CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33555 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AN TO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 29/11/2018 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere IU GA;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MA RR, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Sergio Rando, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 17 ottobre 2017, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 16 ottobre 2014, ha confermato la responsabilità del ricorrente per i reati di acquisto h4/ Penale Sent. Sez. 2 Num. 33555 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 09/06/2023 anche.per la successiva cessione a terzi di sostanza .stupefacente del tipo cocaina di cui ai capi L ed M della imputazione, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990. 2. Ricorre per cassazione TO AN, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, non essendo emersa prova della cessione dello stupefacente a terzi, tenuto conto della conclamata assunzione di droga da parte dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata pronuncia in ordine all'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., che la Corte di appello avrebbe dovuto emettere anche d'ufficio, statuizione che il ricorrente assume essere adottabile anche in sede di legittimità; 3) violazione di legge per non avere la Corte scisso le singole violazioni di cui al capo L, contestato in forma continuata, tutte commesse in data antecedente al 26 aprile del 2010, ai fini di verificare l'intervenuta prescrizione di singoli segmenti della condotta, invece ritenuta commessa per l'intero in data 26 aprile 2010; 4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena per il reato continuato ritenuto più grave ed anche per l'aumento in continuazione con altro reato pure di natura continuata. La pena base, inoltre, è stata determinata in misura assai distante dal minimo edittale senza specificazione alcuna. Peraltro, il calcolo effettuato dalla Corte di appello non sarebbe corretto in relazione alla pena finale determinata. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria, con la quale si insiste per la declaratoria di prescrizione dei reati. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati. 1.11 primo motivo non è fondato. La Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento con rinvio del 17 ottobre 2017, aveva rigettato il primo motivo di ricorso inerente alla ritenuta responsabilità del ricorrente, rimettendo al giudice di merito solo la valutazione in ordine alla eventuale sussistenza dell'ipotesi di reato, più lieve, di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990. Ne consegue che la commissione dei fatti da parte del ricorrente è coperta dal giudicato. 2. Non possono ritenersi manifestamente infondati - con effetti assorbenti di ogni altra questione in quanto decisivi ai fini del calcolo del termine prescrizionale che risulta decorso alla data odierna in relazione ai precisi calcoli effettuati a fg. 11 2 della sentenza impugnata, che hanno indicato la maturazione del, termine al 13 gennaio 2019 - il terzo ed il quarto motivo di ricorso, non avendo la Corte, pur investita da motivi di appello, individuato con esattezza il dies a quo dal quale far decorrere il calcolo del termine di prescrizione anche solo di alcuni segmenti della condotta contestata (trattandosi di reati commessi con più azioni poste in essere in forma continuata in un rilevante arco temporale) e nemmeno stabilito con la necessaria specificità gli aumenti di pena per la continuazione "interna". Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione dei reati dovuta a prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.06.202 Il Consigliere estensore Il Pr idente IU GA sergi4 RA vvy
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere IU GA;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MA RR, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Sergio Rando, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 17 ottobre 2017, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 16 ottobre 2014, ha confermato la responsabilità del ricorrente per i reati di acquisto h4/ Penale Sent. Sez. 2 Num. 33555 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 09/06/2023 anche.per la successiva cessione a terzi di sostanza .stupefacente del tipo cocaina di cui ai capi L ed M della imputazione, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990. 2. Ricorre per cassazione TO AN, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, non essendo emersa prova della cessione dello stupefacente a terzi, tenuto conto della conclamata assunzione di droga da parte dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata pronuncia in ordine all'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., che la Corte di appello avrebbe dovuto emettere anche d'ufficio, statuizione che il ricorrente assume essere adottabile anche in sede di legittimità; 3) violazione di legge per non avere la Corte scisso le singole violazioni di cui al capo L, contestato in forma continuata, tutte commesse in data antecedente al 26 aprile del 2010, ai fini di verificare l'intervenuta prescrizione di singoli segmenti della condotta, invece ritenuta commessa per l'intero in data 26 aprile 2010; 4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena per il reato continuato ritenuto più grave ed anche per l'aumento in continuazione con altro reato pure di natura continuata. La pena base, inoltre, è stata determinata in misura assai distante dal minimo edittale senza specificazione alcuna. Peraltro, il calcolo effettuato dalla Corte di appello non sarebbe corretto in relazione alla pena finale determinata. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria, con la quale si insiste per la declaratoria di prescrizione dei reati. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati. 1.11 primo motivo non è fondato. La Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento con rinvio del 17 ottobre 2017, aveva rigettato il primo motivo di ricorso inerente alla ritenuta responsabilità del ricorrente, rimettendo al giudice di merito solo la valutazione in ordine alla eventuale sussistenza dell'ipotesi di reato, più lieve, di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990. Ne consegue che la commissione dei fatti da parte del ricorrente è coperta dal giudicato. 2. Non possono ritenersi manifestamente infondati - con effetti assorbenti di ogni altra questione in quanto decisivi ai fini del calcolo del termine prescrizionale che risulta decorso alla data odierna in relazione ai precisi calcoli effettuati a fg. 11 2 della sentenza impugnata, che hanno indicato la maturazione del, termine al 13 gennaio 2019 - il terzo ed il quarto motivo di ricorso, non avendo la Corte, pur investita da motivi di appello, individuato con esattezza il dies a quo dal quale far decorrere il calcolo del termine di prescrizione anche solo di alcuni segmenti della condotta contestata (trattandosi di reati commessi con più azioni poste in essere in forma continuata in un rilevante arco temporale) e nemmeno stabilito con la necessaria specificità gli aumenti di pena per la continuazione "interna". Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione dei reati dovuta a prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.06.202 Il Consigliere estensore Il Pr idente IU GA sergi4 RA vvy