Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4452 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
2 O 7 L - 0 L 1 - O 6 B 2 R I L E D D U 2 A 4 T 6 C REPUBBLICA ITALIANA S . R O . P P SEZION0445 2 /0 1 . p D M I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B E . l A l a D . A CORTE SUPPIM b E a T t 2 N 2 E . t S r E a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 10757/99 Presidente Dott. Mario CORDA Cons. Relatore CAPPUCCIO Dott. Giammarco Cron. 9653 1503Consigliere FELICETTI Dott. Francesco Rep. Dott. Sergio Consigliere DI AMATO Ud. 02/02/01 Consigliere OGGETTO espri priazione Dott. Paolo GIULIANI pi ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA CASSAZIONE UFFICIO DOPIE E.N.E.L. s.p.a., in persona dell'ing. Danilo Severini, Richiesta copia studio n.q. di Institore e Capo Divisione Distribuzione, dal Sig SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 elettivamente domiciliata in Roma, via Gramsci 36, #2.8 MAR. 2001 IL CANCELLIERE presso l'avv. prof. Antonino Cataudella, che la all'avv. Pasquale rappresenta e difende unitamente CANCELLERIA Modica giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.S., in persona del Presidente e legale Paci, elettivamente rappresentante prof. Massimo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliato in Roma, via della Frezza 17, presso Rilasciata copia legale INPS. al Sig. 2000 ES 6/297 per diritti - 7 AGO. 2001 IL CANCELLIERE 2001 rappresentatol'avvocatura centrale dell'Inps, e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE difeso dagli avv.ti TR Collina e Fulvio De UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Gregorio giusta delega in atti;
dal Sig. FOGLIETTI per diritti L.
3.000 controricorrente il 2.9 AGO, 20101 avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo IL CANCELLIERE n. 360 del 16.1/12.5.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udienza del 02/02/01 dal Relatore Cons. G.Cappuccio; UFFICIO COPIE dal Sig.Pataudille Richiesta coria Udito l'avv. Antonino Cataudella per l'Enel e TR per diritti L. 3000 Collina per l'Inps; il 21 SET 2001...... Udito il P.M., in persona del Sostituto IL CANCELLIERE Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo LIRE 1000 Con sentenza 16.1/12.5.98 la Corte d'appello di Palermo, investita CANCELLERIA dell'opposizione alla stima proposta dall'INPS avverso l'esproprio, per la costruzione di una cabina primaria di trasformazione dell'Enel, di mq.12.920 di terreno, determinava il valore venale dell'area disattendendo la stima del c.t.u., valutava nel 10% il deprezzamento subito dalla parte residua, non espropriata, e, calcolata l'indennità ai sensi dell'art. 5bis 1.s. 359/92, la determinava in lire 932.261.900, sulla quale operava l'abbattimento del 40% perché l'Enel aveva reiterato l'offerta secondo i nuovi parametri in data BC434345 3.11.95 e l'INPS non l'aveva accettata. LIRE 1500 LIRE TO COO LIRE 1500 CANCELLERIA CANCELLERIA CAN Caf 0420589 AX226293 D420534 RC434338 Determinava, inoltre, il periodo di occupazione temporanea in due anni, sei mesi e 18 giorni, con decorrenza dal 6.10.87 al 24.4.90 (data del decreto d'esproprio) e quantificava la relativa indennità in lire 71.318.035, condannando l'ENEL al deposito della maggior somma rispetto a quella offerta (lire 609.977.000) oltre interessi, decorrenti dalla data del decreto d'occupazione, per l'indennità d'esproprio e dalla scadenza di ciascuna annualità per quella di occupazione. Condannava inoltre l'Enel a rimborsare all'Inps le spese di causa, in complessive lire 13.789.900. Contro la sentenza, spedita in forma esecutiva e notificata 1'8.4.99, proponeva ricorso per cassazione l'Enel avanzando, con atto notificato il 28.5.99, un unico motivo di impugnazione. Si costituiva, con controricorso notificato il 7.7.99, l'Inps. Motivi della decisione Il ricorrente censura la sentenza per violazione dell'art. 112 cpc e per omessa motivazione. Dopo aver ricordato che, secondo le conclusioni della c.t.u. non condivise dalla Corte territoriale, l'indennità d'esproprio doveva ammontare a lire 419.331.830 (sulla base di un valore venale di lire 1.397.140.000) e che, nonostante la maggior somma calcolata in sentenza, le indennità versate alla Cassa DDPP dall'Enel erano superiori a quelle dovute, l'Enel esponeva di aver documentato, mediante deposito in giudizio delle relative ricevute, il versamento alla Cassa di lire 609.977.000 in data 28.3.90 e di lire 73.705.035 in data 28.12.90, rispettivamente a titolo di indennità di esproprio e di indennità di occupazione, e di aver chiesto, in sede di conclusioni, la determinazione delle somme versate in eccedenza. La 3 Caf condanna al versamento della differenza maggiorata di interessi costituiva quindi una evidente omissione di pronuncia sulla domanda della ricorrente ed era, comunque, immotivata. Chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, anche in ordine alle spese. Nel controricorso si sostiene che, avendo l'Inps già riconosciuto in detrazione dal dovuto la somma depositata dall'Enel in complessive lire 683.682.035, il ricorso è viziato per carenza d'interesse; è inoltre infondato, perché l'Enel non ha avanzato alcuna censura in ordine alla corresponsione degli interessi legali e, avendo la sentenza ordinato il deposito anche degli interessi, le somme che l'Enel deve depositare sono sicuramente maggiori alle somme in precedenza accantonate. Occorre prender le mosse dalla sentenza impugnata che “determina in lire 559.357.140 l'indennità dovuta all'attore per l'espropriazione.... ed in lire 71.318.035 l'indennità dovuta per l'occupazione temporanea” ed “ordina all'Enel di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la differenza tra le somme sopra determinate e quella già versata, con gli interessi decorrenti dalle date indicate in motivazione”. In motivazione, gli interessi nella misura legale- per l'indennità di espropriazione decorrono dalla data dell'espropriazione e dalla scadenza di ciascuna annualità per l'indennità di occupazione temporanea. Tanto premesso, il ricorso è ammissibile: l'interesse a ricorrere dell'Enel discende dalla pronuncia di piena soccombenza emessa dalla Corte territoriale nei suoi confronti;
né, evidentemente, è sufficiente a soddisfarlo il riconoscimento, da parte dell'Inps, dell'ammontare delle somme depositate. 4 بيرة E' inoltre, nei limiti che verranno precisati, fondato. Il giudizio di opposizione alla stima ha ad oggetto soltanto l'accertamento della giusta misura delle indennità, mentre lo svincolo (per pagamento o per restituzione) delle somme depositate stato affidato, dall'art. 12 1.s. 865/71 come modificato dall'art. 14 1s. 10/1977, all'autorità amministrativa e non rientra perciò nella competenza dell'a.g.o. che non era tenuta, perciò, a pronunciare su domanda estranea alla sua competenza. E' invece immotivato -e risulta perciò fondata la censura di omessa motivazione- il rigetto della domanda di dichiarare la congruità dell'indennità depositata. Poiché le somme depositate risultavano maggiori di quelle liquidate dalla sentenza, era necessario spiegare perché fosse tuttavia necessario un conguaglio e, in assenza di imputazione, non è possibile giustificare la pronuncia con l'importo degli interessi legali, dei quali, peraltro, non risulta precisata neppure la scadenza. Poiché la sentenza ha specificato il dies a quo ma non il dies ad quem, questo dovrà essere determinato nella data del deposito integrativo, perché le somme, una volta depositate nella Cassa, producono interessi nella misura riconosciuta dalla Cassa stessa. La sentenza va quindi annullata e la causa va rimessa ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, affidando al giudice di rinvio anche la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo, anche per le spese. Roma, 2 febbraio 2001 5 Caf If Cons. estor effec ELLERIA MAR. 2801 C N A C IN TA 8 SITA E 2 R ELLIE EPO uzzo D Oggl, C i N N A D C aria IL M Caf лой Она Il Presidente IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Паче об Manie حم د UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate inch 9 GIU 200 4. 250.000 fr 29374 DUECENTOCINQUANTAMILA versate £. P. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DiLPPO). Responsabile Servizio Augiudiziar (lire (Dr. M. RACCHING