Sentenza 19 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2001, n. 6855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6855 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2001 |
Testo completo
Aula "B" 15.6 855/01 RE PUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: LA CORTE SUPREMA D I CASSAZ IONE LAVORO SEZIONE LAVORO R.G.n. 1306/99 Cron. 15655 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo Genghini Presidente Rep. fl Paolino Dell'Anno Consigliere - Ud. 05.03.2001 " Giovanni Prestipino " Rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T LO LA UFFICIO COPIE dal Sig.IL SOLE 24 O " IA D'ST " Richiesta copia. ha pronunciato la seguente per diritti L6000 19 MAG. 2001 SEN TENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da S.p.a. GRUPPO G.S., in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via di Ripetta n. 22, presso lo studio dell'Avv. Gerardo Vesci, che unitamente all'Avv. Enrico Santagostino la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso.
- Ricorrente -
contro
NA Avv. Gian Piero, elett.te dom.to in Roma, Via Lucrezio Caro n. 12, presso lo studio dell'Avv. Enrico Dante, rappresentato e difeso da se stesso. 265 Controricorrente - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Novara n. 28 del 4.4.1998 (R.G.n. 535/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.3.2001 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Gian Piero NA;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 27 maggio 1992 l'Avv. Gian Piero NA conveniva davanti al Pretore del lavoro di Novara la s.p.a. Pavesi (ora, a seguito di successive e plurime trasformazioni ed incorporazioni, s.p.a. Gruppo G.S.) e chiedeva che fosse dichiarato che fra le parti era esistito ininterrottamente un rapporto di lavoro subordinato dall'anno 1962 all'anno 1979 e cioé anche nei due periodi in cui vi erano state due fittizie interruzioni (il primo dall'1 aprile 1965 all'1 agosto 1965 e il secondo dal 15 febbraio 1967 al 30 novembre 1973, al termine del quale egli era stato formalmente riassunto come dirigente). Il ricorrente chiedeva, inoltre, che la società convenuta fosse condannata, detratte le somme da lui ricevute a titolo di prestazioni professionali, a corrispondergli le 2 retribuzioni non percepite e a ricostruire la sua posizione assicurativa. Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto, deducendo, in particolare, che il ricorrente, quando il rapporto di lavoro era stato interrotto, aveva svolto la libera professione legale previa iscrizione nell'albo degli avvocati e, nei suoi confronti, prestazioni professionali autonome di collaborazione coordinata e non subordinata. Con sentenza del 28 marzo 1995 il Pretore accoglieva integralmente il ricorso, riconoscendo l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei periodi controversi e dichiarando che al NA competeva la qualifica di dirigente industriale anche nel periodo dal 15 febbraio 1967 al 30 novembre 1973. Questa decisione, impugnata dalla società, veniva confermata dal Tribunale di Novara con sentenza del 4 aprile 1998. Il Tribunale, premesso che alla dichiarazione di esistenza del rapporto di lavoro subordinato non costituiva ostacolo l'attività professionale esercitata dal lavoratore con iscrizione nei relativi albi, considerato che tale iscrizione era perdurata ininterrottamente dal 1965 al 1975 e dato che la 3 suddetta attività era stata sempre svolta, tranne qualche eccezione, nei confronti di società del gruppo di cui faceva parte la società appellante, osservava che dalla copiosa documentazione prodotta in giudizio dal NA la quale aveva reso superflua, come - giustamente aveva affermato il primo giudice, l'ammissione della prova testimoniale - era stata dimostrata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato anche nel secondo periodo di fittizia interruzione del rapporto stesso (non essendo stata proposta impugnazione quanto al primo periodo), essendo emerso che il NA svolgeva la sua attività negli uffici delladella società Pavesi, avvalendosi M. collaborazione di una segretaria, che la sua presenza veniva quotidianamente controllata, che l'attività era eseguita sotto le direttive del direttore delle aziende Pavesi Dott. Tronconi e degli altri dirigenti, che il periodo relativo alle ferie veniva di volta in volta autorizzato dal direttore. Il giudice dell'appello aggiungeva che era stata pure provata la qualità di dirigente del NA relativamente al suddetto secondo periodo, dato che il lavoratore aveva svolto le medesime funzioni, con l'esercizio degli stessi poteri decisionali, poi attribuitegli nel mese di dicembre 1973, quando il medesimo era stato riassunto in servizio e quando gli era stata formalmente riconosciuta la qualifica di dirigente. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Gruppo G.S., che ha dedotto tre distinti motivi. Ha resistito con controricorso il NA, che ha pure depositato una memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo dell'impugnazione la società la violazione о la falsaricorrente denuncia applicazione dell'art. 3 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. e sostiene che il Tribunale, da un lato, non ha considerato che l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è del tutto incompatibile con l'esercizio della professione forense e, dall'altro, ha basato il suo giudizio sul presupposto, non dimostrato e, quindi, arbitrario, che l'attività professionale del NA era fittizia e non reale. Questo motivo è infondato. Va preliminarmente notato che il giudice di appello non ha affatto affermato che il NA non aveva esercitato la professione di avvocato al tempo in cui era stato iscritto nell'albo professionale, ma, al contrario, ha asserito che l'attività era stata in 5 concreto dal medesimo svolta tramite l'assunzione, tranne qualche isolata eccezione, della difesa in giudizio di società del gruppo. La seconda delle due censure dedotte dalla ricorrente, quindi, deve essere dichiarata inammissibile perché investe una ragione sulla quale non è stata basata la decisione impugnata. Quanto all'altra censura, poi, è evidente l'errore in cui incorre la ricorrente quando sostiene che l'attività lavorativa subordinata non può sussistere della professionecontestualmente all'esercizio forense, dato che, viceversa, è la legge professionale (l'art. 3 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in 1. 22 gennaio 1934 n. 36) che considera incompatibile la professione legale con l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Tanto è vero che 37 del medesimo r.d.l. prevede tale l'art. incompatibilità come una delle ipotesi di cancellazione dall'albo. Con i motivi secondo e terzo, che per ragioni di connessione vanno congiuntamente esaminati, la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., oltre a vizi di motivazione (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e lamenta che il Tribunale, nel riconoscere l'esistenza del rapporto di lavoro nell'intero arco di tempo comprendente entrambi 6 i periodi di interruzione nonché la qualità di dirigente in capo al NA a decorrere dall'anno 1967, abbia fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla documentazione esibita dalla controparte. La ricorrente deduce che il giudice di appello, senza nemmeno ammettere la prova testimoniale e senza indicare i documenti presi in esame e il relativo contenuto, non ha considerato: a) che le parti avevano dato al rapporto una qualificazione giuridica diversa, ove soprattutto si consideri che il NA aveva confessato di avere prestato "opera professionale con attività di consulenza legale e con trattazione e patrocinio di cause e ricorsi regolarmente indicati"; b) che fin dal primo momento l'esistenza della subordinazione era stata contestata dalla convenuta e che, a fronte di tale contestazione, si imponeva un esame accurato degli elementi di prova acquisiti alla causa, il cui onere di allegazione gravava sul NA;
c) che l'attribuzione della qualifica di dirigente sarebbe stata compiuta senza che da parte del NA fosse stato assolto all'onere di provare le mansioni svolte e la relativa autonomia, anche perché nella sentenza impugnata non vengono chiarite le caratteristiche e le modalità della prestazione lavorativa successivamente al 1973. 7 Anche questi motivi sono infondati. Come è opportuno immediatamente rilevare, dalla sentenza emessa dal primo giudice l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato era stata accertata per il periodo dal 1962 al 1979 e, quindi, anche per ambedue i periodi nei quali vi era stata la dedotta interruzione, mentre la qualità di dirigente in capo al NA era stata riconosciuta anche per il secondo periodo di interruzione, vale a dire quello corrente fra il 15 febbraio 1967 e il 30 novembre 1973 (che ha preceduto la definitiva riassunzione in servizio del dipendente): tanto è vero che la società convenuta era stata condannata "alla ricostruzione della posizione previdenziale del ricorrente mediante il versamento dei contributi previdenziali all'INPS per il periodo 1.4.1965/1.8.1965 ed all'INPDAI per il periodo 16.2.1967/30.11.1973". Come è necessario aggiungere, nell'atto di appello proposto dalla s.p.a. SME-Società Meridionale Finanziaria (a quel tempo legittimata) era stato chiesto che il ricorso presentato nel giudizio di primo grado dal NA fosse respinto "ovviamente relativamente al periodo 1967-1972". Come bene deduce il controricorrente, quindi, si deve ritenere la formazione del giudicato, per effetto della sentenza emanata dal primo giudice, relativamente 8 all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro per il periodo 1 aprile 1965-1 agosto 1965 e per i primi undici mesi dell'anno 1973, riguardo ai quali è incontrovertibile pure l'accertamento delladivenuto qualità di dirigente in capo al NA. A parte questa considerazione, va ricordato che, come è stato esposto in narrativa, il Tribunale di Novara ha basato la sua decisione su entrambi i punti in contestazione (l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo e la qualità di dirigente a decorrere dal 1967) su due precise ragioni. Riguardo alla rilevata esistenza del rapporto di Mi lavoro subordinato, nella sentenza impugnata sono stati evidenziati i seguenti elementi, che sono stati ritenuti idonei a fornire la prova del fatto da provare alla stregua di altrettante presunzioni semplici: l'attività svolta dal NA nella sede della Pavesi, in un apposito ufficio;
la collaborazione prestata allo stesso NA da una segretaria stipendiata dalla società; il controllo della quotidiana presenza in ufficio del lavoratore;
le direttive impartite a quest'ultimo dal direttore delle aziende Pavesi Dott. Tronconi e dagli altri dirigenti;
l'autorizzazione che di volta in volta veniva data per l'utilizzazione del periodo delle ferie. Quanto alla accertata qualifica di dirigente, poi, il Tribunale ha rilevato che le mansioni svolte dal NA nel periodo precedente al 1973 (quello che ora è in contestazione) erano identiche a quelle esercitate nel periodo successivo, in relazione al quale non vi era contrasto sul fatto che la suddetta qualifica fosse stata espressamente conferita al dipendente. L'accertamento posto a base di ambedue le ragioni non ha formato oggetto di specifica censura da parte della società ricorrente, che deduce, in base a quanto sopra è stato esposto, ben altri rilievi (con i quali, contestare i in sostanza, fa presente, peraltro senza suddetti accertamenti, che il giudice di appello non avrebbe dovuto utilizzare soltanto i mezzi documentali di prova). E ciò basta a disattendere entrambi i motivi dell'impugnazione proposta dalla società Gruppo G.S., noto essendo che la Corte di Cassazione può esercitare il sindacato di legittimità sulla decisione emessa dal giudice di appello solamente se la ragione che la sorregge venga investita con una specifica censura da parte del ricorrente. Avuto riguardo a tutte le considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a pagare al NA le spese del presente giudizio. 10 Mancando la prova che la società ricorrente abbia proposto il ricorso per cassazione con mala fede colpa grave, la domanda di risarcimento dei danni proposta dal NA per responsabilità aggravata, in base all'art. 96 c.p.c., deve essere disattesa.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare al NA le spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 58.000 , oltre a L. 5.000.000 (cinquemilioni) per onorari. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata proposta dal NA. Così deciso in Roma il 5 marzo 2001 11 Presidente: luanines fruskini Il Consigliere estensore: ене IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 19 MAG. 2001 oggi. IL CANCELLIERECANC ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 11