Sentenza 11 giugno 2009
Massime • 1
Il giudice penale può disapplicare il provvedimento amministrativo illegittimo, presupposto di ipotesi delittuosa e provvedere di conseguenza all'assoluzione dell'imputato, ma solo quando la causa dell'illegittimità risulti oggettiva e di semplice rilevabilità. (Fattispecie relativa ad illegale reingresso nel territorio dello Stato di straniero espulso, nella quale la illegittimità del provvedimento amministrativo era stata prospettata dal ricorrente sulla base di ipotesi meramente congetturali e comunque eventualmente incidenti solo in modo mediato sull'atto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2009, n. 28849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28849 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/06/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 575
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 013768/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA IZ N. IL 28/09/1977;
avverso SENTENZA del 09/02/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. AK ZI, assistito dai suoi difensori di fiducia, ricorre al giudice di legittimità per l'annullamento della sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze che, in data 09 febbraio 2009, in parziale riforma di quella resa in prime cure dal Tribunale della stessa città, lo ha condannato alla pena di mesi cinque di reclusione, perché giudicato colpevole del reato di cui al D.Lgs. n.286 del 1998, art. 13, comma 13 in quanto, espulso in data
20.1.2004 dal territorio dello Stato con decreto questorile, faceva in esso reingresso senza autorizzazione;
condotta accertata in Firenze, il 3.1.2007.
2. A sostegno del gravame di legittimità l'avv. Florio denuncia errata applicazione della legge penale, sul rilievo che l'espulsione ordinata in danno del ricorrente, presupposto del reato contestato, andava disapplicata dappoiché illegittima, in quanto disposta a cagione di una pendenza penale ostativa alla regolarizzazione dell'imputato, rivelatasi poi infondata come da sentenza assolutoria. Denuncia altresì violazione di legge il secondo difensore dei ricorrente, l'avvocato Cianferoni, deducendo il difetto nel caso di specie dell'elemento psicologico del reato, sul rilievo che il decreto di espulsione non risultava adeguatamente motivato giacché il reato di rissa, richiamato a tal fine nell'atto amministrativo, risultava, già al momento dell'emissione del provvedimento espulsivo, dei tutto sprovvisto di fondamento.
3. Il ricorso è infondato.
Ed invero entrambi i difensori richiamano l'errata ovvero insufficiente delibazione della pendenza penale dal quale l'imputato risultava gravato al momento in cui le autorità italiane adottavano il provvedimento di espulsione del quale si contesta, in questa sede, l'inottemperanza.
Ciò posto osserva la Corte che nessun rilievo di legittimità appare ragionevolmente opponibile al decreto del questore di Prato che ordinava l'espulsione dell'imputato, ne', almeno, appaiono rilevanti quelli prospettati in questa sede dalle difese ricorrenti. La pendenza penale infatti fu, tutt'al più, ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma certo non potè essa incidere ed avere rilevanza alcuna sul provvedimento questorile se non del tutto indirettamente e con riferimento alla ipotesi, per nulla certa, ma del tutto ipotetica e comunque non provata, che l'assenza di pendenze penale avrebbe potuto consentire con certezza il rilascio del permesso di soggiorno.
Di qui il principio di diritto che può legittimamente il giudice penale disapplicare il provvedimento amministrativo presupposto di ipotesi delittuosa e provvedere di conseguenza all'assoluzione dell'imputato, soltanto allorché la causa della illegittimità si appalesi oggettiva e di semplice rilevabilità, non potendosi certo sostituire la cognizione incidentale del giudice penale a quella istituzionalmente assegnata dall'ordinamento giuridico al giudice amministrativo.
Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2009