Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2016, n. 16398
CASS
Sentenza 22 marzo 2016

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Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 388, comma secondo, cod. pen., la condotta di elusione del provvedimento del giudice può consistere in una condotta che ostacola dall'esterno un'attività esecutiva integralmente affidata ad altri ovvero in una condotta di inottemperanza di un obbligo coattivamente ineseguibile, per la cui esecuzione è necessaria la collaborazione dell'obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la sentenza che aveva considerato lecita la condotta dell'imputato che non si era limitato a non ottemperare all'ordine del giudice, ma aveva ostacolato l'esecuzione del provvedimento, sostituendo un lucchetto di un cancello che avrebbe consentito ad altri di accedere e di esercitare un diritto di passaggio sul suo fondo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2016, n. 16398
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16398
    Data del deposito : 22 marzo 2016

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