Sentenza 14 ottobre 2008
Massime • 1
Il termine di dieci giorni entro cui deve essere notificato all'interessato il provvedimento di rigetto dell'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha natura ordinatoria e pertanto la sua violazione non comporta alcuna nullità in assenza di espressa previsione normativa in tal senso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/2008, n. 46173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46173 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 14/10/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1767
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 003767/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA SE N. IL 18/10/1969;
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 04/12/2006 TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Geraci, che ha chiesto l'annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Napoli ha ammesso AR GI al patrocinio a spese dello Stato. Tale atto è stato revocato con provvedimento del 17 gennaio 2006. Il Tribunale ha rigettato il ricorso in opposizione avverso tale ultimo provvedimento, rilevando che la proprietà di una moto di grossa cilindrata comporta senza dubbio costi di gestione e di manutenzione incompatibili con lo stato di indigenza richiesto dalla legge.
2. Ricorre per cassazione l'interessato deducendo due motivi.
2.1 Con il primo si lamenta che l'ordinanza che decide sul ricorso deve essere notificata all'interessato entro 10 giorni, ai sensi del. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99. Tale termine non è stato rispettato e ciò deve determinare la cassazione dell'ordinanza.
2.2 Con il secondo motivo si prospetta che la legge non richiede che l'istanza di ammissione al patrocinio gratuito debba essere accompagnata dalla indicazione dei beni immobili e dei mobili registrati;
e che inoltre la titolarità di tali beni non è in sè condizione ostativa all'ammissione al beneficio, che è invece legata a parametri reddituali e non patrimoniali.
3. Il primo motivo è palesemente infondato giacché il termine di cui all'art. 99, comma 4, richiamato dal ricorrente, è con tutta evidenza puramente ordinatorio essendo finalizzato alla sollecita definizione della procedura, sicché la sua violazione non implica nullità alcuna, in assenza di espressa previsione normativa in tal senso.
È invece fondato il secondo motivo. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art.112, nel testo novellato dalla L. n. 151 del 2005, prevede la possibilità di revoca d'ufficio del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato se risulta provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92. Tali ultimi articoli fanno riferimento a requisiti reddituali desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi. L'art. 96, ridetto D.P.R. prevede altresì che il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni previste dalla legge, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte. Tale ponderazione indiziaria della capacità reddituale prevista al momento della valutazione dell'istanza deve ritenersi senz'altro possibile nell'ambito della procedura di revoca, attesa la chiara simmetria tra i provvedimenti di cui si parla. Tale valutazione, peraltro, come richiesto dalla legge, non può prescindere dalla considerazione di rilevanti circostanze che, in relazione al tenore di vita ed alle attività svolte, consentano di ritenere una capacità reddituale superiore a quella determinata dalla legge. Nel caso di specie tale compiuta valutazione è mancata, essendosi tratto argomento esclusivamente dalla proprietà di una moto di grossa cilindrata e dai costi di manutenzione che essa implica, ed essendosi desunto da tale circostanza che non si sia in presenza di persona indigente. Tale apprezzamento, oltre che incompiuto a causa della limitatezza delle acquisizioni fattuali che lo fondano, fa impropriamente riferimento ad una condizione di indigenza che invece non è richiesta dalla legge che, come si e evidenziato, fa invece riferimento a definiti requisiti reddituali.
Il provvedimento deve essere conseguentemente annullato con rinvio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2008