Sentenza 27 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di sospensione dell'ordine di esecuzione a seguito di presentazione di istanza ex art. 90 o 94 d.P.R. n. 309 del 1990, il P.M. ha esclusivamente il potere di controllare l'esistenza e la regolarità formale della documentazione allegata all'istanza, ai sensi rispettivamente dell'art. 91, comma secondo, e 94 comma primo, ultima parte, stessa legge, ma non quello di valutare nel merito tale documentazione per verificare la rispondenza in concreto del programma predisposto alle esigenze del condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2004, n. 14951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14951 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 27/02/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - N. 1113
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 40429/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Di AR VI, n. il 3 novembre 1968;
contro l'ordinanza 11 giugno 2003 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio Pepino;
lette le conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
OSSERVA
1. Con ordinanza 11 giugno 2003 la Corte di appello di Napoli, in veste di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Di AR VI tesa a ottenere l'annullamento del provvedimento 10 gennaio 2003 con il quale il Procuratore generale di Napoli ha rigettato la richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ai sensi dell'art. 91, co. 3, dPR 309/1990 in pendenza di istanze ex artt. 90 e 94 stessa legge. Ha osservato la corte territoriale - ribadendo le motivazioni del Procuratore generale - che la sospensione non è concedibile in quanto: a1) il beneficio di cui all'art. 90 legge stupefacenti è possibile solo con riferimento a reati commessi in relazione a uno stato di tossico-dipendenza e in presenza di un programma di riabilitazione da continuare o completare, mentre il Di AR "ebbe a riportar condanna per reato associativo"; a2) non risulta allegata alla i-stanza, per quanto attiene l'affidamento ex art. 94 legge stupefacenti, la documentazione richiesta nel primo comma, ultima parte della norma (certificazione dello stato di tossicodipendenza e della idoneità, ai fini del recupero, del programma concordato, rilasciata da struttura sanitaria pubblica).
Ha proposto ricorso il Di AR, lamentando il carattere apodittico e arbitrario delle valutazioni della corte, in un settore in cui "non sono compatibili con la ratio della norma delibazioni soggettive o, comunque, svincolate dalle risultanze documentali". Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è fondato.
Sotto un primo profilo, il rigetto della richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione con riferimento alla misura di cui all'art. 90 dPR n. 309/ 1990 si fonda su un principio di diritto esatto
(concedibilità del beneficio, e dunque della sospensione, solo in presenza di reati commessi in relazione a uno stato di tossicodipendenza e di un programma di riabilitazione da continuare o completare), ma è privo di adeguata motivazione (rectius, di motivazione tout court). La corte territoriale si limita, infatti, alla lapidaria affermazione che il Di AR "ebbe a riportar condanna per reato associativo", nulla osservando sul collegamento di tale reato con lo stato di tossicodipendenza (in astratto possibile, quanto meno con riferimento al reato associativo ex art. 74 dPR n. 309/1990) e omettendo ogni rilievo circa l'esistenza (o meno) di un programma terapeutico in atto (non escluso dalla certificazione allegata).
In secondo luogo, la corte territoriale incorre in errore di diritto laddove mostra di ritenere che i poteri del pubblico ministero in punto sospensione dell'ordine di esecuzione a seguito di presentazione di istanza ex art. 90 o art. 94 dPR n. 309/1990 comprendano non solo il controllo sulla esistenza e sulla regolarità formale della documentazione allegata all'istanza ai sensi, rispettivamente, dell'art. 915 co. 2, e 94, co. 1, ul. parte, stessa legge (nel caso di specie pacifica, essendo lo stato di dipendenza da eroina del Di AR riferito in modo testuale nel certificato 17 dicembre 2002 del Sert dell'Asl di Caserta e l'idoneità, ai fini del recupero, del programma concordato attestata dalla specifica annotazione del responsabile del Sert territoriale sul progetto elaborato dal Centro assistenziale polivalente L'Arcobaleno) ma altresì la valutazione del merito di tale documentazione (e cioè alla rispondenza in concreto del programma predisposto alle esigenze del condannato). Tale interpretazione è incompatibile sia con la lettera della legge che con la sua ratio e collocazione sistematica. In particolare: b1) gli artt. 90 e seguenti legge stupefacenti prevedono che il pubblico ministero "sospende" (e l'uso del modo verbale indica un obbligo e non una facoltà) l'emissione dell'ordine di esecuzione - o della esecuzione, ove già in corso - ®se non osta il limite di pena¯, escludendo così ogni possibilità di controllo in ordine alla prevedibilità della concessione finale della misura;
b2) lo stesso limite non può che contrassegnare, per evidenti esigenze di coerenza sistematica, gli altri profili di controllo demandati al pubblico ministero, e cioè quello sulla mancanza di precedenti concessioni del beneficio richiesto e quello sulla regolarità della documentazione da allegare all'istanza "a pena di inammissibilità"; b3) il potere di integrare la documentazione prodotta dal richiedente e di disporre ulteriori accertamenti è espressamente riservato, dagli artt. 92 e 94 legge citata, al giudice (con univoca conferma che l'esame del merito è demandato solo a quest'ultimo); b4) la descritta limitazione del potere del pubblico ministero è coerente con il suo ruolo di parte e con la necessità che tutti gli approfondimenti avvengano nel rispetto del principio del contraddittorio (con preclusione di ogni valutazione di merito inaudita altera parte).
Consegue a quanto precede l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio degli atti alla Corte di appello di Napoli che procederà a nuovo esame della richiesta del Di AR attenendosi ai principi sopra indicati.
P.Q.M.
annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2004