Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2003, n. 7543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7543 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 11-18 7 68 3 94 'LLUV IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE etto Tunjuguazione SEZIONE TERZA CIVILE07543/0 seulenza giudice Composta dagl pace R.G.N. 3500/00 Dott. Vito GIUSTINIANI President Consigliere - Dott. Paolo VITTORIA Consigliere 16684 Cron. Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Ud. 13/12/02Rel. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GENERALI ASSIC SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti dott. Adriano Porri e dott. Alessandro Calzavara, quale Impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex art. 20 legge 990/69, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA LOTARIO 8, presso 10 studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, difesa dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 2002 OS OM, IP SERENA;
2546 - intimati 1 avversO la sentenza n. 1401/99 del Giudice di pace di CASERTA, emessa il 26/09/99 e depositata il 26/10/99 (R. G. 1813/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica. udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Antonio GURGO (per delega avv. Erasmo Augeri); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SO SA convenne dinanzi al Giudice di pace di Caserta la Generali Assicurazioni S.p.a., quale im- presa designata per il F.G.V.S. e SE PP chie- dendone la condanna in solido alla somma di lire 1.975.800, entro comunque il limite di lire 2.000.000, per danni subiti in conseguenza di un incidente strada- le causato dalla vettura di proprietà della PP sprovvista di assicurazione. Il giudice di pace condan- nò la Generali Assicurazioni S.p.a. al pagamento in fa- vore del SA della soma di lire 900.000, oltre inte- ressi dalla domanda. Avverso questa sentenza le Assicurazioni Generali hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un 2 unico motivo. Gli intimati SA e PP non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la società Genera- li Assicurazioni S.p.a. lamenta la nullità ed inefficacia della sentenza per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Art. 360 nn. 3, 4 e' 5 c.p.c. in relazione agli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 19, comma 1, lett. b) e comma 2, legge 24.12.1969 n. 990>>. La ricorrente deduce di essere stata convenuta in giudizio nella qualità di impresa designata per la Regione Campania sul presupposto che il veicolo assicu- rato fosse sprovvisto di assicurazione. Tale ipotesi prevede ai sensi del secondo comma dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969 una franchigia per i danni alle cose di cinquecento ECU, pari a circa un milione di lire. La circostanza era stata eccepita, cosicché, avu- to riguardo alla cifra liquidata, la domanda doveva es- sere rigettata nei confronti della Generali Assicura- zioni S.p.a. Invece il Giudice di pace aveva determina- to il danno in lire 900.000, ignorando l'eccezione, con conseguente vizio di omessa motivazione della sentenza. Il motivo è infondato.
2. La sentenza è stata pronunziata dal giudice di pace secondo equità, in causa non eccedente le lire 3 G duemilioni. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza. del 15 ottobre 1999, n. 716 hanno tracciato con ar- gomentazioni che questo Collegio condivide i limiti del controllo esercitabile in sede di legittimità nei confronti delle sentenze pronunziate dal giudice di pa- ce secondo equità, enunciando il principio secondo cui tali sentenze sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del cri- terio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di ra- dicale ed insanabile contraddittorietà della motivazio- ne, mentre la censura di violazione della legge sostan- ziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consenti- ta soltanto in caso di inosservanza ○ falsa applicazio- ne della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie) >>.
3. Ciò premesso circa i limiti del controllo eser- citatile in sede di legittimità sulle sentenze del giu- dice di pace, sono inammissibili le censure con le qua- 4 Я li si fa valere la violazione di legge sostanziale. (art. 19 1. n. 990 del 1969). La ricorrente, però, si duole anche che il giudice di pace non abbia pronunziato sulla sua eccezione circa l'applicabilità, nel caso di specie - relativo ad una richiesta di risarcimento dei danni per sinistro cagio- nato da veicolo non coperto d'assicurazione rivolta all'impresa designata - della franchigia di 500 unità di conto europee, pari a circa un milione di lire, così come previsto dall'art. 19, secondo comma lett. b della legge n. 990 del 1969. Lamenta specificamente che il giudice di pace avrebbe pronunziato la condanna igno- rando del tutto l'eccezione ed omettendo di motivare sulla stessa>>. In tal modo la ricorrente fa valere sia l'omessa pronunzia sull'eccezione sia il vizio di ca- renza di motivazione sulla stessa. Questa prospettazione non può essere accolta. Va escluso innanzi tutto che possa profilarsi il vizio di omessa pronunzia e, dunque, la violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.). La sen- tenza ha pronunziato sulla domanda e la mancata espres- sa pronunzia sull'eccezione non può che considerarsi implicito rigetto della stessa, essendo incompatibile il suo accoglimento con la statuizione di accoglimento della pretesa del ricorrente. 5 r In questi casi, il mancato esame dell'eccezione può farsi valere come violazione di legge e come difetto di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto. Vertendosi, peraltro, in tema di impugnazione di sentenza del giudice di pace resa secondo equità, non è ammissibile la deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, mentre la fattispecie non può in- quadrarsi nell'ipotesi di mancanza di motivazione (art. 360 n. 4), dovendosi considerare, come si è già detto, implicito il rigetto dell'eccezione nell'accoglimento stesso della domanda. Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. Non si fa luogo a pronunzia sulle spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Леви IL CANCELLERE C1 ZO BA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 MAG. 2003 Oggi IL CANCELLERE C1 ZOmatista