Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 9424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9424 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
Testo completo
Composta da:
09424-26
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità galtri dati identificative, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio Qa richiesta di parte importo dalla legge
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
AE De IC
-Presidente-
GE AN
sent. n. sez. U.P. - 19/01/2026
GE CA
R.G.N. 34330/2025
OL Di OL RA
-Relatrice -
PA Di GE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AN AN, nato ad [...] il [...]
avverso la sentenza del 12 giugno 2025 emessa dalla Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera OL Di OL RA;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza attesa la
fondatezza del primo motivo di ricorso;
sentiti gli Avvocati Davide Di Caprio e Riccardo Balatri, nell'interesse del ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa con il rito abbreviato il 13 giugno 2024, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di La Spezia assolveva AN AN per insussistenza del fatto dai delitti di maltrattamenti nei confronti della convivente EZ MA, aggravati dalla presenza del figlio minorenne e dall'uso di un'arma, fatti commessi dal 2018 al febbraio 2022 (capo a); di lesioni aggravate (capo b) e di atti persecutori aggravati, commessi da febbraio 2022 (capo c), con recidiva specifica e reiterata. A seguito di impugnazione del Pubblico ministero la Corte di appello di Genova, con la sentenza sopra indicata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato AN AN per tutti i delitti contestati alla pena finale di quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione, ritenuta la continuazione e ridotta la pena per il rito, oltre alle sanzioni accessorie e al risarcimento a favore delle parti civili da liquidarsi in separato giudizio con provvisionale, provvisoriamente esecutiva, di euro 10.000 a favore di EZ MA.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso AN AN, a mezzo del difensore, deducendo due motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 603, comma 3-bis e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione in quanto la Corte di appello di Genova, avendo ribaltato la pronuncia assolutoria, era tenuta alla rinnovazione delle prove dichiarative con riferimento a quelle rese dalla persona offesa in incidente probatorio e a quelle di SS ES, acquisite ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. al fine di provvedere alla motivazione rafforzata, imposta in caso di reformatio in peius, nei termini indicati dalla giurisprudenza della Corte EDU e delle Sezioni unite della Corte di cassazione e da ultimo, con riferimento al caso di giudizio abbreviato cd. secco, in cui la prova dichiarativa era stata assunta con incidente probatorio, la pronuncia della Sez. 6, n. 42942 del 2024. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192, 530 cod. proc. pen., 572, secondo comma, 582 e 585, 612-bis cod. pen., e vizio di motivazione, anche nei termini di travisamento probatorio, in quanto la sentenza impugnata si è fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, senza un'adeguata valutazione rafforzata della sua attendibilità, trattandosi di testimone portatore di interesse a rilasciare dichiarazioni accusatorie, alla luce del contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse con l'imputato e delle dichiarazioni, travisate dalla sentenza impugnata, della vicina di casa ES, che aveva escluso qualsiasi violenza di AN come risulta dalle trascrizioni testualmente riportate.
2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il comportamento adottato dall'imputato, anche nel corso del processo, che non solo aveva tentato di ricomporre un sereno quadro familiare, ma aveva aiutato la compagna a
svolgere in maniera adeguata il suo dovere di madre nonostante le sue debolezze e l'abuso di sostanze alcoliche.
3. In data 13 gennaio 2026 è pervenuta, via pec, una memoria difensiva dell'avvocato Davide De Caprio, nell'interesse di AN AN, in cui ha ripreso ed approfondito il tema della mancata rinnovazione in appello della testimonianza della persona offesa e della vicina di casa, nonostante l'avvenuto ribaltamento della pronuncia di primo grado, proprio alla luce della giurisprudenza della Corte di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
2.Per dare conto del pieno rispetto da parte della Corte di appello di Genova sia dell'obbligo di motivazione rafforzata a fronte di una sentenza di condanna emessa a seguito dell'assoluzione del Tribunale, impugnata dal Pubblico Ministero;
sia della mancata violazione del dovere di rinnovazione dell'istruttoria, è necessaria una puntuale sintesi del contenuto di entrambe le pronunce dei giudici di merito.
2.1. Il Tribunale di La Spezia aveva assolto AN AN per insussistenza del fatto, con il rito abbreviato condizionato all'esame della vicina di casa e dell'imputato, in relazione ai delitti di maltrattamenti, lesioni e atti persecutorie aggravati ai danni della convivente, anche dalla presenza del figlio minorenne, ritenendo che le condotte descritte dalla persona offesa, esaminata in sede di incidente probatorio, andassero qualificate come mere liti familiari. La sentenza di primo grado, nelle pagg. da 1 a 4, aveva riportato la testimonianza della donna che aveva rivelato le condotte subite dall'imputato, cioè le offese sessiste (troia, bastarda, puttana), le minacce («ti lascio su una sedia a rotelle, ti ammazzo, siamo in tre, richiamando anche i suoi due fratelli»), le violenze perpetrate anche quando era incinta puntandole un coltello sulla pancia (schiaffi, pugni, lancio di oggetti, tentativo di strangolamento, schiacciamento contro il muro, pestaggio con calci alla testa, ecc.), l'obbligo di restare al freddo in maglietta fuori casa, con lancio di un secchio pieno d'acqua, l'imposizione di mentire ai Carabinieri intervenuti su chiamata della vicina di casa, a causa delle grida, pizzicandole la schiena. Cessata la convivenza, la donna aveva riferito che il compagno aveva continuato a perseguitarla, minacciandola di morte e di sottrarle il bambino, e le aveva imposto di ritirare la querela, come infatti avvenuto il 23 marzo 2022, portandola a folle corsa in autostrada e minacciandola che se non lo avesse fatto si sarebbero schiantati con l'auto. Alle pagine 4 e 5 la sentenza di primo grado aveva riportato le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'esame in cui, oltre a sottolineare come nessuno lo avesse mai sentito
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minacciare o offendere la compagna, non aveva contestato i fatti riferiti dalla persona offesa, pur ridimensionandoli (l'episodio relativo al secchio d'acqua gettato contro la donna che si trovava seminuda all'addiaccio era stato un mero errore e l'obbligo di non riferire ai Carabinieri quanto accaduto era stato considerato inverosimile), e ricondotti a semplici liti familiari determinati dalla gelosia della donna e dalla sua condizione di ubriachezza, tale da mettere in dubbio la sua idoneità ad occuparsi del bambino. A pagina 5 la sentenza aveva richiamato la testimonianza della vicina di casa, SS ES, che, pur avendo negato di avere mai visto lividi o ferite sul corpo della vittima, aveva riferito le confidenze della donna sui maltrattamenti subiti dal compagno, ricordando solo litigi, ma precisando che «in effetti si sentiva solo la donna gridare» e che in un'occasione aveva chiamato i carabinieri e per questo era stata rimproverata dalla persona offesa. A pagina 6, il Giudice dell'udienza preliminare, dopo aver menzionato il referto per trauma facciale della donna, le foto dei lividi e stralci dei messaggi di offesa dell'imputato, in poche righe aveva concluso che, in forza della trascrizione integrale dei messaggi prodotti dalla difesa di AN - il cui contenuto non è riportato -, era emerso il quadro di una coppia in crisi, che comunque cerca di gestire i comuni doveri relativi al figlio... ma appaiono nei limiti della comune tollerabilità. Fra l'altro, emergono episodi di rilevanza sessuale anche dopo la denuncia, il che appare circostanza contraddittoria con la narrazione dei fatti della parte offesa», indicando peraltro l'assenza di elementi certi di riscontro alle affermazioni della parte offesa». In sostanza, il Tribunale di La Spezia non aveva ritenuto inattendibile la persona offesa, ma con asserzioni apodittiche si era limitato a ritenerle prive di riscontri esterni, qualificando quanto da quella riferito, e non contestato dall'imputato, come "liti familiari", così da concludere per l'assoluzione con formula dubitativa.
2.2. La Corte di appello, in accoglimento delle censure formulate con l'atto di appello del Pubblico Ministero, innanzitutto, in assenza di espresse richieste delle parti, ha ritenuto di non dovere procedere a nuova assunzione delle prove dichiarative, attesa la celebrazione del giudizio con il rito abbreviato (pag. 2), e poi ha ampiamente rafforzato la lacunosa ed apodittica motivazione di primo grado, dando atto come avesse tralasciato «completamente l'esame delle dichiarazioni rese dalla persona offesa durante l'incidente probatorio e travisato il contenuto della deposizione, resa in sede di giudizio abbreviato, da ES SS», tanto da essere pervenuta ad una «errata ricostruzione dei fatti, nonché [ad] una decisione avulsa dal quadro probatorio ed inspiegabilmente allineata sulla tesi difensiva». Per pervenire ad una difforme decisione, la pronuncia impugnata ha riportato nel dettaglio: a) il contenuto dell'incidente probatorio della persona offesa avvenuto il 5 settembre 2022 (pagg. 5-10) e gli elementi di fatto volti a dimostrare la credibilità della testimone quali, in particolare, la specificità delle circostanze;
il contesto relazionale diseguale;
l'intervento dei Carabinieri nella primavera del 2021, chiamati da terzi a seguito del tentativo di violenza sessuale del compagno che l'aveva picchiata;
le numerose fotografie
ritraenti ecchimosi e segni sul corpo della donna, procuratele in diverse occasioni da AN, e definito dalla sentenza «corpo martoriato della vittima» a pag. 16; il certificato di pronto soccorso del 25 febbraio 2022, data della denuncia querela;
la remissione di querela del 23 marzo 2022; la ritrattazione della donna dinanzi al Pubblico ministero del 26 marzo 2022 che aveva portato alla revoca della misura cautelare eseguita due giorni prima;
la denuncia querela del 2 giugno 2022, con allegata la documentazione fotografica anche del trattenimento del figlio Nico da parte del compagno;
il provvedimento del 23 giugno 2022 del Tribunale per i minorenni che aveva disposto l'affido ai servizi sociali del bambino, collocando in comunità protetta lui e la madre, disponendo incontri protetti con il padre;
l'esecuzione dell'ordinanza del divieto di avvicinamento alla persona offesa del 21 gennaio 2023, cessata con la sentenza assolutoria del 13 giugno 2024; b) il contenuto dell'esame dell'imputato (pagg. 15-16) incentrato non sull'esclusione dei fatti denunciati, ma sulla vittimizzazione della donna ritenuta assuntrice di alcolici e dunque incapace di gestire il bambino, circostanze smentite, secondo la sentenza, dalla relazione dei servizi sociali del 21 dicembre 2022 e dalla previsione di incontri protetti dell'uomo con il figlio, a nulla rilevando i messaggi prodotti dalla difesa, in quanto la stessa persona offesa aveva spiegato che AN cancellasse quelli «compromettenti»; c) il contenuto puntuale ed approfondito della testimonianza di SS ES (pagg. 2- 5), di cui non risulta alcun travisamento. Sulla base di dette convergenti prove, rimaste sostanzialmente non contestate, la Corte di appello ha operato un puntuale vaglio della credibilità soggettiva della persona offesa e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, nel termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte), pervenendo all'accertamento della responsabilità dell'imputato per i delitti denunciati e dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni difensive, ritenute prive delle lamentate illogicità sulle quali il ricorrente ha insistito con argomenti del tutto generici, contenuti nel secondo motivo.
3. La questione processuale posta dal primo motivo, concernente l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione da parte del giudice di appello in caso di sentenza di condanna pronunciata in riforma della decisione assolutoria di primo grado, deve essere rigettata.
3.1. Deve, innanzitutto, rilevarsi che, nella specie, la sentenza assolutoria di primo grado è sostanzialmente priva di motivazione in quanto: a) ha richiamato in modo generico le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell'incidente probatorio, omettendone la gran parte del contenuto;
b) ha tralasciato l'indicazione e la valutazione di tutte le prove acquisite nel corso delle indagini (l'intervento dei Carabinieri, le numerose fotografie ritraenti le ecchimosi sul corpo della donna, il certificato di pronto soccorso del 25 febbraio 2022, la querela poi rimessa e la ritrattazione davanti al Pubblico
ministero, la successiva denuncia querela del 2 giugno 2022 con allegata documentazione fotografica, il collocamento in comunità protetta della persona offesa e del bambino, la messaggistica prodotta dalla difesa, ecc.); c) ha omesso la valutazione sulla credibilità ed attendibilità della testimonianza della persona offesa resa in incidente probatorio;
d) ha illogicamente escluso che vi fossero «elementi certi di riscontro alle affermazioni della parte offesa> dopo avere menzionato il referto per trauma facciale, le foto dei lividi e i messaggi offensivi dell'imputato; d) ha travisato il contenuto della deposizione resa nel corso del giudizio abbreviato da SS ES. A fronte di una sentenza che non si è misurata in alcun modo con l'apparato probatorio, avendolo omesso o travisato, e che non ha vagliato, né in positivo né in negativo, la credibilità soggettiva della persona offesa e l'attendibilità intrinseca del suo racconto, senza confrontarsi, peraltro, con la consolidata giurisprudenza sul tema (a partire da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte), si deve concludere che manchi la pre-condizione per affrontare il complesso tema posto dalla censura. Infatti, l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa gravante sul giudice di secondo grado, investito dall'atto di appello del Pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria del Tribunale, presuppone che la sentenza impugnata abbia provveduto ad una puntuale ricostruzione e valutazione dei tratti fondamentali dell'attività svolta ed abbia dato conto dell'interpretazione della prova dichiarativa assunta secondo i canoni stabiliti dalle norme processuali per come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità. In questi termini si è espressa la sentenza delle Sezioni Unite Patalano, secondo la quale l'imposizione dell'obbligo di rinnovazione sussiste solo nei casi: «in cui di differente "valutazione" del significato della prova dichiarativa si possa effettivamente parlare: non perciò quando il documento che tale prova riporta risulti semplicemente "travisato", quando, cioè, emerga che la lettura della prova sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato) e, perciò, non può sorgere alcuna esigenza di rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione del dichiarante.» (par. 9 Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786).
3.2. Ciò vale a maggior ragione in base all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, (c.d. Riforma Cartabia), in vigore a far data dal 30 dicembre 2022 e applicabile nella specie, secondo il quale «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di
integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5». Dunque, la Corte di appello, attesa la mancata richiesta delle parti, non è tenuta di ufficio alla rinnovazione dell'istruttoria quando non lo ritenga assolutamente necessario», visto che il comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen. fa salvo quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione, purchè sia fornita una motivazione adeguata e puntuale della condanna e venga offerta una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado. Peraltro, nella specie, la decisione della Corte di appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado, ha dato conto dell'incompletezza e dell'incoerenza delle argomentazioni del Tribunale con rigorosa e penetrante analisi critica, seguita da corretta, completa e convincente motivazione. Questa, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, fondata su asserzioni e disancorata dalla realtà probatoria, ha spiegato le scelte operate in base a dati fattuali non esaminati dal Tribunale e da questo non valutati. In particolare, la motivazione rafforzata ha riguardato soprattutto le prove dichiarative di cui il ricorso ha censurato la mancata rinnovazione: l'esame di SS ES, riportato nel dettaglio alle pagg.
2-5 della sentenza impugnata, e l'esame della persona offesa, svolto in incidente probatorio, ripercorso in tutti i passaggi alle pagg.5- 10 della sentenza impugnata, svolgendo per ciascuno una puntuale, completa e coerente valutazione di attendibilità. Né può rilevare il richiamo del ricorso alla sentenza di questa Sezione (Sez. 6, n. 42942 del 17/09/2024, F., Rv. 287263) concernente una fattispecie del tutto differente in quanto relativa alla celebrazione di un rito ordinario, con menzione del rito abbreviato secco in un obiter dictum, per un delitto contro la pubblica amministrazione e non, come nella specie, per un delitto rientrante tra quelli previsti dall'art. 190-bis cod. proc. pen. Corte territorial Ne consegue che la sentenza impugnata, come correttamente indicato a pagina 2 in premessa, non era tenuta alla riassunzione delle prove dichiarative, avendo l'imputato optato per il rito abbreviato e avendo ritenuto queste ultime «esaustive e coerenti tra loro».
4. Il motivo di ricorso relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per genericità. Premesso che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato soprattutto a fronte dell' assenza di elementi positivi, la sentenza impugnata, con argomenti completi e coerenti, con i quali il ricorso non si confronta, le ha negate con adeguata motivazione, richiamando concreti elementi di fatto quali l'infondata accusa di AN nei confronti della donna di essere alcolista e affetta da
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disagi mentali e la compromissione della relazione tra madre e bambino: valutazione, () questa, attinente al merito non consentita in sede di legittimità.
5. Sulla base degli argomenti che precedono il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19/01/2026
La Consigliera estensora
Il Presidente
OL Di OL RA Pelle-Much Trangle
AE De IC
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 11 MAR 2026
TFUNZIONARIO GIUDIZIARIO DO CI
Il Presidente AE De IC