Sentenza 20 giugno 2000
Massime • 1
La declaratoria di fungibilità della pena a norma dell'art. 657 cod. proc. pen. non è ne' automatica, ne' necessariamente contestuale all'ordine di esecuzione e desumibile dal relativo fascicolo, ma va disposta con distinto decreto e discende da una autonoma valutazione, che investe la custodia cautelare subita non solo per gli stessi fatti, ma anche per reati diversi, nonché pene espiate per altri fatti quando sia sopravvenuta revoca della condanna, amnistia e indulto, e può, a richiesta dell'interessato, operare su sanzioni pecuniarie o sostitutive, anziché su quelle detentive. Ne consegue che, se intervenuta successivamente all'ordine di esecuzione, non può essere utilizzata per valutare le condizioni di legittimità ed efficacia di questo. (Fattispecie relativa ad ordine di esecuzione emesso nei confronti di tossicodipendente per pena complessiva originariamente fissata in misura superiore a quattro anni di reclusione e successivamente ridotta in limiti inferiori a seguito di riconoscimento di fungibilità di alcuni periodi di detenzione. In relazione ad essa, la S.C. ha altresì escluso che la sospensione, "ex" art. 656 cod. proc. pen., dell'ordine di esecuzione segua automaticamente l'accertato stato di tossicodipendenza e ha ritenuto che discenda, invece, dall'esistenza di un programma terapeutico di riabilitazione, già in corso o concordato dal condannato con istituzioni pubbliche o private).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2000, n. 4503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4503 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Camillo LOSANA Presidente del 20/06/2000
1. Dott. Severo CHIEFFI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Piero MOCALI Consigliere N. 4503
3. Dott. Paolo BARDOVAGNI rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giuseppe DE NARDO Consigliere N. 45528/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GN FR, n. 2.7.1939
avverso l'ordinanza in data 7.9.1999 del Tribunale di Roma Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le richieste del P.M., Dott. Oscar CEDRANGOLO, che conclude per l'inammissibilità del ricorso
OSSERVA:
Con l'ordinanza in epigrafe, all'esito della procedura di cui all'art. 666, co. 3 e seguenti, C.P.P. è stata respinta la richiesta di revoca dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso il 29.12.1998 nei confronti di GN FR, avanzata sotto il profilo della mancata sospensione ex art. 656, co. 5, C.P.P. (la pena residua da espiare, originariamente fissata in misura superiore ai quattro anni, era stata ridotta a tre anni, undici mesi e undici giorni a seguito del riconoscimento di fungibilità di altri periodi di detenzione con provvedimento del 29.4.1999). Osserva al proposito il giudice dell'esecuzione che tale ultima declaratoria, in quanto successiva, non poteva influire sulla legittimità ed eseguibilità dell'ordine di carcerazione.
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione, ritenendo la motivazione errata e contraria alla legge perché i periodi di detenzione ritenuti fungibili erano tutti pertinenti a condanne inserite nel cumulo, onde il P.M. avrebbe dovuto fin dall'inizio determinare la pena in misura inferiore a quattro anni, sulla scorta degli atti contenuto nel fascicolo dell'esecuzione formato a norma dell'art. 29 D.M. 30.9.1989 n. 334; ciò avrebbe consentito la sospensione dell'esecuzione, previo accertamento della tossicodipendenza.
Il ricorso è manifestamente infondato. Anzitutto, la declaratoria di fungibilità di cui all'art. 657 C.P.P. non è automatica ne' necessariamente contestuale all'ordine di esecuzione e desumibile dal relativo fascicolo, ma va disposta con distinto decreto e discende da una autonoma valutazione, che investe la custodia cautelare subita non solo per gli stessi fatti, ma anche per reati diversi, nonché pene espiate per altri fatti quando sia sopravvenuta revoca della condanna, amnistia o indulto, e può, a richiesta dell'interessato, operare su sanzioni pecuniarie o sostitutive, anziché su quelle detentive;
ne segue che, se intervenuta successivamente all'ordine di esecuzione, non può essere utilizzata per valutare le condizioni di efficacia di questo. Ma, per di più, nel caso di specie la misura della pena da espiare, anche se "ab initio" calcolata nell'entità poi stabilita (compresa fra i tre ed i quattro anni) non avrebbe di per sè consentito l'applicazione dell'art. 656, co. 5, C.P.P.. La norma (introdotta con L. 27.5.1998 n. 165) prevede che l'ordine di esecuzione venga sospeso. assegnando al condannato un termine di trenta giorni per presentare domanda di benefici penitenziari, quando la pena non è "superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli artt. 90 e 94 del T.U. approvato con D.P.R.
9.10.1990 n.309" e non può affatto essere letta nel senso prospettato dal ricorrente, che cioè, per pene comprese fra i tre ed i quattro anni, il P.M. sia comunque tenuto a disporre la sospensione, salvo poi accertare se il soggetto si trovi in stato di tossicodipendenza rilevante ai sensi degli artt. 90-94 D.P.R. n. 309/1990. Questi hanno riferimento non già al mero stato di tossicodipendenza, ma all'esistenza di un programma di recupero, già in corso o concordato dal condannato con istituzioni pubbliche o private. Ne segue che la sospensione, nel più ampio limite di pena a tale ipotesi riservata, potrà essere disposta solo quando, al momento dell'esecuzione, consti l'esistenza del programma terapeutico di riabilitazione (circostanza neppure dedotta in ricorso). Da tale preliminare rilievo deriva infine la carenza di interesse del ricorrente alla domanda incidentale qui in esame: infatti, se non esisteva un programma di recupero, mai egli avrebbe potuto ottenere la sospensione;
se tale programma esisteva, o è stato successivamente concordato, iniziata l'esecuzione egli deve formulare istanza ai sensi degli artt. 90 o 94 D.P.R. n. 309/1990, e il P.M., non ostando il limite di pena, sarà tenuto a scarcerarlo a norma dell'art. 91, co. 4, dello stesso D.P.R., norma la cui persistente vigenza, pur dopo la L. n. 165/1998, è stata riaffermata da questa Corte in ripetute recenti pronunce (ad es., Sez. I, C.C. 21.1.2000, Carbonara;
25.1.2000, Bastianello e numerose altre conformi in pari data), attesa la sua specialità e il "favor" cui è ispirata nei confronti del condannato tossicodipendente.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile;
consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e - attesa la palese inconferenza degli argomenti addotti a sostegno del gravame - di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in lire 1.000.000.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2000