Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2002, n. 15178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15178 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 1936/2000 15 17 8/02 13. 5. 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: invalidità Слои 354 25 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Salvatore Senese Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Re Consigliere - 3. Dottor Giovanni Prestipino Consigliere 4. Dottor Francesco Antonio Maiorano Consigliere 5. Dottor Camillo Filadoro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AT IA, elettivamente domici- liata in Roma in via della Stazione di Monte Mario 9 presso lo studio dell'avvocato Alessandra Gullo, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Magaraggia, giusta delega a margine del ricorso;
contro il Ministero dell'Interno, intimato;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 1 CANCELLERIA Richiesta copia legale MAGARACETAdal Sig. per diritti € 2077 il22.x1.02 IL CANCELLIERE 27 aprile 1999, depositata il 19 maggio 1999, numero 1139, r.g. 1319/98; Udita la relazione svolta nell'udienza del 13 maggio 2002 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Magaraggia;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Federico Sorrentino, che ha concluso per la inammissibilità o per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza sopra indicata è stato rigettato l'appello proposto da AT IA nei confronti di quella del preto- re di Lecce che aveva respinto la domanda, dalla stessa for- mulata, di condanna del Ministero dell'Interno a erogarle la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità. Il tribuna- le ha rilevato la insussistenza di ragioni per la rinnova- zione della consulenza tecnica già espletata in primo grado che aveva escluso, con argomentazioni che andavano recepite, che le infermità dalle quali era affetta la AT fossero di gravità tale da legittimarne il riconoscimento dello sta- to di invalida. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla AT. Il Ministero non si è costituito. Motivi della decisione: Con l'unico motivo denunciando vizi della motivazione, violazione ed erronea applicazione degli articoli 132 del codice di procedura civile, 12 e 13 della legge numero 118 la ricorrente deduce che il giudice di appello hadel 1971 - 2 disatteso la richiesta di una ulteriore indagine medico le- gale senza indicare in maniera adeguata le ragioni che vi ostavano e omettendo di valutare la reale gravità del quadro patologico, nella sua globalità, a carico della istante, quale emergeva dagli stessi accertamenti già esperiti e dal- la documentazione acquisita. La censura è infondata. E invero, contrariamente a quanto si assume, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che il tribunale ha accuratamente esaminato le doglianze svolte contro le conclusioni, condivise dal pretore, cui era pervenuto il consulente nominato nel primo grado e ha rile- vato non solo che le stesse erano svolte in maniera generica ma anche che con esse venivano riproposte questioni già suf- ficientemente trattate nella relazione di consulenza e senza che si apportasse un qualsiasi elemento oggettivo tale da indurre all'accoglimento della richiesta difensiva. D'altra parte, occorre osservare che con il motivo a soste- gno del ricorso, come già con l'atto di appello, non si pro- spettano critiche che attengano a omissione di indagini spe- cialistiche, il tutto limitandosi a una assertoria denuncia di inaccettabilità della valutazione operata dai giudici di merito sulla scorta del parere espresso dal consulente e in una soggettiva valutazione della gravità delle malattie (spondiloartrosi e cefalea) diversa da quella operata da questi, oltre tutto svolta in maniera totalmente generica in quanto disancorata da dati specifici che siano stati trascu- rati al fine della formulazione del giudizio. 3 Del ricorso si impone quindi il rigetto. In assenza di attività difensiva dell'intimato non deve provvedersi sulle spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone in punto di spe- se del giudizio. Così deciso in Roma il 13 maggio 2002. Il consigliere estensore Il presidente abeher a IL CANCELLIERE O r Reposrtato in Concellería t N T A C I S N E I ogg 8 OTT 2002 N L L I L L 9 F O O 9 A N I 9 V I CANCELLIERE 1 O I S V 1 E A 1 D N O - S O D 8 S - N I I 4 V 8 S D A T I I S N ' , 'V N O T 9 L 8 T V 8 I S 'O S O V Ɑ [ 4