Sentenza 10 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2002, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
0 02 59 /02 REPUBBLICA ITALIAN. IN NOME DE POL ITALIANO multior finditio LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto fillMi for quanto risfets def litisconsortio SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: frocessuale;
into fration of contentionin Dott. Mario Presidente SPADONE R.G N. 11729/99 Cron 450 CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco Rep. 70 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Ud.02/04/01 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Be Juli Romio, est. ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: Richie IL SOLE 24 ORE domiciliato in ROMA dail Con ME AN, elettivamente 1,55 VIA DEL TRASONE 8/12, presso lo studio dell'avvocato 10. GEN. 2002 IL CARD FORGIONE E.. difeso dall'avvocat✓ VETERE VINCENZO, giusta delega in atti;
1513000 - ricorrente CANCELLERIA:
contro
SI IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SIRACUSA 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE OF012760 MARSICO, difesa dall'avvocato COSIMO FORTUNATO, giusta 2001 delega in atti;
controricorrente 571 -1- avverso la sentenza n. 234/98 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 16/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso dichiararsi la nullità del processo di II° grado e della relativa sentenza. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 20.2.88 LI UC conveniva in giudizio De UR LI e ED NT, esponendo di essere atto proprietaria, in base ad atto pubblico per Notar ED del 5.3.66, di un appezzamento di terreno sito in agro di Lappano, C. da Altavilla in catasto contraddistinto al f. 6, particelle 137, 140, 250, 281 e 282; che di detto terreno si erano imposses- sati i convenuti approfittando della sua assenza. Chiedeva pertanto che gli stessi venissero condan- nati al rilascio immediato del bene. Si costituivano in giudizio De UR LI e ED NT chiedendo entrambi il rigetto della domanda e in via riconvenzionale di essere proprietario del terreno per dichiarati, ognuno, causa relativamente alle particelle dagli cui è stessi occupate, per intervenuta usucapione. Il De UR inoltre, in via subordinata, attese le migliorie dallo stesso apportate al fondo, chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento della somma rivalutazione ed di lire 1.636.900, oltre interessi. documentali e prova Istruita con produzioni tratturitn citenuta intestimoniale, la causa veniva 3 decisione. Con sentenza del 3.4.1996 il tribunale di Cosenza, in accoglimento della domanda, dichiarava che LI UC era proprietaria dell'appez- zamento di terreno in questione, ordinando che lo stesso venisse lasciato libero entro novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Rigettava la domanda di usucapione avanzata, in via riconvenzionale dai convenuti ed, in accogli- mento della domanda di rimborso, per miglioramenti avanzata da De UR LI, condannava la LI a corrispondere allo stesse De UR la somma di lire 1.200.000, oltre interessi con decorrenza dal 20.2.1988. Proponeva appello avverso l'anzidetta sentenza ED NT lamentando che erroneamente primi giudici avevano ritenuto sufficiente la prova addotta dal ED, a dimostrazione della sua proprietà, laddove, al contrario, essa non doveva essere ritenuto, congrua ed adeguata, atteso che la produzione del titolo di acquisto a carattere derivativo (il rogito per notar ED del 5.3.1966) del dante causa avv. Monaco, non era accompagnata dall'altrettanto necessaria prova circa il successivo permanere del rapporto di possesso per il periodo necessario per l'usucapione del medesimo bene. Gravava sulla LI l'onere di provare che l'anzidetto rapporto di appartenenza non era stato 14 interrotto da un possesso idoneo ad usucapire, ad opera appunto del convenuto ED, atteso che tra la data dell'atto pubblico anzidetto (1966) e quella di proposizione della domanda (1983) erano decorsi quindi anni. Erronea doveva essere ritenuta, altresì, secondo l'appellante, ED, la statuizione dei primi giudici circa la ritenuta insufficienza della prova testimoniale offerta dal predetto a dimo- strazione, - in sede di domanda riconvenzionale ' dell'avvenuto possesso utile per l'usucapione. Invero l'acquisita prova testimoniale aveva ampiamente supportato la relativa domanda, non apparendo, al contrario, credibili le isolate dichiarazioni che sostenevano la diversa natura del rapporto con la cosa (mera distinzione quale affittuario) da parte appunto di esso ED dei suoi danti causa. Con sentenza del 24.2.-16.4.1998 la corte di appello di Catanzaro rigettava l'appello proposto da ED NT. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione ED NT con due motivi di gravame;
resiste con controricorso LI UC. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 preliminarmente esaminarsi l'eccezione Deve sollevata dal Procuratore Generale di udienza, secondo la quale il giudizio di appello si doveva svolgere con la presenza di tutte le parti che avevano partecipato a quello di primo grado, ricor- rendo nella controversia l'ipotesi del litiscon- sorzio necessario processuale. L'eccezione è fondata. È giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. 8636/1987) che l'obbligatorietà 5568/1997, n ° n ° della integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parte del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando la impugnazione non risulti proposta nei confronti di 6 tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario;
sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litiscon- sorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado, come è accaduto nel presente giudizio. In entrambe le ipotesi la mancata integrazione nel giudizio di appellocontraddittorio del determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità. inscindibile, qualoraPertanto, in una causa sia mancato in grado di appello l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di una delle parti presente in primo grado in qualità di litisconsorte necessario, e tale violazione sia stata denunciata ed accertata in sede di ricorso per cassazione, come è avvenuto nel caso in esame, giudice di legittimità non deve dichiarare la il dell'appello ed il conseguente inammissibilità passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, bensì rimettere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 331 e 383 c.p.c., rilevata di secondo grado e la nullità del procedimento della sentenza conclusiva dello stesso, le parti dinanzi al giudice di appello per un nuove esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti preter- messe (cfr., in senso conforme, Cass. sent. n° 7283/1997). La situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in primo grado da LI UC nei confronti di De UR LI e ED NT, che in via riconvenzionale avevano chiesto di essere dichiarati proprietari per avvenuta usuca- pione dei terreni rivendicati dall'attrice ed avevano entrambi contestato il titolo di acquisto derivativo della proprietà da parte della LI UC, - doveva essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado;
al giudizio di appello doveva partecipare quindi anche De UR LI. Va in conseguenza dichiarata la nullità del procedimento di appello e della relativa sentenza e la causa deve rinviarsi, anche per le spese del presente giudizio, davanti ad altra sezione della 8 corte d'appello di Catanzaro, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità del procedimento di appello e della relativa sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, davanti ad altra sezione della corte d'appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 2 aprile 2001 He comigliare est. врабни печNe Julis Romanis 109TT129,11 4067 30,99 TOT. 160,10 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITANO DE Roma 10. GED 2002 IL CANCELLIERECI a