Sentenza 30 settembre 2013
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario proposto avverso il provvedimento con cui la Corte di Cassazione ha respinto l'istanza di autodifesa proposta dall'imputato ricorrente, non essendo il citato rimedio esplicabile avverso le decisioni rese in via incidentale nel corso del procedimento di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2013, n. 42530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42530 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 30/09/2013
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - ORDINANZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1393/2013
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 31914/2013
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ST RE N. IL 14/05/1941;
avverso l'ordinanza n. 34045/2012 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 16/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATERNÒ RADDUSA BENEDETTO.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. RA VA con istanza del 21 luglio 2013 ha chiesto la revoca dell'ordinanza emessa dalla seconda sezione di questa Corte in data 16 luglio 2013 nel procedimento distinto dal n 34045/12 RG, definito alla detta udienza, con la quale è stata rigettata l'istanza di autodifesa avanzata dallo RA nel citato giudizio.
2. Con la detta istanza, si lamentano, sotto diversi versanti, plurime violazioni di legge.
Viene segnalata in particolare la parziale diversità tra il Collegio che ebbe inizialmente a trattare il detto procedimento (udienza del 20/2/13) e quello che ha reso il provvedimento oggetto di revoca;
la radicale inconciliabilità della ordinanza con la precedente statuizione in forza alla quale il Presidente della sezione seconda, nel confermare il buon diritto del ricorrente alla difesa personale, aveva disposto la comunicazione della data di fissazione della udienza del 16 luglio anche al ricorrente nella sua qualità di difensore;
l'illegittimità del provvedimento la dove si affermava assistito il ricorrente dal difensore d'ufficio ; la nullità nel merito della ordinanza perché palesemente erronea in diritto, resa in violazione dei precetti costituzionali fondanti il diritto di difesa nonché dell' 6 della Cedu e della L. n. 247 del 1912, art.13. 3. Con ricorso depositato il 6 agosto 2013 RA VA ha poi espressamente impugnato la medesima ordinanza ribadendo pedissequamente i motivi di doglianza già evidenziati a sostegno della originaria istanza di revoca.
4. Con memoria depositata l'11 settembre 2013 il ricorrente ha ribadito le contestazioni in precedenza sollevate con il ricorso sottolineando l'impugnabilità della decisione contrastata e rimarcando la necessità della trattazione del procedimento in udienza pubblica o camerale partecipata.
5. L'istanza di revoca nonché il successivo ricorso dal tenore assolutamente reiterativo della prima, coerentemente ricondotti entrambi gli atti alla ipotesi del ricorso straordinario, vanno dichiarati inammissibili con decisione assunta ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., comma 4, primo periodo, in ragione della evidente estraneità delle richieste in esame alle ipotesi di cui al comma 1 della norma da ultimo citata. Va, infatti, preliminarmente evidenziato che il rimedio straordinario in questione, ammesso peraltro solo per il soggetto condannato, può essere proposto esclusivamente avverso le sentenze della Corte di Cassazione, essendo invece radicalmente preclusa la possibilità di impugnare autonomamente le decisioni rese incidentalmente dalla Corte nel cammino processuale che porta alla definizione del procedimento di legittimità.
6. Ne viene la inammissibilità del ricorso cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende determinata in via equitativa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2013