Sentenza 28 febbraio 2007
Massime • 1
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti la sospensione condizionale della pena può essere concessa, oltre che nel caso previsto dall'art. 444, comma terzo, cod. proc. pen., solo quando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione tra le parti, non potendo il beneficio essere accordato di ufficio.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
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Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova applicava ad un imputato, per il reato di cui agli artt. 81 e 495 cod. pen., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. In particolare, il giudice di merito aveva contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/02/2007, n. 21508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21508 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 28/02/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - N. 346
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 39549/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE DE, N. IL 20/11/1979;
avverso SENTENZA del 09/06/2005 TRIB. SEZ. DIST. di CARRARA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. DELEHAYE Enrico, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di EP BO ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa il 9 giugno 2005 dal Giudice monocratico del Tribunale di Massa, con la quale è stata applicata alla suddetta imputata, su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) - per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 624 c.p., all'art. 625 c.p., n. 2 e art. 61 c.p., nn. 2 e 11 (capo A della imputazione) ed agli artt. 81 cpv.
c.p., D.L. n. 143 del 1991, art. 12, accertati il 13 gennaio 2004 - la pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 100,00 di multa a titolo di aumento per continuazione con i fatti di reato oggetto di sentenza dello stesso tribunale emessa il 9 dicembre 2004 e divenuta irrevocabile il 26 Febbraio 2005, di condanna alla pena di mesi 7 di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
La ricorrente ha dedotto violazione di legge assumendo che la richiesta di patteggiamento " era sottoposta alla concessione della sospensione condizionale della pena, sempre in riferimento alla precedente sentenza del 9 dicembre 2004" e che la sospensione era stata riconosciuta nel dispositivo di udienza ma non riportata in quello di sentenza.
Il motivo posto a sostegno del ricorso è manifestamente infondato, atteso che la pretesa "sottoposizione" (da intendersi nel senso di condizione alla quale la richiesta di applicazione della pena sarebbe stata soggetta) della richiesta formulata ex art. 444 c.p.p. alla concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p.p. non risulta dal tenore della medesima, formulata a verbale nell'udienza del 9 giugno 2005 (testualmente: "L'Avv. Antongiovanni produce sent. 1227004 del 9/12/04 e chiede l'applicazione della pena di m. 4 reclusione ed Euro 100,00 di multa che deve essere messa in continuazione con la pena già applicata con la sentenza di cui sopra"), ne' - come rilevato anche dal Procuratore Generale presso questa Corte nella propria requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso - detta subordinazione era espressa nella procura speciale conferita per il patteggiamento, ne', infine, nel dispositivo letto in udienza risulta essere stato concesso il suddetto beneficio (che non è indicato in alcun punto della sentenza impugnata).
Di conseguenza, il consenso della ricorrente alla applicazione della pena nei termini con il quali essa è stata determinata non appare viziato, in sentenza non vi è alcun errore materiale che debba essere corretto e tanto meno è ravvisabile violazione di legge per avvenuta applicazione di una pena non condizionalmente sospesa in difformità alla richiesta formulata dalle parti processuali. Va osservato, tra l'altro, che la sospensione condizionale della pena non risulta neppure essere stata oggetto di richiesta avanzata dal difensore, anche al di fuori dell'accordo intervenuto tra le parti processuali, sicché tale beneficio non sarebbe stato nella specie concedibile dal giudice del patteggiamento;
ciò in quanto nello speciale procedimento disciplinato dall'art. 444 c.p.p. è possibile concedere all'imputato la sospensione condizionale della pena applicata, oltreché nell'ipotesi di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla dazione del beneficio, specificamente prevista dal citato art. 444 c.p.p., comma 3, solo quando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti, non potendo il beneficio di cui all'art. 163 c.p.p. essere concesso di ufficio (Cass. Sez. 4^ 10/6/1994, n. 7897, Tonelli). Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente EP BO al pagamento delle spese processuali nonché - ricorrendo, ex art. 616 c.p.p. e Corte Cost. 13 giugno 2000, 186, colpa della ricorrente medesima nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che va congruamente determinata in Euro 1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2007