Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NA MA ER;
- intimata -
avverso la sentenza n. 664/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 10/07/01; R.G.N. 1953/00;
udito l'Avvocato PERRONE TITO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari il ricorso manifestamente fondato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con sentenza del 10 luglio 2001 la Corte d'appello di Roma riformava in parte la decisione pretorile di condanna del Ministero dello interno a pagare a IA TE AR un assegno di invalidità civile fino al 31 marzo 1996 ed una pensione di inabilità nel periodo successivo, e rigettava la domanda dei detti benefici assistenziali per il "periodo precedente" (decisione impugnata del 19 aprile 1999);
che ad avviso della Corte la AR non aveva provato il requisito dell'incollocamento al lavoro, attraverso l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, per il periodo successivo all'accertamento sanitario dell'invalidità; accertamento senza il quale non sarebbe stata oggettivamente possibile l'iscrizione;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione il Ministero dell'interno, mentre la intimata AR non si è costituita;
che il Pubblico ministero ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Considerato che
con l'unico motivo il Ministero ricorrente lamenta la violazione degli artt. 13 l. n. 118 del 1971, 2697 cod. civ. e vizi di motivazione, osservando che il requisito dello incollocamento al lavoro avrebbe dovuto essere provato dall'interessata attraverso l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio;
che il motivo è manifestamente fondato poiché ai fini dell'assegno in questione la incollocazione al lavoro, che è uno degli elementi costitutivi del diritto soggettivo, assume due diversi significati rispettivamente per gli invalidi infra ed ultra-cinquantacinquenni (ma non ancora sessantacinquenni, ossia di età superiore al limite preclusivo del beneficio);
che i primi conseguono il requisito con l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ovvero, nel caso di non riconoscimento dell'invalidità, può essere provata con qualunque mezzo, ed anche con presunzioni;
che in tal senso questa Corte si è pronunciata con le sentenze 3 giugno 2000 n. 7432 e 8 marzo 2001 n. 3107;
che nel caso di specie la Corte d'appello non si è uniformata al detto principio di diritto poiché non ha accertato in fatto l'età dello stesso soggetto, traendone le debite conclusioni;
che, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello de L'Aquila, la quale si uniformerà al suddetto principio di diritto e provvedere sia ai relativi accertamenti in fatto sia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello de L'Aquila, anche per le spese. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004