Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2002, n. 10813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10813 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
œe 60982 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREM0813 / 0 2 SEZIONE TRIBUTARI Tributaria ifice tements. Amposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IRPEF Presidente tt. Mario DELLI PRISCOLI R. G. N. 12355/98 - Cron. 28419 Dott. Enrico - Consigliere PAPA Rel. Consigliere Rep Dott. Mario CICALA . Consigliere Ud. 05/10/00 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU SAZION. ha pronunciato la seguente CAMPONE CIVILE S EN TENZA 60982 sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA, VIAROMA PISANI GUIDO, elettivamente SARDEGNA 40, presso lo studio dell'avvocato GRADARA RITA, difeso dagli avvocati FALSITTA GASPARE, PANSIERI SILVIA, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000 - controricorrente 1593 avverso la sentenza n. 115/97 della Commissione -1- tributaria regionale di MILANO, depositata il 03/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/00 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PANSIERI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 122 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. UI IS ricorre per cassazione deducendo motivi avverso la decisione n. 105/10/97 del 3 giugno 1997 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia accoglieva l'appello dell'Ufficio ed, in riforma della pronuncia di primo grado rigettava il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento con cui erano state integralmente assoggettate a Irpef le somme percepite nell'anno 1985 dal datore di lavoro Banca ME spa a titolo di contributo differenza canone d'affitto per trasferimento ad altra sede. La Amministrazione resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Sulla questione, sollevata dal contribuente con il motivo di ricorso, con cui, deducendo violazione degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 597/1973, artt. 46 e 48 del D.P.R. 917/1986, contesta l'assoggettamento ad irpef delle indennità corrisposte dal datore di lavoro in caso di trasferimento ad altra sede del dipendente, ove esse non integrino mero recupero di spese di viaggio e trasporto, si presta adesione e si conferma l'ormai consolidato indirizzo di questa Corte (v. sentt. n. 2212 del 28 febbraio 2000, n. 2604 dell'8 marzo 2000, n. 2611 dell'8 marzo 2000, n. 3330 del 21 marzo 2000), che ne afferma la tassabilità. Al riguardo si osserva: -che il reddito di lavoro dipendente, al sensi dell'art. 48 primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, è costituito da "tutti i compensi, comunque denominati, percepiti in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili ed a titolo di sussidio o liberalità"; M -che detto reddito include dunque, oltre alla retribuzione in senso stretto, cioè al corrispettivo pattuito per l'attività lavorativa, ogni altra erogazione che trovi fonte nel rapporto di lavoro, e che sia effettuata in via compensativa, vale a dire in funzione riequilibratrice del vantaggio che il datore lavoro riceve dalla prestazione e delle energie che il dipendente spende per compiere la prestazione stessa;
-che tale ampia definizione dell'imponibile necessariamente abbraccia le indennità con cuiil datore di lavoro assuma su di sé, gli oneri economici di ordine generale che il lavoratore affronti per mettersi in grado di svolgere l'attività convenuta, quali le spese di alloggio, vitto e vestiario, dato che le relative erogazioni dipendono dal rapporto di lavoro, non da altra causale, ed hanno l'indicata funzione compensativa;
-che in questa logica si inseriscono i successivi commi del citato art. 48, recanti specifiche eccezioni alla previsione del primo comma, e, in particolare, il terzo comma, quando, per l'indennità di trasferta, sottrae all'imponibile solo una percentuale forfettizzata, sulla scorta di un'implicita valutazione di presuntiva imputabilità di tale percentuale al recupero delle spese "vive" richieste dalla trasferta medesima, e così conferma la tassabilità della rimanente parte, anche se riconducibile all'incremento delle menzionate spese generali di mantenimento per il temporaneo impegno del lavoratore in località diversa da quella abituale;
-che detti criteri sono sostanzialmente recepiti dall'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, il quale definisce come reddito tassabile tutti i compensi dipendenti dal rapporto di lavoro, espressamente comprendendovi i rimborsi di spese (primo comma), e poi, in via d'eccezione, si occupa, fra l'altro, delle indennità e dei rimborsi per trasferte (quarto comma), fissando una misura non imponibile;
-che i criteri medesimi sono ribaditi con la riformulazione dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1998, dall'art. 3 del d.lg. 2 settembre 1997 n. 314, ove si qualifica come reddito di lavoro, ai fini impositivi, ogni erogazione effettuata "in relazione al rapporto di lavoro", usandosi espressione equivalente a quella di erogazione dipendente dal rapporto di lavoro, anche se poi, nell'ambito di una più articolata disciplina delle eccezioni, si contempla, per M la prima volta, l' indennità di trasferimento, l'indennità di sistemazione e quelle analoghe, adottandosi anche per esse il parametro della non tassabilità di una misura percentuale predeterminata (settimo comma); -che la diversità di natura e di presupposti delle indennità di trasferimento (che formano oggetto della presente controversia) rispetto a quelle di trasferta, del resto separatamente contemplate nel contratti di lavoro, per la rilevata distinzione tra concorso in oneri generali di mantenimento connessi alla fisiologica evoluzione del rapporto e rimborso di spese che il datore di lavoro provochi richiedendo un temporaneo espletamento della prestazione fuori del territorio abituale, osta alla estensibilità alle prime di norme dettate per le seconde;
-che, per i versamenti in discorso, non sono conferenti i richiami alla nozione di risarcimento del danno emergente, perché il denaro sborsato dal lavoratore subordinato, per fronteggiare bisogni di vita, è spesa propedeutica alla prestazione lavorativa, indispensabile per porsi in condizione di svolgerla, non effetto patrimoniale negativo della prestazione stessa, e tantomeno pregiudizio arrecato dal datore di lavoro;
- che deve essere ribadito l'orientamento di questa Corte secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, nella parte in cui dispone la tassabilità dell'indennità di trasferimento, in riferimento agli art. 3, 35, 36 e 53, 1° comma, cost. (Cass. 5 febbraio 1996, n. 948). Infatti non sussiste alcuna dimostrazione che l'indennità di cui si discute abbia natura di rimborso a copertura delle spese affrontate dal lavoratore autonomo ai fini dell'esercizio della sua attività produttiva Infatti la indennità di cui si discute serve ad affrontare le necessità della vita privata del contribuente. Anche il lavoratore autonomo che si trasferisca per meglio esercitare la sua professione in altra città non può portare in detrazione le maggiori spese derivanti dal maggior costo dell'alloggio destinato a sua abitazione nella città in cui si trasferisce. N per quanto attiene alle presunte incertezze nella portata della norma, questa Corte ribadisce che essa appare sufficientemente esplicita, ed i contribuente non indica sotto quali profili essa generebbe una situazione di obbiettiva incertezza. I principi sopra enunciati impongono il rigetto del ricorso. La natura della problematica affrontata e l'epoca del consolidarsi degli indirizzi giurisprudenziali confermati in questa sede rendono equa la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 5 ottobre 2000 Ми сия Oggi 24 LUG. 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio IL CANCELLERECT Osvaldo Ascanic