Sentenza 29 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12672 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
AULA "A" 嚚 1 2 672 /0 3 EPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1752/2001 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Vincenzo Mileo Presidente Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. n. 26554 Cron Rap. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 26 feb- Dott. Aldo De Matteis Consigliere 2 braio 2003 Saverio Toffoli Consigliere Dott. ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: ROMA, PRESSO VI LV, elettivamente domiciliato in Messina, via S. LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA LI CASSAZIONE, RAPPRESENTA TOEDIAESO DAL- Cecilia is. 116, 82/c, presso l'avv. Vincenzo Gatto che lo rappre= senta e difende giusta delega in atti;
ricorrente 1219
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
- - intimato avverso la sentenza n. 177/99, decisa il 25 novembre 1999 e pubblicata il 5 gennaio 2000, resa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento n. 219/98 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'Angelo, ha concluso per l'accoglimento del ricor- so;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 26 gennaio 1995 VI LV conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto in fun- zione di Giudice del Lavoro l'INPS al fine di ottenere il ricono- scimento del proprio diritto a conseguire la pensione d'inabilità. Lamentava che l'Istituto gli aveva riconosciuto solamente - l'assegno d'invalidità. Con sentenza n. 226/95 il Giudice adito respingeva la domanda. Interponeva appello il VI e in esito il gravame veniva riget- tato con sentenza n. 177/99, emessa in data 25 novembre 1999 5 gennaio 2000 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. La decisione veniva così motivata. Osservava il Collegio di merito che il giudizio di non invalidità formulato dal CTU officiato in grado di appello meritava di esser condiviso siccome congruamente motivato ed espresso a seguito di accurati e complessi esami clinici e strumentali. Avverso la sentenza, che dalla copia versata in atti da parte ri- corrente non risulta notificata, propone ricorso per cassazione il VI con atto notificato in data 4 gennaio 2001, sulla base 2 di due motivi. L'INPS è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE 360Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. срс, la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cpc, 90 di- sposizioni attuazione cpc. Si Osserva che era stata chiesta la pensione d'inabilità, mentre la motivazione della sentenza attiene al diniego dell'assegno d'invalidità. Si osserva ancora che il CTU ha omesso di comunicare al procurato- re del ricorrente ora e luogo d'inizio delle operazioni peritali. Si introducono così due distinte censure, da considerarsi come au- tonomi motivi, siccome attinenti la prima, al di là della mera in- 13 dicazione dell'art. 112 cpc, alla denuncia di un vizio di motiva- zione, l'altra ad un error in procedendo nell'espletamento della consulenza tecnica. Col secondo motivo si denuncia, con implicito riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione e si osserva che il Tribunale ha accolto in modo acritico le conclusioni del CTU. Si impone quindi un esame unitario per le doglianze in cui si rav- visa la denuncia di un vizio di motivazione. Le censure appaiono fondate. + Invero il ricorrente aveva ben chiarito nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, puntualmente richiamato nei suoi aspetti salienti nel ricorso per cassazione, che l'Istituto si era limitato a concedergli l'assegno d'invalidità, rigettando la do- 3 manda relativa al riconoscimento della totale inabilità al lavoro. Tale situazione è sfuggita al Collegio di merito il quale, utiliz- zando un modulo prestampato e relativo al diniego dell'assegno d'invalidità, peraltro concesso dall'Istituto, si è limitato a ri- chiamare la consulenza tecnica espletata in secondo grado, assu- mendo che l'ausiliario aveva espresso un "parere di non invalidi- tà". Peraltro la relazione peritale, che questa Corte può esaminare e perché richiamata nella sentenza e quindi parte integrale della stessa e perché la denuncia di vizio di motivazione, così come formulata, contiene anche un rilievo di violazione delle regole del processo, fornisce corrette risposte, enucleando da un quesito + polivalente l'effettiva materia del contendere correlata alla do- manda di parte attrice;
in esito agli accertamenti rileva infatti esservi uno stato d'invalidità dovuto a malattie suscettibili di aggravamento, peraltro frenato dall'idonea terapia in corso;
esclude quindi la sussistenza di una totale inabilità. Ricorre dunque un palese vizio di motivazione atteso che la doman- da è stata respinta sulla base di affermazioni non attinenti alla materia dedotta in giudizio e prive di qualsiasi supporto tecnico e argomentativo. Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio, per nuovo esame, ad altro giudice in grado di appello che si desi- gna come in dispositivo. Detto Giudice dovrà valutare l'elaborato peritale nella sua effet- tiva portata e in relazione alla domanda proposta dall'attore, considerando altresì l'opportunità, a fronte di un giudizio tecni- CO di progressivo aggravamento delle patologie riscontrate, sia pure in tempi non determinabili alla data dell'indagine, di effet- tuare nuovo accertamento che consenta un giudizio riferito alla situazione esistente al momento della decisione. Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sul- le spese del giudizio di legittimità. Rimane assorbita la seconda censura, attinente a vizi procedurali che sarebbero intervenuti nel corso dell'indagine peritale esple- tata in secondo grado.
P.Q.M.
La Corte: Accoglie il primo motivor, assorbito il secondo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Messina E S E N 3 . 6 7 9 0 1 N E 1 G G L E L L E A D T Roma, 26 febbraio 2003 E IL PRESIDENTE Vincenzo Wills S T O S ' A R L D O O D A E L T I I R E N I I D A S P , S A S A G E A ” O C G S A N I S E R R D E O I , T I M P IL CONSIGLIERE ESTENSORESaberler O R T À D I B O L ERE L O , Depositato in Cancelleria oggi 9 AGO. 2003 CANCELLIERE 5