Sentenza 23 maggio 2000
Massime • 1
Qualora la Corte d'appello abbia riformato la sentenza del pretore soltanto in relazione all'ordine di demolizione (nella specie eliminato a seguito di concessione in sanatoria intervenuta nelle more del giudizio di secondo grado), confermando, nel resto, la decisione di condanna per reato urbanistico, giudice dell'esecuzione competente è il tribunale in composizione monocratica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2000, n. 3756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3756 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 23/05/2000
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 3756
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 08057/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da:
CA. BOLOGNA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) LL PE n. il 19.03.1924
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI
sentite le conclusioni del P.G Dr. Giovanni Galati che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Forlì in composizione monocratica;
O S S E R V A
Con provvedimento del 18.11.1999, il Tribunale di Forlì - Sezione distaccata di Cesena dichiarava la propria incompetenza in ordine all'esecuzione della sentenza pronunciata dal Pretore di Cesena in data 16.12.1996 nel confronti di LL IU, rilevando che, a norma dell'art. 665, comma 2, c.p.p., il giudice dell'esecuzione doveva individuarsi nella Corte di Appello di Bologna, che, pur avendo confermato la sentenza di primo grado in punto di dichiarazione di responsabilità per il reato urbanistico e di determinazione della pena, aveva riformato detta decisione nella parte in cui era stata ordinata la rimessione in pristino. Con ordinanza del 15.12.1999, la Corte di Appello di Bologna rilevava conflitto di competenza, osservando che la sentenza di primo grado emessa contro il LL era stata integralmente confermata dal giudice di appello, anche nella parte riguardante il dissequestro dell'area, e che l'unica modificazione riguardava la prescrizione relativa alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, deve essere definito dichiarando la competenza del Tribunale di Forlì in composizione monocratica, quale giudice competente all'esecuzione della sentenza emessa dal Pretore in data 16.12.1996. Deve premettersi che, in caso di provvedimento contro il quale è stato proposto appello, il secondo comma dell'art. 665 c.p.p. attribuisce al giudice di primo grado la competenza a conoscere dell'esecuzione quando il provvedimento stesso sia stato confermato o sia stato riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili.
Nella situazione dedotta nel presente conflitto il giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado in ordine sia alla pronuncia di condanna per la contravvenzione di cui all'art. 20 lett. b) della l. n. 47/85 sia alla restituzione dell'area su cui erano stati eseguiti i lavori senza concessione edilizia: l'unico punto sul quale ha avuto incidenza la sentenza di appello riguarda l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, che è stato eliminato dalla Corte territoriale a seguito della concessione in sanatoria intervenuta nelle more del giudizio di secondo grado. Dai dati testè enunciati si evince che nel caso in esame non si è avuta alcuna modificazione della sentenza di primo grado rilevante ai fini della individuazione del giudice dell'esecuzione, dato che l'ordine di rimessione in pristino, al pari di quello di demolizione, ha natura di provvedimento accessorio alla condanna (cfr. Cass., Sez. Un., 20 novembre 1996, Luongo), sicché la decisione di eliminare detto ordine non ha dato causa ad una riforma sostanziale della sentenza del primo giudice che possa radicare, ai sensi dell'art.665, comma 2, c.p.p., la competenza della Corte di appello quale giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza del Tribunale di Forlì in composizione monocratica. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2000