Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2026, n. 8795
CASS
Sentenza 6 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta contezza del provvedimento del Questore e alla legittimità dello stesso

    La Corte ritiene il motivo inammissibile, affermando che il provvedimento del Questore è legittimamente emesso e motivato, e che i vizi prospettati non sono specificamente esposti. Inoltre, la questione della conoscenza della lingua italiana rientra nella valutazione di merito.

  • Inammissibile
    Violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione della legge penale, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato

    La Corte ritiene il motivo inammissibile, affermando che la condotta tipica del reato emerge chiaramente dall'istruttoria e che per l'integrazione del reato è sufficiente l'esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore, indipendentemente dalla ricezione di denaro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2026, n. 8795
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8795
    Data del deposito : 6 marzo 2026

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