Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/2002, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO INCACCE LA CORT U0 2 258 /02 ANNOTAZIONE Oggetto RESPONSABILITÀ REZIONE SECONDA CIVILE PROFESSIONALa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: BALDASSARRE Presidente Dott. Vincenzo R.G.N. 655/99 5611 MENSITIERI Consigliere Cron. Dott. Alfredo Rep. 624 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA CIOFFI - Rel. Consigliere Dott. Carlo Ud.22/11/01 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio LSOLE ZAORE dal Sig. ILSQLE.24.ORE sul ricorso proposto da: per diritti "--1-8 FEB. 2002 BORROMEO ELIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell'avvocato MICHELE TAMPONI, per procura speciale notarile del notaio DE RENZI ADOLFO, in Roma 11/7/01 n.rep.18573, che 10 difende unitamente all'avvocato BIANCA CESARE 5 13000 CANCELLERIA MASSIMO, giusta delega in atti;
ricorrente contro 06710245 RISAN IMM SRL, in persona del suo Amm.re Unico CORTE SUP ADI CASSAZIONE UFF 2001 D'AGOSTINO OSVALDO, elettivamente domiciliato in ROMA Richiesta copia studio. " PIAZZALE BELLE ARTI 3, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. PORRO 1EO 1567 per diritti 55 15.5.02 -1- IL CANCELLIERE dinti sulo su copleпл ID RD, che lo difende per proc.spec. notarile del Notaio Isabella BIANCONI, in Roma 16/1/99 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. rep.58169; UFFICIO COPIE Richiesta Copia esecutiva controricorrente RISAN dal Sig per diritti € 37,18+h avverso la sentenza n. 2943/98 della Corte d'Appello 10 APR 2002 di ROMA, depositata il 06/10/98; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica CANCELLERIA Consigliere Dott. Carlo udienza del 22/11/01 dal CIOFFI;
TAMPONI, difensore del udito l'Avvocato Michele l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito 1'Avvocato Ida RD, difensore del resistnete che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo ed il rigetto del secondo e del terzo motivo del ricorso. LIRE 5000 CANCELLERIA 8053502 CANCELLERIA A0535127 AQ535075 索 烏 A05350 AQ535066 AU535067 -2- + SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 17 marzo 1988 la società RISAN affermò che 1'8 novembre 1988 aveva acquistato, con atto pubblico del notaio IO RO, un villino in San Felice Circeo, del quale la venditrice, società Roma Nord, aveva garantito la piena proprietà e disponibilità, e la libertà da pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni;
che non aveva potuto conseguire la proprietà dell'immobile, avendo il Tribunale di Roma, con sentenza pronun- ziata il 10 giugno 1982 ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., costituito quella di RI AR, che se ne era reso promissario acquirente in virtù di un contratto preliminare del 24 febbraio 1976, e che aveva trascritto l'atto in- troduttivo del relativo giudizio il 17 maggio 1978; e che il notaio rogante non aveva effettuato le visure dei registri immobiliari. Convenne pertanto quest'ultimo innanzi al Tribunale di Roma per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il convenuto si costituì e rispose che gli stipulanti non lo aveva- no incaricato di effettuare le visure, e che il legale rappresentante della so- cietà RISAN, in occasione della stipulazione dell'atto pubblico, aveva dato ad intendere di essere a conoscenza dell'azione giudiziaria proposta da Vit- totio AR. Chiese quindi il rigetto della domanda. Il Tribunale, istruita la causa, con sentenza non definitiva del 14 aprile 1994, accertata la denunziata violazione dei doveri professionali del notaio, lo condannò a risarcire alla società società RISAN i danni che aveva subiti nella circostanza, da determinarsi nel prosieguo del giudizio. Nella motivazione della sua sentenza il Tribunale affermò che tali danni erano pari alla differenza tra il valore attuale dell'immobile, ed il prezzo convenuto con il contratto rogato dal notaio. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe (n.2943 del 6 ottobre 1998), ha rigettato il gravame del soccombente. Ha in particolare affermato che le visure nella circostanza omes- se dal notaio IO RO erano per lui doverose, essendo suo compito quello di svolgere i necessari accertamenti per individuare esattamente l'immobile oggetto della compravendita, e per verificare la libertà dello stesso da pesi, iscrizioni o trascrizioni, in modo da consentire il consegui- mento del risultato voluto dalle parti;
che tale dovere viene meno solo in ca- so di concorde ed espressa dispensa delle parti, nel caso di specie non pro- vata;
che parimenti non provata era la conoscenza, da parte della società RI- SAN, della trascrizione dell'atto introduttivo della lite promossa da RI NN contro la società Roma Nord. La Corte territoriale inoltre, quanto all'ammontare dei danni da liquidarsi nel prosieguo del giudizio, precisò che essi sono pari alla diffe- renza tra il valore di immobile similare a quello oggetto del contratto rogato dal notaio al momento della decisione, ed il prezzo in quest'ultimo stabilito. Il notaio IO RO ha chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi. La società RISAN ha resistito con controricorso. N MOTIVI DELLA DECISIONE Con il secondo motivo del suo ricorso il notaio IO RO censura la sentenza impugnata per aver affermato il diritto della società RI- SAN di essere da lui risarcita dei danni subiti per le visure che non aveva ef- fettuato, e per non essere stata informata della trascrizione della domanda giudiziale di RI AR, di cui si è detto in narrativa. Sostiene che la Corte di merito "ha ignorato la prova testimoniale che aveva portato all'acclaramento delle dichiarazioni delle parti non contenute nell'atto pub- blico", segnatamente di quella con cui il legale rappresentante della società RISAN aveva nella circostanza affermato di essere a conoscenza della con- troversia promossa da RI AR, e che non era necessario farne cenno nell'atto pubblico. La censura è infondata, La Corte di merito non ha ignorato le deposizioni testimoniali indicate dal ricorrente, ma le ha esaminate, e con motivazione adeguata e corretta le ha ritenute irrilevanti, non risultando da esse che nella circostanza la società RISAN dichiarò di essere a conoscenza della trascrizione della domanda giudiziale proposta ai sensi dell'art. 2932 da RI AR. La conoscenza della esistenza della controversia introdotta da tale domanda è cosa intuitivamente affatto diversa dalla conoscenza della trascrizione di quest'ultima, perché non è affatto vero (come il ricorrente so- stiene) che tale trascrizione deve essere necessariamente effettuata, per giunta a cura del cancelliere. Gli altri due motivi del ricorso del notaio IO RO sono relative a quanto affermato dal Tribunale e della Corte d'appello nelle ri- 3 spettive sentenze a proposito del modo in cui deve essere liquidato il danno subito dalla società RISAN. Le censure sono entrambe inammissibili. La sentenza del Tribunale, che la Corte d'appello di Roma ha confermato, è stata di condanna generica, e ad essa si è accompagnata una ordinanza con cui è stata disposta la prosecuzione del processo per la liqui- dazione. E se di condanna generica si è trattato, nessuna statuizione giu- diziale relativa all'ammontare e all'esistenza stessa di un concreto danno, che possa passare in giudicato o essere oggetto di impugnazione, è rinveni- bile in essa. In caso di condanna generica, infatti, l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del danno è riservata al prosieguo del giudizio, ed il giudice di tale prosieguo ha piena libertà di statuire in proposito, senza es- sere vincolato dalla sua precedente pronunzia (vedi da ultimo Cassazione civile sez. I, 22 novembre 2000, n. 15066). Ne deriva che le considerazioni sviluppate sia dal Tribunale nella sentenza di condanna generica, sia dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata che l'ha confermata, sono mere affermazioni di principio, che non hanno valore di pronunzia giudiziale;
tant'è che non hanno avuto con- sacrazione nei dispositivi delle due sentenze. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna IO RO a rifondere alla società RISAN le spese del giudizio di questo giudizio, che liquida in 138,41 euro, oltre 1.549,37 euro per onorari. Roma, 22.11.2005 Il presidente (Vincenzo Baldassarre) Viny Ballemme L'estensore (Carlo Cioffi) Low IL CANCELLIERE 01 Talagieo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 8FEB 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 100T 129.11 LOTT 20,66 TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in doid... MOR. 2002erie 4. al n.
1.255hversate €. 149.77 CENTOS J-RANTANOVE/77.) (euro p. 2 Area Servizi (Dottiesa Mada Graziani FAPPO) Il Responsabile Servizio Giudiziari (Dr. M. RACZICHINI) 002 5 La Corte Supere di Cassazione fame son sentense M 5955/04 respinge di revocazione e condanne il ricorso direvocazione e alle speseареж Roma 29.03- 04 IL CANCELLIERE C1 EL NE