Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2004, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da:
AGENZIA ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
MONDINI G. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che la difende, giusto mandato a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 473/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 24/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/03 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito l'Avvocato del resistente BUCCELLATO (delega), che si rimette alla Corte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha per oggetto la richiesta, presentata dalla società G. Mondini S.p.A. con sede in Cologne (Brescia) di rimborso delle somme pagate nel periodo dal 1987 al 1992 a titolo di tassa di concessione governativa sulle società.
Il Tribunale di accoglieva la domanda nella misura di L. 56.250.000, oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 11 della legge n. 448 del 1998. L. 47.500.000.
Con sentenza in data 31 maggio/24 giugno 2000 la Corte d'Appello di Brescia modificava parzialmente la prima sentenza e determinava la condanna a carico dell'amministrazione in lire sessanta milioni, con gli interessi a decorrere dalla presentazione delle domande di rimborso.
L'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione, con un motivo, con atto notificato il 24 settembre 2000.
Resiste la società G. Mondini S.p.A. con controricorso notificato il 31 ottobre 2001, contrastando le argomentazioni avversarie. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell'unico motivo di impugnazione l'amministrazione ricorrente deduce la violazione dell'arti 1 della legge n. 448 del 1998, e l'insufficiente e contraddittoria motivazione.
Questa norma aveva stabilito che fossero dovuti gli interessi al tasso del 2,50% con decorrenza dalla data della domanda. La Corte di Brescia invece aveva disapplicato questa disposizione affermando che contrastava con il principio di equivalenza riaffermato più volte dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
La ricorrente contestava questa affermazione, rilevando che tali modalità di calcolo degli interessi si applicavano indifferentemente alle azioni fondate sul diritto comunitario ed a quelle fondate sul diritto interno: sarebbe perciò rispettato il principio di equivalenza.
Nè le modalità previste per la restituzione del tributo rendevano impossibile, o eccessivamente difficile, l'esercizio dei diritti previsti dall'ordinamento comunitario.
2. Il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria è infondato e non può trovare accoglimento.
Il ricorso contiene la richiesta di applicazione di jus superveniens riferita al terzo comma del medesimo art. 11 della legge n. 448/1998. Le questioni relative all'applicazione dello jus superveniens introdotto dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono state recentemente affrontate dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (sentenza 10 settembre 2002 nelle cause riunite C- 216/99 e C-222/99, Riccardo Prisco s.r.l. c. Finanze e Finanze c. CASER s.p.a.), le cui pronunzie hanno efficacia generale - non circoscritta al caso concreto, come avviene, di regola, per le sentenze delle giurisdizioni nazionali - nei confronti di tutti gli stati membri.
Debbono perciò essere affrontate e risolte alla luce di questa sentenza e dei principi in essa affermati.
3. Il terzo comma dell'art. 11 della legge n. 448/1998 introduce un particolare regime per gli interessi sui rimborsi dovuti alle società che avevano già corrisposto le tasse non dovute sulle concessioni governative, stabilendo che si doveva applicare il tasso legale del momento dell'entrata in vigore della stessa legge n. 448 del 1998, vale a dire quello del 2,50%. Ciò significa in concreto che per gli anni anteriori veniva riconosciuto un tasso di interesse inferiore a quello che avrebbe dovuto essere corrisposto altrimenti in base alle regole ordinarie: il saggio degli interessi legali, previsto dal primo comma dell'art. 1284 c.c., è stato portato al 2,50% a partire dal primo gennaio 1999, ma in precedenza era più elevato.
Anche se non si può escludere che in qualche caso marginale la fattispecie alla base dell'indebito sia diversa, in realtà nella grandissima maggioranza le richieste di rimborso di tasse di concessione governativa per l'iscrizione di atti di società commerciali sono quelle che (come quella della società resistente) si fondano sull'illegittimità del precedente sistema di tassazione perché contrastante con la normativa comunitaria.
Sottoponendo questi rimborsi ad un regime meno favorevole rispetto a quello ordinario, in realtà lo stato italiano ha inteso eludere, almeno in parte, gli effetti della dichiarazione di illegittimità della precedente tassazione.
In questo modo, soprattutto, è stato posto in essere un regime discriminatorio a sfavore delle richieste di rimborso fondate su norme di diritto comunitario rispetto a quelle fondate su norme di diritto interno.
Come espressamente deciso dalla Corte di Giustizia nella medesima sentenza del 10 settembre 2002, è contraria al diritto comunitario una normativa che sottoponga i rimborsi basati sulla violazione di norme di diritto comunitario a modalità di calcolo dei tassi di interesse meno favorevoli rispetto a quelli previsti per i rimborsi basati su disposizioni di carattere interno.
La disposizione invocata contrasta con il diritto comunitario e deve essere disapplicata.
Entrambi i rilievi contenuti nel secondo motivo sono infondati, e quest'ultimo non può trovare accoglimento.
4. Pertanto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria non può trovare accoglimento.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio, perché l'orientamento giurisprudenziale in base al quale viene assunta questa decisione oggi è ormai consolidato, ma non lo era nel 2000 al momento della presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004