Sentenza 8 aprile 1999
Massime • 2
Il delitto di false comunicazioni sociali -previsto dall'art. 2621 c.c.- consiste in una particolare ipotesi di falso ideologico in scrittura privata avente ad oggetto la rappresentazione di circostanze fattuali inerenti alle condizioni economiche della società, in relazione alla tutela dell'affidamento incolpevole dei soci e dei terzi.
Ad integrare il dolo specifico del delitto di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c., è sufficiente la volontà di determinare un errore nei soci o nei terzi, allo scopo di indurli a comportamenti o rapporti nei confronti della società che diversamente e presumibilmente non terrebbero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/1999, n. 6881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6881 |
| Data del deposito : | 8 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno FOSCARINI Presidente del 08.04.1999
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Alfonso AMATO " N. 751
3. " Vittorio RAGONESI " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro MARASCA " N. 36074/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da EC MO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 18.2.1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Frasso che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'Avv. Giancarlo Carnielli per la parte civile AR SE;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 15.4. 1996, il Tribunale di Benevento dichiarava EC MO colpevole del reato di cui agli artt. 110 c.p., 2621 e 2630, secondo comma nn. 1), 2), 3) c.c. e lo condannava alla pena di mesi dieci di reclusione e lire tre milioni di multa oltre al risarcimento del danno alla parte civile costituita AR SE. All'imputato, quale presidente del consiglio di amministrazione della Flortida s.p.a. e in concorso con altri membri del consiglio suddetto, veniva addebitato: 1) di avere, nel verbale di assemblea straordinaria del 5.4.1990, deliberato di aumentare il capitale sociale da lire 600.000.0000 a lire 990.000.000, nascondendo la disastrosa situazione economica della società, che in due anni aveva avuto perdite per lire 550.726.744; di avere prospettato fraudolentemente in un "business plan" - distribuito tra gli altri a AR SE, che sottoscriveva 50 azioni del valore di lire 1.000.000 ciascuna - un'alta redditività delle azioni della Flortidia, lasciando intendere, al fine di cagionare sul pubblico mercato un aumento di valore delle azioni stesse, che la società godeva di ottima salute, sia economica che finanziaria, nonostante risultassero dai bilanci del 1988 e del 1989 pesantissime perdite;
3) di avere omesso, nonostante risultassero le perdite suddette, di convocare senza indugio l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti opportuni.
A seguito di appello dell'imputato, che chiedeva di essere assolto con ampia formula, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 18.2.1998, in riforma dell'impugnata decisione, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato ascrittogli estinto per prescrizione, confermando le statuizioni relative agli interessi civili.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il EC, il quale deduce: violazione dell'art. 606, primo comma lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 2621 c.c., assumendo:
l'insussistenza del reato in questione in quanto il "business plan" non costituisce un documento fraudolento e comunque perché non aveva valenza e natura giuridica di documento sociale;
2) l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato con riferimento alle contestate violazioni;
3)violazione dell'art. 606, primo comma lett. e), c.p.p. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
L'assunto difensivo secondo cui il reato di cui all'art. 2621 c.c. non sussisterebbe nella specie, perché il documento denominato
"business plan", non sarebbe fraudolento e non avrebbe valenza e natura giuridica di documento sociale, è destituito di fondamento. Il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 c.c., consiste in una particolare ipotesi di falso ideologico in scrittura privata avente ad oggetto la rappresentazione di circostanze fattuali inerenti alle condizioni economiche della società in relazione alla tutela dell'affidamento incolpevole dei soci e dei terzi (cfr. Cass. Sez. I, 3.12.1996, Pennisi, RIV 206327). Nel caso di specie il documento incriminato è stato redatto con lo specifico scopo di pubblicizzare l'iniziativa di ricapitalizzazione della società e quindi con indiscutibile intento fraudolento, atteso che mirava a rendere attraente l'iniziativa dell'aumento di capitale mediante l'emissione di 600 nuove azioni da lire un milione ciascuna, presentando le condizioni economico finanziarie della società o, quanto meno, le sue potenzialità, in luce favorevole e in una prospettiva ottimistica, mentre in realtà i membri del consiglio di amministrazione erano al corrente che la società, negli anni 1988 - 89, aveva avuto perdite per ben lire 550.000.000, con riduzione del capitale sociale di circa 100.000.000. L'impugnata sentenza mette in evidenza come detto documento era conosciuto non solo all'interno della società, ma anche all'esterno, come dimostrato dal fatto che il AR, venuto in possesso di una copia di esso, sottoscrisse 50 azioni, versando a rate il relativo importo. Correttamente, pertanto, i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto di qualificare il documento in questione come una falsa comunicazione sociale idonea ad integrare la fattispecie di cui all'art. 2621 c.c., dato che la "ratio" della norma postula, ai fini della sussistenza del reato, che la falsificazione si identifichi in una qualsiasi attività diretta ad alterare la situazione obbiettiva della società (cfr. Cass. Sez. V, 4.8.1992, Bertolotti ed altro, RIV 197572). Altrettanto correttamente i giudici del merito hanno ritenuto la responsabilità del EC in ordine al reato di cui all'art. 2621 c.c. sotto il diverso profilo della omessa convocazione, nei termini prescritti dalla legge, dell'assemblea dei soci nel caso previsto dall'art. 2446 c.c., atteso che l'imputato, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, essendo a conoscenza delle sopra richiamate perdite subite dalla società negli anni 1988 - 89, con relativa decurtazione del capitale sociale, aveva l'obbligo di convocare l'assemblea al fine di prendere gli opportuni provvedimenti.
Lamenta poi il ricorrente che la Corte di merito non abbia correttamente accertato la sussistenza dell'elemento psicologico del reato. A questo proposito occorre rilevare che ad integrare il dolo specifico del delitto di false comunicazioni sociali è sufficiente la volontà di determinare un errore nei soci o nei terzi, allo scopo di indurli a comportamenti o rapporti nei confronti della società che diversamente e presumibilmente non terrebbero (cfr. Cass. Sez. V, 23.8.1993, Corbosiero ed altri, RIV 194879). Nel caso di specie la sussistenza della volontà di indurre in errore soci e terzi mediante il documento denominato "business plan" risulta adeguatamente evidenziata nella motivazione dell'impugnata sentenza, risultando essa confermata dall'episodio AR. Comunque è da rilevare che in presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., si impone sia quando già sia acquisita la prova dell'innocenza dell'imputato sia quando manchi del tutto la prova della colpevolezza. Condizioni queste che per le ragioni sopra esposte non ricorrono nella specie.
Il ricorrente lamenta, infine, vizio di carenza ed illogicità della motivazione, senza peraltro specificare i punti in cui la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente o illogica. Il motivo difetta, pertanto, del requisito della specificità e, come tale, deve ritenersi inammissibile.
Ciò premesso il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, inoltre, a quello delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessive lire due milioni, di cui lire centocinquantamila per spese.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 8 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1999