Sentenza 16 dicembre 1997
Massime • 1
Lo scarico da insediamento produttivo in pubblica fognatura in assenza di autorizzazione non è previsto dalla legge come reato, sia in quanto le "acque" alle quali si riferisce l'art. 21, nella nuova formulazione, non sono le fognature, sia in quanto essendo stati depenalizzati gli scariche delle fognature senza autorizzazione non possono costituire reato gli scarichi nelle pubbliche fognature senza autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/1997, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Dinacci Ugo Presidente del 16/12/1997
2. Dott. Accattatis Vincenzo Consigliere SENTENZA
3. Dott. Onorato Pierluigi Consigliere N. 3440
4. Dott. Morgigni Antonio Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Squassoni Claudia Consigliere N. 36843/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
IA CA, n. 24.2.49 NF
avverso la sentenza 23.5.1997 della corte d'appello di Messina Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo.
Il 23 maggio 1997 la corte d'appello di Messina - su impugnazione del pubblico ministero e dell'imputata - ha confermato la sentenza del pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, nella parte in cui questi aveva condannato ME CC, ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 21 della legge n. 319 del 1976 per avere effettuato, senza autorizzazione, lo scarico in fogna delle acque di lavaggio delle parti meccaniche, derivanti dalla sua officina, in Barcellona il 26.1.1994.
Ricorre l'imputata, deducendo tre motivi.
Con il primo evidenzia l'erronea classificazione dell'insediamento come produttivo, laddove mancherebbe la prova che la rampa rinvenuta servisse al lavaggio degli autoveicoli riparati.
Con il secondo motivo espone che in ogni caso i reflui non sarebbero assimilabili a quelli industriali.
Con il terzo motivo invoca l'applicazione della sanzione amministrativa.
Motivi della decisione.
Il ricorso va accolto anche se per un motivo diverso da quello esposto dal ricorrente.
Reputa la Corte che il fatto di cui al capo a (scarico d'insediamento produttivo in fogna senza autorizzazione) non è previsto dalla legge come reato (conf. sez. 3 sent. 03877 del 14/12/95 cc. 14/11/95 rv. 203206, imp. Prati).
A tale conclusione deve pervenirsi in base a due considerazioni interpretative, delle quali una letterale e l'altra logica. L'art. 15 della legge n. 319 del 1976 prevede al comma secondo l'obbligo dell'autorizzazione per gli insediamenti produttivi. Distingue, poi, due ipotesi: a) il caso di soggetto non munito di provvedimento abilitativo prima dell'entrata in vigore della legge c.d. Merli;
b)quello di soggetto già in possesso della stessa. Nei successivi commi - terzo e quarto - è dettata, poi, la disciplina inerente alla domanda di autorizzazione.
Nel quinto comma è stabilito che "le domande relative agli scarichi in pubbliche fognature devono essere presentate, con le modalità di cui ai commi precedenti, al Comune competente per territorio". All'art. 21 è previsto che è punito con l'arresto o con l'ammenda "chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'art. 1 della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo" senza autorizzazione.
L'art. 1 recita: "la presente legge ha per oggetto: a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo."
Dal combinato disposto degli articoli innanzi citati deriva che sono puniti, se privi di autorizzazione, soltanto gli scarichi nelle "acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private", ma non anche nelle fognature, poiché queste ultime non rientrano nella nozione di acque, richiamata dall'art. 21. A quest'argomentazione di carattere letterale attualmente se ne aggiunge altra, derivante dalla modifica apportata all'art. 21 de quo dall'art. 6 D.L. 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1995, n. 172. È stato previsto che "chiunque apre o comunque effettua scarichi... delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nella acque indicate nell'art. 1, sul suolo o nel sottosuolo... è punito con la sanzione amministrativa... ". Si evince, pertanto, da un lato che le "acque" alle quali si riferisce - nella nuova formulazione - l'art. 21 non sono le fognature e, dall'altro, che, essendo stati depenalizzati gli scarichi delle fogne senza autorizzazione, a maggior ragione non possono costituire reato gli scarichi nelle pubbliche fognature senza autorizzazione.
Non ignora il collegio che in alcune recenti pronunzie questa stessa sezione è andata in contrario avviso (sez. 3 sent. 0 3692 del 16/04/96 ud. 13/03/96 rv. 205845 imp. Galeano;
sez. 3 sent. 0 6234 del 22/06/96 ud. 03/05/96 rv. 205293 imp. Ciranna;
sez. 3 sent. 0 5406 del 30/05/96 ud. 30/04/96 rv. 205105 imp. Smarrazzo;
sez. 3 sent. o 7706 del 11/07/95 ud. 02/06/95 rv. 202739 imp. Battilana), ma reputa meditatamente di non potersi adeguare a questo diverso orientamento, poiché con esso non sono state formulate critiche consistenti e convincenti.
In una delle sentenze citate è stato asserito che "l'intervenuta depenalizzazione dell'effettuazione dello scarico delle pubbliche fognature senza autorizzazione non comporta anche quella del refluo in esse immesso, tanto più che è interesse dell'ente gestore conoscere le caratteristiche e controllare la quantità degli scarichi che recapitano in pubblica fognatura. Pertanto l'omessa autorizzazione ad immettersi nella pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi costituisce ancora reato". Alla prima osservazione va replicato che la depenalizzazione può concernere soltanto ciò che è penalizzato, non una disposizione che non è tale.
La nuova disciplina invero, ha reso soltanto evidente che la norma va letta nel modo qui indicato, per non creare disarmonie nel sistema e per non violare - come si dirà in seguito - l'art. 1 cod. pen. Alla seconda constatazione va risposto che altro è prevedere l'obbligo dell'autorizzazione, altro è specificarne la punizione. Se il legislatore avesse voluto conseguire questo risultato, sarebbe stato sufficiente che avesse statuito "chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nei corpi ricettori di cui all'art. 1... ". Ha, invece, ripetuto l'elencazione senza indicare le fogne. Al successivo comma secondo ha rinnovato il dettato peculiare:
"Alla stessa pena soggiace chi - effettuando al momento di entrata in vigore della presente legge scarichi nei corpi ricettori di cui al precedente comma - ... ".
Nè la legislazione d'emergenza degli ultimi anni o la legge n. 172 hanno apportato precisazione di sorta.
Nessun apporto argomentativo viene, invece, dalle altre tre decisioni innanzi citate, nelle quali si ricorda soltanto che in base all'art.9 della legge n. 319 del 1976 che "tutti gli scarichi devono essere autorizzati".
Come si è evidenziato innanzi, quest'osservazione non è per nulla utile, ove si consideri che l'art. 21 non prevede una pena per "le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge" - come, ad esempio, recita in materia paesaggistica la legge 8 agosto 1985, n.431 - ne' sanziona lo "scarico senza autorizzazione" ma dettagliatamente specifica la condotta vietata con riferimento a determinati corpi ricettori e non altri.
Ancora meno persuasiva è l'altra notazione, avanzata in dottrina, secondo cui la punizione della fattispecie in esame deriverebbe dall'intero sistema legislativo, per cui la lacuna normativa andrebbe corretta in tal modo.
La replica è agevole e già si desume da quanto detto con la seguente ulteriore precisazione, scaturente dal principio di legalità, trascurato dall'opposto indirizzo.
Dagli articoli 25 Cost. e 1 cod. pen. deriva che la pena può essere inflitta solo "per un fatto espressamente preveduto come reato": ne deriva che il precetto non può essere ricostruito dall'intero testo normativo, quando la fattispecie sia, invece, specificamente prevista nel corpo della singola disposizione.
In tal caso è possibile soltanto un'interpretazione estensiva. Quest'ultima, tuttavia, trova un limite invalicabile nel significato letterale del testo.
Nella specie l'ipotesi tipica è formulata in termini tassativi, chiari e comprensibili con un'elencazione dettagliata e non di mero richiamo ad altro articolo.
Una diversa tesi renderebbe possibile integrare l'ipotesi tipica per via giudiziale in contrasto con il principio costituzionale di tassatività.
Va pertanto ribadito il seguente principio di diritto: Nell'ipotesi di scarico di insediamento produttivo in fogna, la mancanza dell'autorizzazione (richiesta dall'art. 9 della legge n. 319 del 1976) non integra gli estremi del reato di cui all'art. 21 della legge citata, poiché quest'ultima norma concerne soltanto gli scarichi che avvengono in tre dei vari corpi ricettori, menzionati nell'art. 1, e cioè "acque, suolo e sottosuolo" e non anche nelle fognature, pur tenute presenti ed espressamente disciplinate nei commi successivi della stessa disposizione. Nel rispetto del principio di tassatività delle fattispecie penali, inoltre, la suddetta elencazione chiara, precisa ed univoca, non può essere arbitrariamente integrata attraverso l'interpretazione giurisprudenziale. La determinazione legislativa già incensurabile in sè non è neppure illogica, specialmente in base alla legge n.172 del 1986, che ha depenalizzato gran parte dell'intera materia degli scarichi fognari.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto alla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 1998