Sentenza 23 settembre 2014
Massime • 1
Quando deve essere applicata una misura di sicurezza personale, successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna, la decisione del magistrato di sorveglianza competente, è legittimamente emessa anche se fa seguito a domanda formulata da un Ufficio del Pubblico Ministero sprovvisto di competenza per territorio, posto che il magistrato di sorveglianza, a norma dell'art. 679 cod. proc. pen., procede in tale ipotesi anche "d'ufficio".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2014, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 23/09/2014
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria - Consigliere - N. 2508
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 52098/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC VA N. IL 13/01/1974;
avverso l'ordinanza n. 2584/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO, del 09/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto che ha chiesto il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa in data 9 luglio 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava l'appello proposto - ai sensi dell'art. 680 c.p.p. - da RI RE avverso il provvedimento in tema di misura di sicurezza personale (dichiarazione di abitualità e sottoposizione alla misura della casa di lavoro per periodo minimo di anni due) emesso in data 4 aprile 2013 dal Magistrato di Sorveglianza di Agrigento.
RI risulta destinatario di sentenze di condanna per il delitto di associazione mafiosa ed estorsione nonché di decreti applicativi di misure di prevenzione personali.
Nel provvedimento di primo grado - richiamato dal Tribunale di Sorveglianza - si ricostruisce in modo approfondito il percorso delinquenziale e si conclude per l'attualità della pericolosità sociale, con valutazione condivisa dal Tribunale. Viene altresì respinta questione in rito relativa alla incompetenza del Pubblico Ministero di Palmi, che aveva inoltrato richiesta, sulla base della presenza in udienza del P.M. di Agrigento che aveva recepito a fatta propria l'istanza iniziale. In ogni caso si aggiunge che l'esistenza di un potere di instaurazione ex officio da parte del Tribunale) renderebbe irrilevante la questione in punto di vizio derivante dalla titolarità del potere di domanda.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - RI RE, articolando distinti motivi.
Con il primo si ripropone la questione in rito, ritenendo sussistente l'ipotesi di nullità dell'intera procedura per vizio di competenza della autorità proponente.
La titolarità del potere di domanda è attribuita dalla legge al P.M. presso il Tribunale della sede dell'Ufficio di Sorveglianza (art. 678 c.p.p., comma 3), nel caso in esame in Agrigento. L'impulso nel caso in esame è stato dato dal Procuratore della Repubblica di Palmi.
Se è vero che in udienza era presente il P.M. di Agrigento, che ha concluso per l'accoglimento della richiesta, ciò non determina alcuna sanatoria del vizio, trattandosi di nullità già prodottasi ed eccepita dalla difesa.
Nè può ritenersi corretta la considerazione per cui resistenza di un potere di procedere ex officio in capo al Magistrato di Sorveglianza renderebbe irrilevante il difetto di attribuzione in tema di formulazione dell'istanza.
Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla ritenuta attualità della pericolosità sociale.
Si lamenta l'incompletezza della valutazione relativa ai dati da cui inferire l'attualità della pericolosità sociale del RI. Il Magistrato di Sorveglianza, secondo il ricorrente, ha valorizzato circostanze di contesto e condotte lontane nel tempo, senza procedere ad accurata valutazione dei progressi trattamentali registrati durante il periodo detentivo.
3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, per i motivi che seguono.
3.1 Quanto al primo profilo, va affermato che il procedimento applicativo di misure di sicurezza personali si caratterizza normativamente in modo difforme dal tradizionale assetto di poteri tra richiesta e decisione.
Ed invero è l'art. 679 c.p.p. a prevedere espressamente che il magistrato di sorveglianza è funzionalmente competente a procedere anche "di ufficio", ogni volta che una misura di sicurezza "deve essere ordinata successivamente" alla pronuncia di una sentenza di condanna (sul tema, Sez. 1 n. 6926 del 27.11.2008, rv 243222). Da era deriva che il contraddittorio necessario con la parte pubblica è regolarmente instaurato con la partecipazione all'udienza del Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede l'Ufficio di Sorveglianza, ma non può parlarsi di vizio di incompetenza funzionale in rapporto ad una pretesa titolarità esclusiva - in capo a tale organo - del potere di richiesta.
Lì dove le norme - come nel caso in esame - prevedano l'iniziativa "anche di ufficio" è evidente che la domanda formulata da un Ufficio del Pubblico Ministero diverso rispetto a quello territorialmente competente non si pone come fattore condizionante la decisione ma come semplice stimolo all'apertura del procedimento cui prende parte l'organo dell'accusa pubblica territorialmente competente. Nessun vizio in termini di nullità è dato pertanto rinvenire nella procedura in esame.
3.2 Quanto al secondo profilo, non si ravvisano vizi in punto di "completezza" della valutazione operata dagli organi giurisdizionali di merito.
Va infatti evidenziato che il RI - come precisato nel decreto emesso dal Magistrato di Sorveglianza - si è reso latitante sino al 24 agosto 2010 (data dell'ultimo arresto), circostanza che da un lato legittimamente è stata evocata come indicativa di una consistente pericolosità sociale, dall'altro riduce il periodo di effettivo trattamento risocializzante (rispetto al momento della decisione di primo grado) a meno di tre anni.
In rapporto al numero e alla gravità dei precedenti oggetto di valutazione (riportati in modo ampio nel decreto del MdS), tra cui il delitto di associazione di stampo mafioso e due condotte di estorsione aggravata ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 tale periodo non è di entità tale da determinare una carenza argomentativa in rapporto ai suoi provvisori esiti. Peraltro la regolarità del comportamento carcerario risulta - in ogni caso - espressamente valutata sulla base delle singole relazioni comportamentali, pur in assenza di una relazione di sintesi, con argomentazioni che appaiono dotate di stringente logicità e che, pertanto, risultano insindicabili nella presente sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2015