Sentenza 24 settembre 1999
Massime • 1
L'ordinanza istruttoria con la quale il giudice di merito, riservata al definitivo la decisione sull'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte in presenza della clausola compromissoria, nomina un consulente tecnico, non ha natura di decisione irretrattabile sulla competenza, suscettibile di pregiudicare la decisione della causa e non è pertanto impugnabile con il regolamento di competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/09/1999, n. 10496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10496 |
| Data del deposito : | 24 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ugo VITRONE Presidente
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere
Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Cons. Relatore
Dott. Angelo SPIRITO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
EN.A.I.P. (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale), elettivamente domiciliato in Roma, via Della Giuliana 50, presso l'avv. Ciro Intino e rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Felice Eugenio Lorusso
- ricorrente -
contro
Euro Prom s.n.c.
- intimato -
avverso l'ordinanza 10.11.97 del G.I. presso il Tribunale di Foggia. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20.5.99 dal Relatore Cons.L.Macioce. Lette le richieste 2.10.98 del P.M., in persona del P.G. dr. Claudio Velardi, dirette alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 7.5.96 l'EN.A.I.P. conveniva in giudizio la s.n.c. EURO PROM innanzi al Tribunale di Foggia opponendosi al decreto ingiuntivo 14.3.96 con il quale il Presidente di quel Tribunale le aveva intimato di pagare alla ricorrente Euro Prom la somma di lire 139.400.000 quale saldo di un corrispettivo di servizi di acquisizione di finanziamenti che la Euro Prom si era obbligata ad effettuare con la convenzione del 3.5.93. Eccepiva l'opponente l'incompetenza del Tribunale posto che l'art. 10 della convenzione avrebbe contenuto clausola compromissoria (di rinvio alla competenza del Collegio Arbitrale di cui all'art. 61 della Legge Regione Puglia 27/85) e deduceva, nel merito, l'annullabilità, per errore, o la risolubilità, per inadempimento, del contratto. Si costituiva la soc. Euro Prom deducendo l'inapplicabilità alla specie della clausola compromissoria. Il G.I., in funzione di giudice unico, nel proc. n. RG 543/96, invitate le parti a precisare le proprie conclusioni con riguardo alla eccezione pregiudiziale, si riservava di decidere al decorso del termine di deposito di cui all'art. 190 bis c.p.c. e, con ordinanza 10.11.97, riservata alla sede decisoria la "...questione preliminare relativa alla competenza del giudice adì to..." disponeva per una C.T.U. rinviando per la formulazione dei quesiti ed il giuramento del consulente. Avverso tale ordinanza, notificata il 26.11.97, proponeva ricorso per regolamento di competenza l'EN.A.I.P. all'uopo notificando tempestiva istanza in data 27.12.97 al procuratore domiciliatario dell'Euro Prom, che non si costituiva. Erano dalla istante depositate, in data 2.1.98 e contestualmente al ricorso, note difensive. Nel ricorso l'Ente deduceva che l'ordinanza, dal contenuto sostanziale di sentenza, avrebbe irrevocabilmente statuito sulla propria competenza pronunziando una pur succinta motivazione (di richiamo ad una inconferente giurisprudenza sulla facoltatività dell'arbitrato nell'appalto di oo.pp.).
Il P.G., nelle sue richieste 2.10.98, ha motivatamente concluso per la dichiarazione di inammissibilità, non avendo il provvedimento 10.11.97 alcuna natura di statuizione irretrattabile. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per regolamento proposto dall'EN.A.I.P. deve essere dichiarato inammissibile. Deve essere premesso che questa Corte ha di recente, e definitivamente, statuito che per sottoporre a regolamento di competenza una ordinanza "istruttoria" del Giudice del merito, che appaia contenere statuizione sulla competenza, occorre che essa sia munita di quegli stessi caratteri di decisorietà e definitività che autorizzerebbero la proposizione del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Ha infatti affermato questa Corte a S.U., con riguardo alla impugnabilità ,con regolamento, di provvedimenti di ammissione di accertamento tecnico preventivo, che, poiché avverso essi non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione "...atteso il loro carattere provvisorio e strumentale, avverso gli stessi non è ammissibile il regolamento di competenza, anche nel'ipotesi in cui sia ravvisabile una pronunzia sulla competenza del giudice che li adotta, non potendo ritenersi che il giudice di legittimità possa risolvere quella stessa questione di competenza della quale non potrebbe essere investito ai sensi ..." dell'art. 111 Cost. (S.U. 7129/98; cfr, anche S.U. 117/92). Nella specie il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, che pur avrebbe dovuto, dopo le conclusioni e nel termine di legge, emettere sentenza sulla questione pregiudiziale della competenza del G.O. di fronte a clausola compromissoria contenuta nella convenzione ENAIP-Euro Prom, ritenne di differire la preannunziata statuizione all'esito della consulenza che andava a disporre, ad oggetto la consistenza del credito monitoriamente azionato, pertanto nessuna decisione definitiva adottando sulla controversia sottoposta che, come dianzi detto, potesse impugnarsi in cassazione. Si è trattato, infatti, di un provvedimento ordinatorio - revocabile e certamente non pregiudicante la decisione della causa - per il quale si è sempre da questa Corte negata l'impugnabilità con regolamento (cass. 529/99- 10254/98- 7128/98- 2862/98- 2876/97- 4536/96): che, poi, la motivazione dell'ordinanza 10.11.97 contenga elementi dai quali l'EN.A.I.P. ha desunto essersi formata una opinione del Giudicante sulla competenza del G.O. ( in un inciso che, pervero, menziona la sentenza della C.C. 152/96 ma non quella n. 33/95 sull'art. 61 della L.R.Puglia 27/85, di cui alla recente sent. 1152/99 di questa Corte), è dato affatto inconferente ai fini in esame. Non è infatti l'opinione sottesa alla ordinanza che è idonea a farla tramutare in sentenza (sulla competenza) ma è la traduzione di tale opinione in decisione oggettivamente irretrattabile sulla competenza a consentire il predetto tramutamento e la conseguente immediata impugnabilità. E poiché nel caso sottoposto il Giudice di Foggia tal opinione ha formulato in modo perplesso e con dichiarata riserva della questione all'esito della disposta istruttoria, in nessun modo ha oggettivamente pregiudicato la questione stessa, sulla quale, pertanto, sarà la finale decisione a pronunziare con statuizione immediatamente impugnabile nei modi di legge. Non è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di costituzione dell'intimata.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso per regolamento.