Sentenza 22 marzo 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 388, comma secondo, cod. pen., la condotta di elusione del provvedimento del giudice può consistere in una condotta che ostacola dall'esterno un'attività esecutiva integralmente affidata ad altri ovvero in una condotta di inottemperanza di un obbligo coattivamente ineseguibile, per la cui esecuzione è necessaria la collaborazione dell'obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la sentenza che aveva considerato lecita la condotta dell'imputato che non si era limitato a non ottemperare all'ordine del giudice, ma aveva ostacolato l'esecuzione del provvedimento, sostituendo un lucchetto di un cancello che avrebbe consentito ad altri di accedere e di esercitare un diritto di passaggio sul suo fondo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2016, n. 16398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16398 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2016 |
Testo completo
16 3 9 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.521 Giovanni Conti Stefano Mogini UP 22/03/2016 Emilia Anna Giordano R.G.N. 33084/2014 Ersilia Calvanese - Relatore - Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile BO IU, nato a [...] il [...], nel procedimento nei confronti di AL IU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/02/2014 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del 28 maggio 2012 del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Giarre, assolveva IU AL dal reato di cui all'art. 388 cod. pen., con la formula «perché il fatto non sussiste». 27 G AL in primo grado era stato ritenuto responsabile del reato suddetto, per aver eluso il provvedimento del giudice civile che aveva regolato il diritto di passaggio a favore di IU BO sulla sua proprietà, non fornendogli la chiave del cancello posto a chiusura del fondo servente e così impedendogli di esercitare il diritto di servitù. In particolare, le sentenze di merito avevano accertato che il giudice civile, con un primo provvedimento del luglio 2003, aveva ordinato all'imputato di consegnare allo BO copia della chiave del lucchetto del cancello di ingresso al fondo servente e, con un successivo provvedimento del 18 luglio 2006, aveva disposto che, in mancanza della consegna della chiave, BO fosse autorizzato a sostituire il lucchetto e consegnare la relativa copia all'imputato; che nel luglio 2007 lo stesso BO aveva riscontrato che il lucchetto apposto a seguito di tale ultimo provvedimento era stato nuovamente sostituito dall'imputato, a sua insaputa, impedendogli così l'accesso. In appello, la Corte territoriale riteneva che la condotta contestata non integrasse la fattispecie legale di cui all'art. 388 cod. pen., in quanto la mancata consegna della chiave non impediva alla controparte di esercitare il suo diritto, mediante la sostituzione del lucchetto.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore della parte civile, IU BO, con cui deduce: violazione di legge e vizi della motivazione: la sentenza impugnata avrebbe travisato le risultanze processuali, in quanto era emerso che nel novembre 2007 l'imputato aveva effettuato una nuova condotta di spoglio, sostituendo il lucchetto e attuando così una condotta elusiva e non meramente passiva. Con memoria difensiva depositata il 22 marzo 2016, il difensore di IU AL chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 36692 del 27/09/2007, Vuocolo, Rv. 236937), componendo un contrasto di giurisprudenza sull'oggetto giuridico dei reati previsti dall'art. 388 cod. pen. nei suoi due primi commi, hanno stabilito che entrambe le citate fattispecie hanno per oggetto giuridico l'interesse all'effettività della tutela giurisdizionale, che è garantito dalla Costituzione (cfr. C. cost., n. 77 del 2007, C. cost., n. 24 del 2003), punendo i comportamenti 2 2 destinati a privarla della concreta possibilità di incidere sugli interessi controversi. Conseguentemente, anche nella fattispecie prevista dall'art 388, secondo comma, cod. pen., la condotta di «elusione» del provvedimento del giudice deve consistere nell'ostacolo all'effettiva possibilità di una sua esecuzione: deve trattarsi quindi di condotta che ostacoli dall'esterno un'attività esecutiva integralmente affidata ad altri;
o di condotta di inottemperanza di un obbligo la cui esecuzione non possa prescindere dal contributo dell'obbligato. Nel caso in esame, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, la possibilità di realizzare il diritto di passaggio era stato rimesso dal giudice civile allo stesso BO, che era stato autorizzato a sostituire il lucchetto del cancello, per fare ingresso nella proprietà del AL per esercitare il diritto di passaggio. Il comportamento di quest'ultimo non si è esaurito quindi nella mera inottemperanza all'ordine del giudice (consegnare la chiave), come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata, ma è consistito nell'ostacolare concretamente con il suo comportamento (manomettendo il lucchetto sostituito dallo BO) l'esecuzione del provvedimento del giudice, integrando così il comportamento elusivo punito dall'art. 388 cod. pen.
3. La sentenza impugnata va pertanto annullata agli effetti civili, con rinvio, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 22/03/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Calvanese Giovanni Conti DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 APR 2016 IL PREMAL D CAS IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 3