Sentenza 17 giugno 2011
Massime • 1
Deve essere annullata con rinvio la sentenza, anche di patteggiamento, che ometta di applicare, unitamente alla pena, la sanzione per la violazione amministrativa connessa al reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2011, n. 35364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35364 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco Presidente del 17/06/2011
Dott. GALLO Domenico Consigliere SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita rel. Consigliere N. 1310
Dott. MACCHIA Alberto Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo Consigliere N. 10344/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
1) RO IO N. IL 26/06/1984 C/;
avverso la sentenza n. 894/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TOLMEZZO, del 01/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TADDEI Margherita;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio Vito.
OSSERVA
Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il 01.10.2010 il Tribunale di Tolmezzo, applicava la pena di anni due di reclusione ed Euro 1600,00 di multa a MI UT imputato di diversi episodi di riciclaggio e ricettazione nonché di falso documentale e della disposizione amministrativa prevista dall'art.100 C.d.S.. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza e deducendo: la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) un relazione all'art. 444 c.p.p. perché non è stata applicata la sanzione amministrativa per l'imputazione ascritta al capo e), che ha natura di illecito amministrativo e che pure competeva al giudice ordinario applicare. In proposito la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 21 giugno 2000, n. 20, Cerboni, ha precisato che anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, la cui sentenza deve ritenersi equiparata a tal fine ad una pronuncia di condanna, il giudice penale, permanendo la sua competenza funzionale, è tenuto a procedere, allo stato degli atti, in ordine alle violazioni connesse non costituenti reato e ad irrogare la dovuta sanzione amministrativa. La L. n. 689 del 1989, art. 24 prevede infatti il venir meno della competenza del giudice penale soltanto nel caso di estinzione del reato o di difetto di una condizione di procedibilità; e ciò per la fondamentale ragione che, in tali casi, si prescinde totalmente dall'accertamento del reato, mentre nel caso di patteggiamento l'accertamento, pur incompleto, in quanto va eseguito allo stato degli atti, è comunque previsto e necessario. Peraltro, l'omessa pronuncia sulla violazione amministrativa non pone nel nulla la parte della sentenza di patteggiamento che ha recepito l'accordo tra le parti sull'applicazione della pena per il reato contestato. Il rito speciale riguarda infatti esclusivamente l'applicazione della pena per il reato o per i reati su cui è intervenuto l'accordo tra le parti. Ne consegue che quando il giudice penale, come nel caso in esame, omette di pronunciarsi sulla violazione amministrativa connessa al reato oggetto di valutazione, l'accordo rimane valido perché la violazione amministrativa non può riguardarlo, il giudice penale dovrà però sempre pronunciarsi, sia pure separatamente, in ordine alla violazione amministrativa perché la vis attractiva e la sua competenza funzionale non viene meno, atteso che la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 24, u.c. prevede, con formulazione tassativa, che cessa la competenza del giudice penale in ordine alle violazioni amministrative connesse al fatto reato soltanto se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità In conclusione e in sintesi: la sentenza di patteggiamento in ordine al reato è stata validamente pronunziata ma l'omissione della pronuncia in ordine alla violazione amministrativa dovrà essere sanata in sede di rinvio dal giudice di merito.
Va quindi annullata la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa statone in ordine all'illecito amministrativo contestati con rinvio al Tribunale di Tolmezzo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in ordine all'illecito amministrativo contestato al capo e) dell'imputazione con rinvio al Tribunale di Tolmezzo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2011. Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011