Sentenza 5 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2001, n. 7616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7616 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ALIAND6 70 17 6 1 6 LA C RTE76 I CASSAZ IONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 14534/99 Dott. Rosario DE MUSIS SCIARELLI Rel. Consigliere Cron.17489 Dott. Guglielmo Dott. Ettore MERCURIO Consigliere - Rep. Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere - Ud. 29/03/01 - Consigliere - Dott. Federico ROSELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI FF.SS. SPA TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ER GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO V. 2001 PAPADIA, che lo rappresenta e difende unitamente 1480 all'avvocato EDOARDO DI BERARDINO, giusta delega in -1- atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2980/98 del Tribunale di BARI, depositata il 08/07/98 R.G.N. 813/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
delega udito 1'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO per SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 Svolgimento del processo. CO Palermo, con ricorso al Pretore di Bari del 28 maggio 90, conveniva in giudizio le Ferrovie dello Stato ed esponeva di essere dipendente dell'Ente convenuto e di rivestire la qualifica di ausiliario viaggiante di 2a/3a cat. ma di avere svolto mansioni superiori di " 'conduttore dal settembre 88; chiedeva, pertanto, il relativo riconoscimento con ogni conseguenza, anche economica. L'Ente Ferrovie dello Stato chiedeva il rigetto della domanda,che però il Pretore accoglieva, riconoscendo all'attore le mansioni superiori di 3a/4a categoria(conduttore o operatore specializzato) a far tempo dal 25 ottobre 88. La spa Ferrovie dello stato proponeva appello, del quale il lavoratore chiedeva il rigetto e che, di fatti, il Tribunale di Bari rigettava con sentenza depositata 1'8 luglio 98. Le Ferrovie dello Stato hanno proposto ricorso per cassazione. Il lavoratore ha depositato controricorso.. Motivi della decisione. Il Tribunale ha riconosciuto al lavoratore la qualifica invocata sulla base dell'art. 41 del CCNL 87-89, per aver svolto “da solo le mansioni di addetto al bagagliaio, mansioni, queste, proprie della categoria superiore di conduttore”. A fronte del rilievo che l'attore era sfornito dell'apposita abilitazione, il Tribunale osserva che non "possono essere applicati gli accordi che estendono la qualifica di conduttore agli ausiliari viaggianti,muniti di apposita abilitazione, in quanto nel presente giudizio non si invoca la progressione di carriera contrattuale, ma quella prevista dalla legge e dal primo contratto collettivo per tutti i dipendenti che, per un certo tempo, abbiano svolto le superiori mansioni”. Con l'unico motivo di ricorso, si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 1362 e segg., 2697 cc,nonché dell'art. 39 Cost.; carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia. flab N Si afferma che nella sentenza impugnata "invano si cercherebbe un cenno pur sommario di riferimento alla disposizione del contratto collettivo in tema di inquadramento del personale ferroviario, con particolare riguardo alla qualifica spettante al lavoratore ricorrente per le mansioni da lui espletate”. Che il conduttore (qualifica richiesta dall'attore) deve possedere, a norma del DM 1085/85 e del CCNL 1987/89, una terza abilitazione (mancante nella fattispecie),oltre quelle del personale ausiliario viaggiante. Il ricorso è fondato. In tema di riconoscimento di qualifica,il giudice deve individuare la norma applicabile e considerare se le mansioni svolte corrispondano a quelle previste dalla norma contemplante la qualifica. All'opposto, nel caso di specie, il tribunale non ha svolto tale essenziale indagine, omettendo di individuare la norma che prevede la qualifica e, di conseguenza, omettendo di effettuare il raffronto tra le mansioni svolte e quelle della qualifica invocata, indagine, questa, essenziale ai fini del riconoscimento di qualifica richiesto con la domanda introduttiva. Per tale ragione, la motivazione della sentenza del Tribunale è insufficiente. Ne consegue che la sentenza medesima va cassata, con rinvio ad altro Giudice, che colmerà la ravvisata lacuna di motivazione,provvedendo, altresì, sulle spese di questa fase.
PQM
Accoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Bari, la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazion E D A L E L G G 1 L 1 E - . 8 - 2 N 5 3 3 . L T 0 ' 1 A R L I D E S S E I O T I A N D I T R O 29 marzo 2001 I O A T I S E D S G O T , A S S S E N E G A R , P A R E E M O S N S A T D I , D E P A T B I L D I O L O Cons. est.: alice m Phill ✓ Presidente: Корить вевешь IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi. 561 2001 E IL CANCELLIERE O I M