Sentenza 13 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2002, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
A C R I 2 E L T B R CE . S B I P . U IN N0 2 062/02 G N D P E L E E R E T R D A T L N A A I E E . N S B R E A E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T T 1 A 3 1 M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico Altieri Presidente R.G. n. 20849/99 Dott. Giulio Graziadei Consigliere Cron. 5025 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Rep. Ud. 20 novembre Dott. Mario Cicala Consigliere Dott. Achille Meloncelli Consigliere 2001 ha pronunciato la seguente: OGGETTO SENTENZA I.V.A. rettifica di- sul ricorso proposto il 12 novembre 1999 da: chiarazione /elettivamente domiciliato in Roma alla Passadori ET PP Piazza Digione, n. 1, presso l'avv. Roberto Albanese, che lo rappre- senta e difende in virtù di procura a margine del ricorso unitamente الاله all'avv. Antonio Cannatà di Nizza Monferrato ricorrente
contro
Ministero delle Finanze in persona del Ministro in carica domici- liato presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo difende e rap- presenta ex lege intimet [resistente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte sez. I n. 272/98. 7 1 3 proc, n. 20849/99 R.G. 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito l'avv. Antonio Cannatà, difensore del SS, che ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Car- lo Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Provinciale IVA di Alessandria, avendo rilevato l'omessa fatturazione di cuccioli da un raffronto dei dati forniti dal contribuen- te a mezzo di questionario e delle informazioni ricavate dall'ENCI di Milano e dal Gruppo Cinofilo Alessandrino, rettificava le dichiara- zioni relative agli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 rese da SS ET PP, esercente l'allevamento di cani, desumendo da al- cun riviste specializzate nel settore il valore medio degli animali ce- öss duti. I ricorsi avverso gli avvisi, con i quali il contribuente denunciava il difetto dei presupposti per un accertamento induttivo e l'inattendi- bilità della determinazione dei ricavi ed attribuiva l'omessa fattura- zione alla prassi dell'affidamento in prova dei cuccioli ai potenziali acquirenti, erano parzialmente accolti dalla commissione tributaria di primo grado, che previa riunione dei procedimenti, riduceva i valori accertati e demandava all'Ufficio la rideterminazione della maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle pene pecuniarie. La decisione, appellata dal SS, era confermata dalla Commis- sione Tributaria Regionale del Piemonte, che riaffermava la legitti- proc. n. 20849/99 R.G. 2 mità dell'accertamento, in quanto eseguito con metodo analitico sulla scorta dell'elaborazione di elementi certi raccolti in sede di verifica fiscale, debitamente raffrontati con le risultanze contabili, e soggiun- geva che nessuna censura era stata portata in ordine ai valori medi determinati dal giudice di primo grado, essendosi l'appellante limita- to a riproporre con il gravame la questione relativa all'inade- guatezza di quelli individuati dall'Ufficio, opponendo ed allegando copie di riviste specializzate nel settore canino contenenti annunci con indicazione di prezzi di cessione inferiori a quelli utilizzati ai fini delle rettifiche. Il contribuente ricorreva per la cassazione della sentenza con un mo- tivo ed il resistente non si costituiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con l'unico motivo ha dedotto la nullità della decisione impugnata per contraddittorietà ed illogicità della motivazione e falsa applicazione e violazione degli artt. 54 e 55, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, degli artt. 2697 e 2727, c.c., degli artt. 112 e 115, c.p.c., e dell'art. 24, cost., giacché i giudici di secondo grado avrebbero rite- nuto validatamente eseguita con metodo analitico una rettifica della dichiarazione IVA non preceduta da ispezione della contabilità, no- nostante che l'esistenza di operazioni imponibili non risultasse in modo certo e diretto, e fondata su presunzioni prive dei requisiti della gravità precisione e concordanza ed avrebbero affermato che la que- stione sulla congruità dei valori determinati nella pronuncia di primo grado non era stato oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione, proc. n. 20849/99 R.G. 3 benché le censure proposte avessero investito i criteri e le fonti di de- terminazione dei prezzi medi dei cuccioli. Gli stessi, inoltre, avrebbero dato per scontata l'esattezza del rileva- mento dei prezzi di mercato dei cuccioli da parte dell'Ufficio, benché lo stesso non fosse assistito dalla produzione di alcun supporto pro- batorio, ed avrebbero confermato una riduzione dei valori accertati, che in primo grado era stata operata mediante una valutazione so- stanzialmente equitativa, omettendo di valutare i documenti prodotti dal ricorrente, i quali dimostravano la pratica di prezzi inferiori ed in linea con quelli risultanti dalle fatture emesse per analoghe operazio- ni di vendita. Il motivo è infondato sotto ogni profilo. La commissione tributaria regionale, a fronte della contestazione del- Oss la correttezza della metodologia che sarebbe stata adottata ai fini del- la rettifica, ha affermato che l'accertamento era stato effettuato sulla scorta degli elementi raccolti in sede di verifica fiscale e del loro raf- fronto con le risultanze contabili e che non era possibile dubitare del- la certezza delle notizie fornite dal Gruppo Cinofilo Alessandrino e dall'E.N.C.I. di Milano per la ricostruzione delle cucciolate e dal contribuente sui cuccioli da lui ceduti e/o posseduti. La valutazione espressa, coerente con tali affermazioni, che la docu- mentazione acquisita aveva efficacia di prova e che la mera elabora- zione dei dati da essa scaturenti non aveva comportato da parte dell'Ufficio il superamento delle condizioni legittimanti l'adozione del criterio analitico si sottrae, quindi, sia alla censura di contraddit- proc. n. 20849/99 R.G. 4 torietà ed illogicità di motivazione e sia alla denuncia di violazione di legge, posto che l'art. 54, 3° co., d.p.r. n. 633/72, consente di proce- dere alla rettifica indipendentemente da una previa ispezione della contabilità del contribuente, al cui esame, peraltro, la decisione ha fatto specifico riferimento, qualora l'esistenza di operazioni imponi- bili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione ri- sulti in via non presuntiva dai questionari da lui sottoscritti contri- buente e dagli atti e dai documenti in possesso dell'amministrazione finanziaria. In secondo luogo, come riconosciuto dal medesimo ricorrente, l'appello da lui proposto non aveva investito la pronuncia di primo grado relativamente all'accoglimento parziale della sua doglianza Oh concernente l'eccessività dei prezzi medi per ciascuna razza di ani- mali applicati dall'Ufficio rispetto alla realtà aziendale ed a quelli che egli praticava normalmente, ma soltanto la validità del metodo presuntivo utilizzato dall'amministrazione finanziaria per la determi- nazione dei prezzi stessi. Nessun sindacato era stato rivolto, pertanto, al diverso apprezzamen- to contenuto nella sentenza, l'autonomia del quale, essendo frutto di una rimarcata particolare indagine svolta nel corso del giudizio, e- scludeva il requisito della specificità ad una censura della decisione, richiamantesi sul punto unicamente all'erroneità dell'originario ope- rato dell'Ufficio, e nessun corrispondente obbligo di pronuncia sulla questione non sollevata poteva conseguentemente gravare sulla commissione tributaria regionale in ragione della menzionata natura proc. n. 20849/99 R.G. 5 “a critica libera" del gravame e del ricordato carattere "sostitutivo" dell'appello. Va aggiunto che, in relazione alla questione stessa, il giudice di se- condo grado con motivazione alternativa si è compiutamente e cor- rettamente soffermato anche sull'adeguatezza argomentativa della pronuncia esaminata e, dopo averne sottolineato la fissazione di prezzi in misura, che era, rispetto alla determinazione dell'Ufficio, più prossima alla realtà aziendale ed al particolare mercato, ha esclu- so l'emergenza dagli atti di elementi che consentissero una riconside- razione dei prezzi stessi, in quanto la produzione da parte dell'appellante di copia di riviste specializzate nel settore canino, contenenti annunci con indicazione di cessione ad importi inferiori, non era sufficiente a contestare l'esito dell'appropriata ed approfon- dita indagine svolta nel primo grado di giudizio. All'infondatezza del motivo segue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 20 novembre I 2001. G E R P T Il presidente Il consigliere est. A L A L T D A U dott. Massimo Oddo dott. Enrico Altieri B Thee E B дол I A T R T A N T I 1 E 3 R S 1 E . T Il cancelliere N A IL CANCELLIERE M Osvaldo Ascanio, DEPOSITATO IN CAR Oggi 13 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C Osvaldo Ascanio proc. n. 20849/99 R.G. 6