Sentenza 23 novembre 2016
Massime • 1
Il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull'imputato, pur quando, sulla base di essi, si sia applicata una pena superiore al minimo edittale, atteso che i parametri di valutazione di cui all'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo.
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Il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull'imputato, pur quando, sulla base di essi, si sia applicata una pena superiore al minimo edittale, atteso che i parametri di valutazione di cui all'art. 131-bis c.p., hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo. In tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2016, n. 35757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35757 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2016 |
Testo completo
35757 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Асп LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE PUBBLICA UDIENZA del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 23 novembre2016 Dott. Silvio AMORESANO Presidente SENTENZA N.3480 Dott. Vito DI NICOLA Consigliere Dott. Giovanni LIBERATI Consigliere Consigliere rel. Dott. Andrea GENTILI Dott. Carlo RENOLDI Consigliere REGISTRO GENERALE n. 12309 del 2016 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SA AL, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 4733/15 del Tribunale di Torino del 26 ottobre 2015; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Aldo POLICASTRO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv. Pierluigi MANCUSO, del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Mauro CARENA, del foro di Torino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 26 ottobre 2015 il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha condannato, riconosciute al medesimo le attenuanti generiche, alla pena di giustizia AC AL, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 122 del dlgs n. 81 del 2008 perché, in qualità di titolare di ditta individuale, avendo omesso di istallare una serie di misura antinfortunistiche a tutela dei propri dipendenti, non ha poi provveduto, pur avendo rimosso le predette omissioni, al versamento della sanzione prevista per le stesse in via amministrativa. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il AC, deducendo la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta qualificazione del fatto commesso come di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. ed alla conseguente dichiarazione di non punibilità del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, nei limiti in cui lo stesso è stato formulato dal ricorrente, è fondato e, pertanto, esso, entro il predetto confine concettuale, deve essere accolto. Al Osserva, infatti, il Collegio, onde delimitare l'ambito del presente giudizio, che il ricorrente, lungi dal contestare la materialità della sua condotta e la sua astratta rilevanza penale, ha solamente dedotto la inadeguatezza della sentenza impugnata con riferimento al mancato riconoscimento della non punibilità del fatto commesso, stante la sua particolare tenuità, o, meglio, stante la particolare tenuità della offesa da esso cagionata al bene interesse tutelato dalla norma violata (si veda, infatti, a tale proposito, al di là della rubrica dell'art. 131-bis cod. pen., in cui si parla di particolare tenuità del fatto ma è cosa nota che la rubrica di una disposizione normativa non ha valore di fonte del diritto: cfr. Corte di cassazione, Sezione I penale, 20 aprile 2015, n. 16372 - il testo del novellato art. 131-bis cod. pen. il quale espressamente si riferisce alla "offesa di particolare tenuità"). Sotto tale profilo deve, pertanto, osservarsi come non sia più discutibile, in termini astratti la sussistenza del fatto e la sua attribuibilità al prevenuto;
pertanto, sul punto l'accertamento di merito è oramai divenuto definitivo, risultando esclusivamente contestata dal ricorrente la idoneità della vicenda attribuita al AC a costituire una valida causa per la irrogazione della sanzione penale a carico dell'odierno ricorrente. Fatta questa premessa, osserva Collegio, in tal senso sollecitato dal motivo di impugnazione presentato dal AC, che il Tribunale subalpino, il quale ha, pure, dato atto che nella fattispecie era stata richiesta dalla difesa dell'imputato in sede di conclusioni dibattimentali la applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., ha del tutto omesso di rispondere sul punto, mancando di enunciare le ragioni per le quali ha ritenuto di dovere disattendere la richiesta in tal senso a lui indirizzata dalla difesa del ricorrente. -Potrebbe osservarsi, data la circostanza che il Tribunale sebbene abbia riconosciuto il AC meritevole delle circostanze attenuanti generiche a cagione della solerte eliminazione delle situazioni di pericolo e della pronta ottemperanza alle prescrizioni a tale scopo impartite al prevenuto dalla competente Asl - ha inflitto al medesimo la sanzione di cui egli era meritevole partendo da una pena base superiore al minimo edittale, valga quale implicita esclusione della ricorrenza della particolare tenuità della offesa inferta dall'imputato al bene interesse tutelato. Tale argomento, che in linea di principio già è stato utilizzato da questa Corte, onde escludere la qualificabilità di un determinato fatto di reato entro AV l'ambito della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (si veda infatti in tal senso: Corte di cassazione, Sezione V penale, 1 ottobre 2015, n. 39806, ove legge che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di sentenza di condanna che abbia ritenuto pienamente giustificati, una specificamente motivando, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, configurandosi, in tal caso, l'esclusione di ogni possibile valutazione successiva in termini di particolare tenuità del fatto), non appare, però pertinente al caso ora in esame. Infatti la Corte, anche a volere prescindere dalla circostanza che nella fattispecie, diversamente che nella ipotesi or ora ricordata, il AC è stato insignito della circostanze attenuanti generiche dato questo che di per sé - non sarebbe ovviamente ostativo alla esclusione della applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.- osserva che la ragione per la quale la pena nel caso ora in scrutinio è stata determinata sulla base di una sanzione superiore al minimo edittale è, expressis verbis, legata al fatto che il AC vanta dei precedenti penali, sia pure legati a reati aventi diversa natura rispetto a quello ora in discorso. 3 Ritiene la Corte che un simile ordine di argomentare, pur in sé legittimo, non possa nel caso ora in esame valere quale implicita risposta alla richiesta di applicazione della particolare causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Invero, come questa Corte ha in più di una occasione precisato, il criterio di commisurazione della pena basato sulla capacità criminale del prevenuto, pur pienamente corretto se considerato in relazione alla predetta finalità dosimetrica (sulla rilevanza ai fini della determinazione della pena dei precedenti penali dell'imputato, persino nel caso in cui lo stesso abbia ottenuto la riabilitazione: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 9 aprile 2013, n. 16250), si fonda, tuttavia, su elementi estranei alla materialità del reato commesso e sulla gravità o meno della lesione inferta tramite esso al bene interesse tutelato. Infatti va precisato, calando il principio nella presente fattispecie, che la rilevata presenza di numerosi precedenti penali a carico del AC non può costituire implicita motivazione del mancato accoglimento della richiesta AV dell'imputato di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli connessi al corredo penale gravante sull'imputato attengono ad aspetti evidentemente collegati ai profili soggettivi del reo e, pertanto, non significativi ai fini della valutazione concernente la tenuità o meno della offesa arrecata attraverso la commissione del reato, dovendosi infatti tenere distinto il piano della valutazione della personalità del reo da quello avente specificamente ad oggetto la offensività della condotta dal medesimo posta in essere (Corte di cassazione, Sezione V penale, 28 ottobre 2016, n. 45533; idem Sezione IV penale, 26 febbraio 2016, n. 7905). Sulla base del rilievo ora esposto deve escludersi che la circostanza che a carico del AC il Tribunale subalpino abbia ritenuto, in ragione del fatto che lo stesso fosse gravato da precedenti penali, di dovere irrogare una pena commisurata ad una sanzione superiore, quale sua base di calcolo, alla pena edittale minima, possa valere quale implicita legittima motivazione volta ad escludere che la fattispecie potesse essere sussunta entro l'ambito della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. A causa di tale omissione motivazionale la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla mancata valutazione in merito alla 4 particolare tenuità della offesa connessa alla commissione del reato ascritto al AC, con rinvio al Tribunale di Torino che, in applicazione dei principi sopra esposti ed in diversa composizione personale, provvederà a formulare il giudizio sino ad ora omesso.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e rinvia al Tribunale di Torino. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente (Andrea GENTILI) (Silvio AMORESANO) Aunda fuchs DEPOSITATA IN CANCELLERA 2 0 LUG 2017 IL CANCEL Luana Maran 5