessari per l'acquisto della servitù per usucapione;
3) quanto al. richiesto passaggio coattivo, non essere intercluso in fondo del ZI stante la esistenza di un diritto di passaggio, con veicoli anche a trazione meccanica, sulla strada vicinale privata che conduce ai fondi delle parti in causa.
Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione ZI NZ che si affida a tre motivi, articolati in più censure.
BO RA, LA, ES e SA resistono con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLE DECISIONE Nel primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 102 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. essendo mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di AS AS, comproprietario del viale (attraversante i fondi del AS e del BO CH) sul quale, in via riconvenzionale, era stata proposta azione confessoria servitutis e domanda di costituzione di servitù coattiva. Quanto alla integrità del contraddittorio, la Corte napoletana si era limitata a constatarne l'esistenza solo in relazione alla domanda di negatoria proposta dall'attore.
La censura non è fondata.
A parte il rilievo che nella specie non sembra essere stata proposta una azione confessoria emergendo dalla sentenza impugnata piuttosto la proposizione di una eccezione di usucapione riguardante la servitù di passaggio sebbene la sentenza di primo grado ebbe tuttavia a pronunciare il rigetto della domanda dichiarativa dell'avvenuta usucapione della servitù e tale statuizione della sentenza non venne sottoposta a gravame;
per il rigetto della eccezione in esame, si rivela decisivo ed assorbente il rilievo che la sentenza impugnata ha affermato che la proprietà del AS sulla strada di passaggio restava una mera affermazione dell'appellante e che, in appello, il difetto di contraddittorio era stato eccepito solo quanto alla "negatoria" e dal lato attivo rispetto tutti i proprietari della strada e mai dal lato passivo, nè rispetto alla eccezione di usucapione (o, a tutto concedere, alla domanda confessoria) ne' rispetto alla domanda di costituzione di servitù coattiva.
Ora, il litisconsorzio necessario dal lato attivo è stato escluso dalla Corte, di Appello la cui sentenza sul punto non ha formato oggetto di censura.
Quanto si litisconsorzio dal lato passivo, la Corte di Appello lo ha escluso in punto di fatto e tale pronuncia si rivela anche giuridicamente ineccepibile posto che, in linea di principio, può affermarsi che in tema di litisconsorzio necessario, la parte che assume la non integrità del contraddittorio non può limitarsi semplicemente ad allegare la necessità di chiamare in causa un terzo ma dovrà anche offrire la dimostrazione - se questa già non risulti dagli atti - che il terzo è titolare dal lato passivo dell'unitaria ed inscindibile situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in controversia di tal che la pronuncia richiesta al giudice sarebbe inutiliter data se non emessa unitariamente nei confronti di tutti i soggetti che della situazione stessa siano partecipi. È noto che il rilievo della non integrità del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario deve avvenire di ufficio in ogni stato e grado del processo, ma ciò alla condizione che dagli atti e dai documenti acquisiti al giudizio risulti la prova della situazione sostanziale unitaria e plurisoggettiva coinvolta nel giudizio nel qual caso alla parte basterà la mera allegazione o la semplice sollecitazione del potere ricognitivo del giudice. In caso negativo, dovendosi evitare frustranee attività di indagine officiose ed inutili paralisi del processo, in tema di diritti reali, colui che assume che le azioni costitutive o di accertamento coinvolgono più soggetti proprietari, avvinti dal rapporto necessariamente, unico ed inscindibile, che la sentenza dovrà creare o accertare, non potrà limitarsi a sostenere la non integrità del contraddittorio indicando semplicemente uno o più soggetti come rientranti, a suo dire, nel novero dei proprietari da evocare in giudizio ma dovrà, allegando l'esistenza di tale (i) soggetto (i), individuare la fattispecie sostanziale che richiede la integrazione del contraddittorio e dimostrarne la sussistenza. Nel secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 1079 c.c. e vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Quanto alla confessarla servitutis, la sentenza censurata avrebbe omesso l'esame di circostanze di fatto emergenti dagli atti e rilevanti al fine di ritenere la sussistenza di opere visibili e permanenti per l'esercizio del passaggio sul vialetto che conduceva al fondo dei ZI.
Secondo il ricorrente, inoltre, gli atti avevano offerto anche prove dalle quali dedurre l'esistenza di un tracciato visibile da oltre un ventennio e l'esercizio del passaggio su di esso.
Anche questa censura è destituita di fondamento poiché essa non coglie la vera ratio decidendi della sentenza impugnata e, quindi, non può provocarne l'annullamento.
Ed, infatti, i giudici di merito non hanno negato l'esistenza di un tracciato visibile indicativo della servitù ma hanno basato la loro motivazione soprattutto - o, almeno, anche - sul rilievo che il sentiero, formatosi gradualmente per diurno calpestio, esistesse e fosse visibile sin dall'inizio del ventennio necessario al dedotto acquisto per usucapione.
La correttezza della impostazione giuridica accolta dalla Corte di merito è ineccepibile.
Ed, infatti, l'acquisto per usucapione della (sola possibile) servitù apparente (art. 1061 c.c.) presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire, così che per la usucapione di una servitù di passaggio, non basta provare il decorso del tempo necessario per la usucapione e l'esistenza di un sentiero ma sarà necessaria la dimostrazione che questo sin dall'inizio del ventennio necessario al possesso aveva i requisiti dalla visibilità, permanenza e specifica destinazione, potendo, altrimenti, il requisito dell'apparenza essere insorto più o meno di recente per effetto del diuturno calpestio e non essendo, perciò, sufficiente a sorreggere il possesso ad usucapionem esercitato prima del suo venire in essere. Nel caso di specie la Corte di Appello ha analizzato il paesaggio nei dettagli (pagg. 5-6-7 della sentenza) ed ha concluso - senza vizi logici - per la inesistenza del requisito dell'apparenza. Nel terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1051 c.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
Il ricorrente contesta la negata interclusione del fondo adducendo una serie di elementi a conferma che il presunto accesso alla via pubblica non si trova sul confine dei fondi BO - ZI ma nel fondo di altro soggetto, tal De MA IE;
deduce che, in relazione al confine tra i rispettivi fondi era in corso un giudizio innanzi, al Tribunale di Nola per cui il presente giudizio avrebbe dovuto essere sospeso sino all'esito di regolamento del confine;
che la menzione, nell'atto di acquisto del fondo del ZI di una via vicinale corrente lungo il confine era il frutto di una colossale svista.
Il motivo va disatteso poiché esso si sostanzia esclusivamente di apprezzamenti di fatto o, al più, di vizi di natura revocatoria che non possono essere dedotti in questa sede di legittimità. In definitiva il ricorso va rigettato, con il carico delle spese, liquidate come nel dispositivo, al ricorrente:
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla spese liquidate in complessivi euro 2.145,00 di cui euro 2.000 (duemila) per onorario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003