Sentenza 15 giugno 2006
Massime • 1
In tema di disciplina della caccia, il reato di esercizio di caccia in periodo di divieto generale, di cui all'art. 30 lett. a) L. n. 157 del 1992, è assorbito da quello di uccellagione, atteso che quest'ultimo è sempre punibile indipendentemente dal periodo di silenzio venatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2006, n. 28180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28180 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2006 |
Testo completo
281 8 0 /06 80
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica in
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO data 15.06.2006
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE SENTENZA
Composta dagli III.mi Sigg.: N.1125 Dott. Ernesto Lupo Presidente
Dott. Amedeo Postiglione Consigliere
Dott. Claudia Squassoni Consigliere REGISTRO GENERALE
Consigliere N. 07119/06 Dott. Aldo Fiale
Consigliere Dott. Antonio lannello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RI VI, nato a
Marmentino (BS) il 14.09.1962 avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 14
ottobre 2005
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo
Postiglione
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Guglielmo
Passacantando che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore Avv. Ciotti Simone Pietro
FATTO E DIRITTO
RI VI, imputato di tre distinte contravvenzioni alla legge n. 157/92 (art. 30 lett. a), esercizio della caccia in periodo di divieto generale;
art. 30 lett. e), esercizio della caccia tramite uccellagione;
art. 30 lett. h), esercizio
della caccia con mezzi vietati), veniva condannato dal
Tribunale di Brescia, con sentenza del 14.10.2005 alla pena di Euro 900 di ammenda. In punto di fatto il
Tribunale riteneva accertato l'esercizio della caccia perché poli. la pizia provinciale aveva sorpreso l'imputato (mentre accudiva una rete di m. 10, alta circa m. 3, destinata alla cattura di uccelli), il quale, alla vista degli agenti, si era dato alla fuga e del pari riteneva accertato che la stagione della caccia era chiusa.
Sotto il profilo giuridico il Tribunale riteneva configurabili le due contravvenzioni ex art. 30 lett. a) e lett. e), dovendosi ritenere assorbita la contravvenzione di esercizio della caccia con mezzi vietati in quella di divieto di uccellagione.
Contro questa sentenza haha proposto ricorso per
Cassazione l'imputato, deducendo carenza di adeguata motivazione circa la ritenuta sussistenza, nel caso in esame, del reato di uccellagione, posto che la polizia provinciale aveva trovato sul luogo un'unica rete e non risultava dimostrato un concreto esercizio venatorio.
Rileva, altresì, che non sarebbe stata determinata con certezza la distinzione tra reato di uccellagione e quello di caccia con mezzi vietati.
La questione sollevata in ordine alla insussistenza del reato di uccellagione appare infondata perché esiste sul punto congrua motivazione, come risulta dal testo della sentenza: a) la rete era stata notata sul luogo alcuni giorni prima e н vicino era stato ripulito un altro sito per l'allestimento di altre reti;
b) l'imputato si era recato sul posto per controllare la rete ed aveva tolto un ramo che gli operanti avevano infilato nella rete;
c) l'imputato, appena accortosi della presenza della polizia venatoria, si era dato alla fuga.
Con il ricorso non si contestano le circostanze di tempo e di luogo accertate e neppure si deduce la non appartenenza della rete allo stesso ricorrente, ma si assume che il reato non sarebbe configurabile in forza del rinvenimento di una sola rete.
La sentenza impugnata, anche in considerazione delle caratteristiche e notevole dimensione della rete., ha giustamente ritenuto configurabile il reato, essendo stata posta in essere una concreta condotta con potenzialità offensiva indeterminata conseguente pericolo di depauperamento della specie. Considerata la ratio della norma, attuativa della Convenzione di Berna del 19
settembre 2005 (resa esecutiva in Italia con legge n.
503/81) e della direttiva 79/409/CEE (resa esecutiva in
Italia con la legge n. 157/92), questa Corte ha già ritenuto configurabile il reato anche nel caso di semplice predisposizione o ispezione di una o più reti o altri sistemi non selettivi di cattura, perché è l'esercizio di tecniche speciali di cattura che si vuole evitare, a prescindere dall'abbattimento o meno di uccelli (Cass. Sez. III, 20 duy
I febbraio 1997 Carlesso, Cass. Sez. III 12 gennaio 1996,
Marconi; Cass. Sez. Ill 9 marzo 2000, Baroni).
Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto assorbito il reato di esercizio della caccia con mezzi vietati in quello di uccellagione, posto che l'esercizio della caccia con mezzi vietati è configurabile per esclusione ogniqualvolta l'esercizio dell'attività venatoria sia condotto con strumenti non consentiti, destinati però alla cattura di singoli capi di fauna selvatica (con esclusione della offensività indiscriminata tipica dei mezzi utilizzati per l'uccellagione) (Cass. Sez. III, 18 dicembre 19995,
Palandri).
Chiarito quanto sopra, la Corte deve rilevare d'ufficio che la condotta criminosa ex art. 30 lett. a) legge n. 157/92 deve considerarsi assorbita dal reato di uccellagione, vietato e punito in ogni periodo dell'anno (Cass. Sez. III, 5 aprile
1994, n. 3971; Cass. Sez. III, 24 ottobre 1997 n. 10644).
Il reato di uccellagione è sempre punibile a prescindere dal periodo di silenzio venatorio, perché mira ad evitare una depauperamento dell'ecosistema in cui vive la fauna selvatica, sicché non appare ragionevole una punizione dello stesso fatto con riferimento alla circostanza temporale della esistenza o meno del silenzio venatorio sicché di questo dovrà tenersi cons to in sede di rinvio per la determinazione della pena.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata н limitatamente alla contravvenzione di cui al capo a)
(caccia in periodo vietato), perché assorbita in quella di cui al capo b) (divieto di uccellagione), con rinvio al Tribunale di Brescia per la determinazione della pena.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 15.06.2006
Il Presidente L'estensore
Dr. Ernesto Lupo Dr. Amedeo Postiglione
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IL CANCELLERE C1 Paolo Mensurati.