Sentenza 6 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/05/2002, n. 6468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6468 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
67656 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME06-4 6 8 / 02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dot. Enrico PAPA - Presidente R.G.N. 2791/00 Cron. 18430 Rel. Consigliere Dott. Stefano MONACI Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rep. Ud.15/11/01Consigliere Dott. Antonio MERONE Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 67656 sul ricorso proposto da: SACRA LUX SRL, in persona del proprio Amministratore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE unico e legale rappresentante pro tempore, UFFICIO COPIE elettivamente domiciliata in ROMA VIA CERNAIA 43, Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. presso lo studio dell'avvocato ROSARIO RAO, difesa diritti € ASS. per 18 MAG 2002. dagli avvocati GIOVANNI FIANNACCA, NICOLA TODARO, IL CANCELLIERE giusta procura a margine;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro Richiesta copia studio Son elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEItempore, dal Sig. per diritti € 155 2001 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 8 MAG 2002 IL CANCELLIERE 2266 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
-1- - controricorrente · avverso la sentenza n. 165/98 della Commissione tributaria regionale di PALERMO, depositata il 17/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato TODARO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il 6 giugno 1985 l'Ufficio Distrettuale delle Imposte di Messina notificava alla società Sacra Lux S.r.l. un avviso di accertamento con il quale rettificava da L.
4.378.000 a L.
2.000 la perdita di esercizio conseguita nell'anno fiscale 1980. L'Ufficio recuperava a tassazione gli importi di imposte e tasse non deducibili per L.280.000, interessi di mora per L.226.000 e spese generali ritenute non documentate per L.
3.870.000. società impugnava l'avviso di accertamento e La la Commissione Tributaria di primo grado di Messina accoglieva il ricorso ed annullava l'avviso stesso. L'Ufficio proponeva appello, e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l'impugnazione proposta e confermava l'accertamento per i recuperi.
2. Propone ricorso per cassazione la società contribuente eccependo il vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato. La Commissione Regionale avrebbe respinto una richiesta, mai presentata, di conciliazione. Inoltre l'Ufficio delle Imposte Dirette di Messina aveva impugnato perché i giudici di primo grado avevano omesso di considerare le ragioni alla base del recupero, ma nulla aveva 2 9 9 2 1 eccepito, invece, per quanto concerneva le spese generali di L.
3.800.000. La Commissione Regionale aveva confermato, invece, l'accertamento anche su questo punto, violando in questo modo l'art. 112. Secondo la ricorrente, la questione relativa alle spese generali sarebbe stata, infatti, ormai rinunziata. Inoltre, sarebbe stata presentata (in udienza dinanzi alla Commissione di primo grado) prova della deducibilità di detti oneri.
3. L'Amministrazione Finanziaria ha presentato controricorso contrastando l'impugnazione della società contribuente, e chiedendo che fosse dichiarata inammissibile, o comunque rigettata. Nega che la questione relativa all'indeducibilità delle spese generali fosse stata rinunziata, e che il proprio atto di appello potesse essere interpretato in questo senso. L'onere dell'espressa riproposizione in appello, ai sensi dell'art.346 c.p.c., delle eccezioni non accolte riguarderebbe esclusivamente le eccezioni in senso proprio, e non anche le contestazioni del fatto costitutivo della domanda o di elementi di esso, che dovrebbero essere ritenersi ricomprese implicitamente nella richiesta d'appello. Inoltre, la ricorrente non indicherebbe esattamente le norme che assume violate, non consentendo così di individuare il contenuto del vizio dedotto, con conseguente inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso della contribuente non è fondato, e non può trovare accoglimento. La ricorrente eccepisce il vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, sostenendo, da un lato, che Commissione Regionale avrebbe respinto una richiesta, mai presentata, di conciliazione, ed, in secondo luogo, che in sede di appello l'Ufficio nulla aveva eccepito per quanto concerneva la posta relativa a L.
3.800.000 di spese generali. Il primo profilo è infondato, in quanto per la verità, la circostanza allegata è irrilevante ai fini di causa: il fatto che la pronunzia impugnata contenga la dichiarazione di reiezione di una richiesta di conciliazione che non risulta presentata (almeno non formalmente presentata, in quanto non può certo essere escluso che se ne sia parlato in sede di discussione orale e che non ne sia rimasta traccia scritta) non vale a modificare il contenuto sostanziale della decisione, che è stato quello di confermare la validità dell'accertamento tributario contestato dalla società contribuente.hotuto E' evidente che la sentenza avrebbe giungere a quella stessa statuizione, nell'identico modo, e con i medesimi effetti, anche senza fare accenno alcuno a richieste di conciliazione.
2. E' parimenti infondato anche il secondo profilo prospettato, quello relativo alla detrazione per spese generali. La censura riguarda un giudicato implicito che si sarebbe formato all'interno della sentenza di primo grado a seguito della mancata impugnazione in appello del riconoscimento (da parte della stessa pronunzia di primo grado) della validità della detrazione esposta per spese generali. L'esame dell'atto di appello dimostra che l'Ufficio ha impugnato la pronunzia di primo grado nella sua totalità, e che perciò non vi è stata acquiescenza alcuna, neppure sul riconoscimento dell'importo esposto di L.
3.800.000 per asserite spese generali. Sul punto non si è formato affatto il giudicato.
3. Né è applicabile al caso di specie il principio sancito dall'art.346 c.p.c., e ribadito espressamente, per il procedimento tributario, dall'art.56 del D.L.vo n.546 del 1992, a norma del quale “le questioni ed eccezioni non accolte nella к sentenza della commissione provinciale, che non siano espressamente riproposte in appello, si intendono rinunziate." Infatti, quella che, secondo la tesi di parte ricorrente, non sarebbe stata riproposta dall'Ufficio non è una eccezione in senso proprio (e tanto meno una domanda) ma una semplice contestazione della domanda della stessa contribuente. Proprio perché non costituiva una domanda in senso proprio non era sottoposta alle limitazioni dell'art.346 c.p.c. e dell'art. 56 del D.L.vo n.546/1992. Come insegna questo Supremo Collegio, "le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di una eccezione non costituiscono a loro volta eccezioni in senso tecnico, sicché possono essere prese in considerazione dal giudice d'appello indipendentemente da una formale riproposizione in atti determinati, non essendo ad esse applicabile il principio di cui all'art. 346 c. p. c." (Cass. civ., 31 maggio 1988, n. 3704, Occhinegro c. Siragusa). Questa norma, infatti, "nel considerare rinunciate le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado (o perché respinte o perché non esaminate) si riferisce a quelle ragioni delle parti in cui il giudice non può pronunciarsi se ne manchi l'allegazione ad opera delle stesse parti, e non riguarda i fatti dedotti dalle parti a fondamento della domanda o della eccezione né le inerenti deduzioni probatorie, che, sottoposti al giudice di primo grado, tornano a costituire oggetto di esame, 5 valutazione ed accertamento da parte del giudice di appello, in quanto questi, a causa dell'impugnazione, torna a doversi pronunciare sulla domanda accolta o sulla eccezione respinta e quindi a dover esaminare fatti, allegazioni probatorie e ragioni giuridiche già dedotte in primo grado e rilevanti ai fini del giudizio sulla domanda o sull'eccezione." (Cass. civ., sez. III, 19 giugno 1993, n. 6843, Di Pietro c. Soc. immob. S. Cornelia). Ciò comporta come corollario che nel caso di specie non sussiste alcun vizio di ultrapetizione in quanto quest'ultimo "può verificarsi ex parte rei con esclusivo riferimento alle eccezioni in senso proprio, in quanto solo per queste si richiede una specifica manifestazione di volontà della parte convenuta affinché un fatto possa ritenersi integrativo della res in iudicium deducta e perciò sottoposto alla cognizione del giudice, ma non con riferimento alle eccezioni in senso lato.” (Cass. civ., 10 gennaio 1990, n. 15, Orias c. Tugga). 4 Come è evidente, gli stessi principi elaborati dalla giurisprudenza a proposito dell'art.346 c.p.c. nell'ambito del procedimento civile ordinario sono immediatamente estensibili anche al procedimento tributario ed all'art.56 del D.L.vo n.546/1992: le due norme rispondono alle medesime finalità, e sono espressione di un medesimo criterio di carattere generale, né, per la verità, i due testi normativi presentano differenze che non siano del tutto marginali.
5. Anche il secondo profilo di impugnazione è dunque infondato, e con esso lo è l'impugnazione nel suo complesso. Il ricorso perciò non può che essere respinto. Tenuto conto della complessità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 15 novembre 2001. Il Presidente Il Consigli estensore (dr.Enrico Papa) (dr. Stefano Monaci) - tuine IL CANCELLERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 MAG. 2002 sta Mnown IL CANCELLIERE C1 Oggi CE IS 7