Sentenza 3 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2003, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2003 |
Testo completo
A LIAN I E T ITA T N I O R A I I IC T D L A R E T I IO L S Z I L A G O R E B A R IP A A R D A A NOME DEL POPOLO ITALIANO T E UPI M0 0 0 1 5 3 1 0 / 0 U T T Q E N E G E RTE IA G S Oggetta R O E E S T IRRAGIONEVOLE DURATA A SEZIONE PRIMA CIVILE M DLI PROCESSO EQUO INDENNIZZO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G.N. 15213/02 Presidente Dott. Mario DELLI PRISCOLL Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron.X4 Consigliere - Dott. Ugo VITRONE Rep. 13 Do Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud 12/11/2002 Dott. Mario ADAMO Rel Consigliere CORTE SUPREMA DI CASS TIONE ha pronunciato la sequente CAMPIONE CI LE S ENTENZA N. 87792 sul ricorso proposto da: domiciliata in ROMA VIA RICCARDI GINA, elettivamente DELLE CAVE 55, press i'avvocato LILIANA CURTILLI, cho la rappresenta C difende unitamente ath" avvocato CLAUDIO DEFILIPFI giusta procura in calce al ricorso;
(*) Raffaele MANCINI - ricorrente
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELIO STATO che io rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente avverso decreto della Corte d'Appello di ANCONA, 2053 1 102/02 (1.63/04 ER). - depositato il 13/02. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il resistente L'Avvocato Palatiello che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona dei SostituLO Procuratore Generalc Dott. Antonietta CARISTIA che ha concluso per l'inamissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo in data 8.4.1974 NA CC conveniva avanti al Tribunale di Piacenza Luigi Bricca per sentirlo condan- nare all' eliminazione di una serie di violazioni della norme che regolano le distanze dai confini. La causa veniva definita solo in data 23.10.2000, con l'accoglimento parziale della domanda. Posto che il giudizio aveva avuto una durata irra- gionevole NA CC conveniva avanti alla Corte di appello di Ancona il Ministero delia Giustizia per sen- tirlo condannare al pagamento dei danni patrimoniali e morali da essa subiti in consequenza dell'irragionevole durata del processo. Si costituiva in giudizic il Ministero dalia Giu- stizia che eccepiva : a) i difetto di specificità della domanda;
b) il difetto di prova in ordine all'effettiva sus- sistenza del danno. Con decreto in data 13.2.2002 la Corte di appelio Souma di di Ancona liquidava in favore dell'attrice la Euro 5000. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso fondato su unico motivo NA Ric- cardi. Resiste con controricorso i Ministero della Giu- stizia. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente censura l'impugnato decreto sotto il profilo dell'inadeguatezza della somma liquidata. Rileva che la Corte europea dei diritti dell'uomo è solita liquidare a titolo di danno non patrimoniale, una somma pari ad Euro 2065,83 per ogni anno di giudizio, sicchè del tutto inadeguata appare la somma di Euro per ventisei 5000 liquidata dalla Corte territoriale, anni di giudizio. Preliminare ed assorbente è l'esame dell'istanza di rimessione in termini avanzata da! la ricorrente, ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c. Al riguardo si osserva che la Corte di cassazione ha già precisato che la rimessione in termini prevista 3 dall'art. 184 bis c.o.c. attiene alle decadenze relazi- ve alle aLLività che si devono svolgere all'interno del giudizio di primo di grado o di appello, atieso il ri- chiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c.r ma non anche al- le attività esterne a tali gradi di giudizio, quali le impugnazioni. (Cass. civ. sez, 23.10.1908 Il 537; Cass. civ. sez. TII 25.5.1998 m 5197; Cass. civ. 502, JIL, 17.9.1997 n 9257). La ricorrente con l'istanza di rimessione in teini- n non ha dedotto argomentazioni move idonee a gio- } stificare ur. mutamento deila riportata giurisprudenza sicchè alle indicate decisioni si ritiene opportuno da- re continuité. Da ciò consegue che essendo > Lato il riccrso irl esame proposto oltre il termine di sessanta giorni dal- la notifica del decreto impugnato (aecreto nolificato in data 13.3.2002, ricorso notificato in data 21.5.2002) il ricorso stesso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. F.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ri corrente ai pagamento delle spese del giudizio di le- gittimità di cui Euro 800/00 per onorari Ji avvocato, oltre alle spese prenotate a debito. Cosi decise in Roma, nolla camera di consiglio del- la prima sezione civile in data 12 novembre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Deili Mario Adamo M IL CANCELLIERE Domenico Mazz up ToHanalys Денешно CORTE SUPREMA D: CASSAZIONE Prima Depositate - 3 GEN. 2003 RE CORTE SUPREMA CASSAZIONE PL Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delte Entrate di Roma 2 10-1.03.il al n. лок Mod. 9 Art. Camp. (€ ) apposta in calce alla copia autentica (art. 278 TU, n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ric ક્